COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(2001/51/CE)

Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005)

(Pubblicata sulla GU n. L 017 del 19/01/2001)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

considerando quanto segue:

(1) Il principio del pari trattamento tra donne e uomini è un principio fondamentale del diritto comunitario e le direttive e gli altri atti adottati in conformità a questo principio hanno svolto un importante ruolo nel miglioramento della situazione delle donne.

(2) Le esperienze acquisite con le azioni intraprese a livello comunitario hanno dimostrato che la promozione della parità tra donne e uomini richiede nella pratica una combinazione di misure e, in particolare, di strumenti legislativi e azioni concrete progettati per rafforzarsi reciprocamente. L'esperienza ha altresì dimostrato che i lavori della Commissione in questo settore debbono essere proseguiti combinando l'integrazione (mainstreaming) e le azioni specifiche. Essa ha inoltre dimostrato l'importanza del ruolo degli uomini nel conseguimento della parità di genere.

(3) La persistenza della discriminazione di ordine strutturale fondata sul sesso, la discriminazione duplice - e spesso multipla - che numerose donne subiscono, così come la persistenza dell'ineguaglianza tra i sessi giustificano il proseguimento e il rafforzamento dell'azione comunitaria in questo settore e l'adozione di nuovi metodi e approcci.

(4) Nella risoluzione relativa alla relazione intermedia della Commissione sull'attuazione del programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000)(5), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta per un quinto programma d'azione.

(5) Nelle conclusioni del 22 ottobre 1999 il Consiglio ha sottolineato l'importanza di un nuovo programma d'azione volto a promuovere la parità tra donne e uomini.

(6) La quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino il 15 settembre 1995 ha adottato una dichiarazione e una piattaforma d'azione in cui invita i governi, la comunità internazionale e la società civile ad adottare misure strategiche intese all'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e degli ostacoli alla parità tra donne e uomini. Il documento finale della riunione di follow-up e la valutazione effettuata in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 5-9 giugno 2000 a New York (Pechino + 5) hanno confermato la dichiarazione e la piattaforma d'azione e hanno rafforzato quest'ultima in taluni settori. Essi hanno altresì ribadito la necessità della piena e rapida attuazione della piattaforma d'azione.

(7) La totalità degli Stati membri e dei paesi candidati hanno firmato e ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW).

(8) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e di Santa Maria de Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha invitato la Commissione e gli Stati membri a favorire tutti gli aspetti della pari opportunità nelle politiche dell'occupazione, per esempio riducendo la segregazione occupazionale, e rendendo più facile conciliare la vita professionale con la vita familiare, in particolare effettuando una nuova analisi comparativa in materia di miglioramento dei servizi di custodia dei bambini. Esso ha altresì definito obiettivi quantitativi intesi, tra l'altro, a portare il tasso di occupazione delle donne dall'attuale 51 % al 60 % entro il 2010.

(9) Nella risoluzione del 29 giugno 2000(6) il Consiglio ha messo in rilievo l'importanza di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare.

(10) La nuova strategia quadro comunitaria in materia di parità fra le donne e gli uomini abbraccia tutte le azioni della Comunità che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato, mirano ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra donne e uomini. La presente decisione fornirà la struttura per le attività orizzontali e di coordinamento necessarie per assicurare la coerenza e sviluppare sinergie nell'ambito dell'attuazione della strategia quadro comunitaria.

(11) Per rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria è necessario che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisca a tutti i livelli la coerenza e la complementarità delle azioni attuate nell'ambito della presente decisione con gli altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti della Comunità, in particolare con quelle inerenti ad una strategia coordinata per l'occupazione, alla politica sociale, al Fondo sociale europeo, all'istruzione, alla formazione professionale e alla gioventù.

(12) Le azioni intese a rafforzare la capacità dei soggetti chiave associati alla promozione della parità tra le donne e gli uomini debbono includere lo scambio di informazioni, di esperienze e buone pratiche tra le reti, compresa la rete delle commissioni parlamentari per le pari opportunità tra le donne e gli uomini degli Stati membri e del Parlamento europeo, così come la rete di esperti della Commissione. La promozione della sinergia tra i membri delle reti deve essere prioritaria.

(13) Occorre che la Commissione e gli Stati membri si impegnino a far sì che tutti i testi, gli orientamenti e gli inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito del presente programma siano redatti in un linguaggio chiaro, semplice ed accessibile.

(14) Ai fini del successo di qualsiasi azione comunitaria è necessario che i risultati vengano controllati e valutati alla luce degli obiettivi.

(15) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

(16) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede una maggiore cooperazione nel campo sociale tra, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri e, dall'altro, i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo spazio economico europeo (EFTA/SEE). Occorre prevedere peraltro l'apertura del presente programma alla partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione, di Cipro, di Malta e della Turchia, finanziate mediante stanziamenti addizionali secondo le procedure da concordare con tali paesi.

(17) Nell'attuazione del presente programma rivestiranno particolare importanza i lavori svolti da altre organizzazioni internazionali, segnatamente le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, l'Organizzazione internazionale del lavoro e il Consiglio d'Europa.

(18) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(8).

(19) Dato che gli obiettivi dell'azione comunitaria proposta, concernente la promozione della parità tra le donne e gli uomini non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri a motivo, fra l'altro, della necessità di partnership multilaterali, di uno scambio transnazionale di informazioni e della diffusione in tutta la Comunità delle buone prassi, quest'ultima può adottare i provvedimenti secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui al detto articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione di un programma

La presente decisione istituisce, per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, un programma di azione comunitaria, in seguito denominato "programma". Il programma è volto a promuovere la parità tra donne e uomini, in particolare assistendo e sostenendo la strategia quadro comunitaria.

Articolo 2

Principi

1. Il programma costituisce uno degli strumenti necessari all'attuazione della strategia globale comunitaria in materia di parità tra donne e uomini, che comprende tutte le politiche e azioni comunitarie volte a raggiungere la parità tra le donne e gli uomini, comprese le politiche volte all'integrazione orizzontale della dimensione di genere e le azioni specificatamente mirate alle donne.

2. Il programma coordina, sostiene e finanzia l'attuazione delle attività orizzontali nei settori di intervento della strategia quadro comunitaria in materia di parità tra le donne e gli uomini. I settori d'intervento sono: la vita economica, la parità di partecipazione e di rappresentazione, i diritti sociali, la vita civile, i ruoli e gli stereotipi legati al genere. Il principio della parità tra le donne e gli uomini nel processo di allargamento dell'Unione e la dimensione di genere nelle relazioni esterne della Comunità così come nelle politiche di cooperazione allo sviluppo devono essere presenti in tutti i settori di intervento della strategia quadro comunitaria.

Articolo 3

Obiettivi

Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 2 e tenendo conto, se del caso, delle attività legislative future gli obiettivi del programma sono i seguenti:

a) promuovere e diffondere i valori e le pratiche sui quali si basa la parità tra le donne e gli uomini;

b) migliorare la comprensione delle questioni connesse alla parità tra gli uomini e le donne, compresa la discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso e la discriminazione multipla nei confronti delle donne, mediante un esame dell'efficacia delle politiche e delle pratiche, effettuandone un'analisi preliminare, seguendone l'attuazione e valutandone l'impatto;

c) sviluppare la capacità dei soggetti di promuovere efficacemente la parità tra le donne e gli uomini, in particolare attraverso il sostegno allo scambio di informazioni e buone pratiche e al lavoro in rete a livello comunitario.

Articolo 4

Azioni comunitarie

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, sono effettuate, in un contesto transnazionale, le seguenti azioni comunitarie:

a) sensibilizzazione, in primo luogo evidenziando la dimensione comunitaria della promozione della parità tra le donne e gli uomini e diffondendo i risultati del programma, segnatamente tramite pubblicazioni, campagne e manifestazioni;

b) analisi dei fattori e delle politiche relativi alla parità tra le donne e gli uomini, attraverso la raccolta di dati statistici, lo svolgimento di studi, la valutazione dell'impatto di genere, l'impiego di strumenti e di meccanismi, lo sviluppo di indicatori e di metodologie e un'efficace diffusione dei risultati. Questa azione comprende altresì il controllo dell'attuazione e dell'applicazione della normativa comunitaria sulla parità attraverso una valutazione della legislazione e delle pratiche, al fine di accertarne l'impatto e l'efficacia;

c) cooperazione transnazionale tra soggetti attraverso la promozione del lavoro in rete e dello scambio di esperienze a livello comunitario.

2. Le disposizioni relative all'attuazione delle azioni di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato.

Articolo 5

Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri

1. La Commissione:

a) garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie che rientrano nel presente programma;

b) procede ad uno scambio periodico di punti di vista con i membri del comitato di cui all'articolo 7, con i rappresentanti delle parti sociali a livello comunitario e con le organizzazioni non governative, sull'attuazione e sul monitoraggio del programma nonché sui relativi orientamenti politici. A tal fine, la Commissione mette le informazioni utili a disposizione delle organizzazioni non governative e delle parti sociali. La Commissione informa il suddetto comitato in merito a tali punti di vista;

c) promuove un partenariato e un dialogo attivi fra tutti coloro che partecipano al programma, in particolare al fine di favorire un approccio integrato e coordinato per la promozione della parità tra donne e uomini.

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta i provvedimenti necessari per:

a) promuovere la partecipazione al programma di tutte le parti interessate;

b) assicurare la diffusione dei risultati delle azioni condotte nell'ambito del presente programma;

c) fornire un'informazione accessibile e assicurare una pubblicità e un seguito adeguati relativamente alle azioni sostenute dal programma.

Articolo 6

Misure di attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti le materie in appresso sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

a) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;

b) il piano di lavoro annuale per l'attuazione delle azioni del programma;

c) il sostegno finanziario che dovrà essere fornito dalla Comunità;

d) il bilancio annuale e la ripartizione dei finanziamenti tra le varie azioni del programma;

e) le modalità di selezione delle azioni sostenute dalla Comunità, nonché il progetto di elenco delle azioni presentato dalla Commissione per un siffatto sostegno;

f) i criteri di controllo e di valutazione del programma e, in particolare, il rapporto costo-efficacia, nonché le modalità di divulgazione dei risultati.

2. Per qualsiasi altra questione, le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Cooperazione con altri comitati

Per garantire la coerenza e la complementarità del programma con le altre misure di cui all'articolo 9, la Commissione informa regolarmente il comitato sulle altre azioni comunitarie che contribuiscono a promuovere la parità tra donne e uomini. Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata tra detto comitato e i comitati di controllo istituiti per altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti.

Articolo 9

Coerenza e complementarità

1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con altri tipi di politiche, azioni e strumenti della Comunità e dell'Unione, in particolare mediante l'istituzione di meccanismi e di strumenti adeguati, quali le valutazioni dell'impatto di genere, gli strumenti di controllo e i criteri di valutazione del rendimento, che consentano di coordinare le attività del presente programma con le attività che presentano un interesse particolare per l'avanzamento delle donne, segnatamente la ricerca, l'occupazione, la non discriminazione, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, la sanità, l'istruzione, la politica in materia di formazione e di gioventù, la cultura, la giustizia e gli affari interni, nonché il campo dell'allargamento e delle relazioni esterne della Comunità (comprese le azioni comunitarie esterne nel settore dei diritti dell'uomo).

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza e la complementarità tra le azioni condotte nell'ambito del programma e le altre azioni pertinenti dell'Unione e della Comunità, come quelle sostenute dai programmi Daphne, STOP, PHARE e MEDA, dal programma quadro di ricerca, dal programma di lotta contro l'esclusione sociale, dall'agenda sociale e dal programma d'azione di lotta contro la discriminazione (2001-2006).

Il programma deve tener conto delle azioni specifiche a favore della parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di occupazione e di lavoro che la Comunità potrebbe attuare nell'ambito dei fondi strutturali, dell'iniziativa comunitaria EQUAL o delle misure di promozione della cooperazione per rafforzare la strategia dell'occupazione.

3. Gli Stati membri agevolano ed effettuano tutti gli sforzi possibili per garantire che le attività che rientrano nel programma siano coerenti e complementari con quelle realizzate a livello nazionale, regionale e locale.

Articolo 10

Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

a) paesi EFTA/SEE, secondo le condizioni stabilite dall'accordo SEE;

b) paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO) secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli addizionali e nelle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;

c) Cipro, Malta e Turchia, la cui partecipazione è finanziata mediante stanziamenti supplementari secondo procedure da convenire con detti paesi.

Articolo 11

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma per il periodo 2001-2005 è di 50 milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 12

Controllo e valutazione

1. La Commissione assicura un monitoraggio regolare del programma in cooperazione con il comitato di cui all'articolo 7.

2. La Commissione procede ad una valutazione di medio periodo e finale del programma, con l'assistenza di esperti indipendenti. La valutazione ha per oggetto la pertinenza, l'efficacia e il rapporto costo-efficacia delle azioni attuate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 3, nonché l'impatto del programma nel suo insieme.

La valutazione riguarda inoltre la complementarità fra le azioni intraprese nell'ambito del presente programma e quelle avviate nel quadro di altri tipi di politiche, strumenti ed azioni comunitarie.

3. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

4. Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione di valutazione finale della strategia quadro comunitaria e del programma al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

5. I rapporti di valutazione di cui ai paragrafi 3 e 4 indicano in quale misura i fondi sono stati messi a disposizione della Commissione, degli Stati membri, degli organismi pubblici e delle ONG.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

É. Guigou

 

 

 

(1) GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 16

(2) Parere espresso il 15 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere espresso il 28 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) Parere espresso il 23 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 88.

(6) GU C 218 del 31.7.2000, pag. 5.

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

 

 

ALLEGATO

I. SETTORI D'INTERVENTO

Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 2, il programma può intervenire in uno o più tra i seguenti settori, nei limiti delle competenze che il trattato conferisce alla Comunità:

1) Parità nella vita economica

Questo settore riguarda le disparità che tuttora esistono tra le donne e gli uomini nel mercato del lavoro e i modi per combatterle. Le azioni consistono nell'accrescere il tasso di occupazione delle donne e nel ridurne il tasso di disoccupazione, come pure nell'agevolare una migliore articolazione tra vita professionale e vita familiare delle donne e degli uomini.

I temi della discriminazione tra uomini e donne nel mercato del lavoro, compresa la discriminazione verticale (soffitto di vetro), e dei divari salariali tra i sessi che sono principalmente oggetto dei programmi comunitari di cui all'articolo 9, paragrafo 2, possono essere affrontati dal programma qualora si tratti di assicurare un approccio integrato dei vari settori da esso contemplati o di tipi di azioni che non sono finanziati dai suddetti programmi.

2) Parità di partecipazione e di rappresentazione

Questo settore riguarda la carente presenza femminile negli organi decisionali. Le azioni consistono nell'adottare strategie e strumenti volti a promuovere il ruolo delle donne nelle sfere decisionali del mondo politico, economico e sociale, a tutti i livelli, anche nei settori delle relazioni esterne e della cooperazione allo sviluppo (quali il ruolo e la partecipazione delle donne a missioni internazionali).

3) Diritti sociali

Le tematiche di genere saranno effettivamente inserite in tutte le politiche che hanno un impatto sulla vita quotidiana delle donne, come i trasporti, la sanità pubblica e la lotta contro la discriminazione fondata su altri motivi. Le azioni sono coordinate con quelle del programma di azione comunitarie di lotta contro la discriminazione e di altri programmi di azione comunitari pertinenti. Le azioni puntano a migliorare l'applicazione della normativa comunitaria, in specie in materia di protezione sociale e di congedo parentale, protezione della maternità e orario di lavoro, e a trovare i mezzi per articolare meglio la vita familiare con la vita professionale, stabilendo in particolare criteri di valutazione del rendimento relativi al miglioramento delle strutture di custodia dei bambini e di assistenza e cura per gli anziani.

4) Vita civile

Questo settore concerne il rispetto dei diritti umani delle donne. Le azioni promuovono il riconoscimento dei diritti umani delle donne, il rispetto del diritto alle pari opportunità e la lotta contro la violenza legata al sesso e la tratta delle donne.

5) Ruoli e stereotipi di genere

Questo settore riguarda gli stereotipi femminili e maschili e la necessità di modificare i comportamenti, le attitudini, le norme e i valori per tener conto dell'evoluzione dei ruoli delle donne e degli uomini nella società. Le azioni si riferiscono all'integrazione della parità tra le donne e gli uomini soprattutto nelle politiche relative all'istruzione, alla formazione, alla cultura, alla scienza, ai mass media, alla gioventù e allo sport.

II. ACCESSO AL PROGRAMMA

Alle condizioni e secondo le modalità precisate nel presente allegato, l'accesso al programma è aperto all'insieme degli organismi e delle istituzioni pubblici e/o privati impegnati nella promozione della parità tra le donne e gli uomini, in particolare:

a) Stati membri;

b) autorità locali e regionali;

c) organismi per la promozione della parità tra le donne e gli uomini;

d) parti sociali;

e) organizzazioni non governative;

f) università e istituti di ricerca;

g) uffici nazionali di statistica;

h) mass media.

III. TIPI DI AZIONE

Le seguenti azioni possono beneficiare di un sostegno del programma, in ambito transnazionale:

Parte 1 - Sensibilizzazione

1. L'organizzazione di conferenze, di seminari e di manifestazioni su scala europea.

2. L'organizzazione, negli Stati membri e nei paesi candidati a norma dell'articolo 10, di un grande evento europeo, a periodicità annuale, su un tema prioritario del programma.

3. L'organizzazione di campagne mediatiche e di manifestazioni europee volte a sostenere lo scambio transnazionale di informazioni, nonché l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche, ivi compresa l'attribuzione di un premio annuale alle imprese che hanno promosso con successo la parità tra le donne e gli uomini, e a rafforzare la visibilità dei temi legati al genere.

4. La pubblicazione di materiali volti a diffondere i risultati del programma, in particolare la creazione di un sito Internet contenente esempi di buone pratiche, un forum per lo scambio di idee, nonché una banca dati di partner potenziali che potrebbero partecipare ad azioni di scambio transnazionale, nonché link elettronici verso i siti web pertinenti negli Stati membri.

5. L'attuazione di iniziative transnazionali come, ad esempio, riunioni, seminari o campagne su temi particolari approvati su base annuale previa concertazione con il comitato di cui all'articolo 7. Lo scopo di tali attività è di sostenere e migliorare le sinergie tra le politiche nazionali in materia di parità tra le donne e gli uomini e di ottenere un valore aggiunto comunitario.

6. L'organizzazione di seminari e la diffusione di informazioni che siano attinenti e contribuiscano all'applicazione della normativa comunitaria in materia di parità tra le donne e gli uomini, riservando particolare attenzione ai bisogni e alle esigenze dei paesi candidati.

Parte 2 - Analisi e valutazione

1. Lo sviluppo e la diffusione di statistiche comparabili, suddivise per sesso e se possibile per età e di serie statistiche sulla situazione delle donne e degli uomini nei diversi settori d'azione.

2. Lo sviluppo e la diffusione di metodi e di indicatori che consentano di valutare l'efficacia delle politiche e delle prassi in materia di parità tra le donne e gli uomini (benchmarking).

3. La situazione delle donne sul mercato del lavoro, l'attuazione della legislazione in materia di parità negli Stati membri, l'influenza e l'impatto sulle donne e sugli uomini dei sistemi di sicurezza sociale e di tassazione e l'avanzamento delle donne nell'accesso ai livelli decisionali saranno oggetto di una apposita analisi, le cui conclusioni saranno diffuse.

4. La raccolta, la valutazione e la diffusione di informazioni e di esperienze aggiornate su iniziative, metodi e tecniche coronati da successo e correlate alle donne nei mass media, in particolare il superamento degli stereotipi di genere e la promozione della diffusione di immagini positive e diversificate delle donne e degli uomini nei mass media.

5. La pubblicazione di una relazione annuale sulla parità tra le donne e gli uomini nell'Unione, che descriva in particolare i progressi realizzati per il raggiungimento degli indicatori prefissati e valuti i risultati raggiunti.

6. La realizzazione e la diffusione di studi tematici sui settori target che comparino e raffrontino il modo di affrontare le tematiche negli Stati membri, tra di loro e nei paesi candidati.

7. Uno studio di fattibilità analizzerà i presupposti per la creazione di un istituto europeo per le questioni di genere.

In sede di attuazione di questa parte, la Commissione assicura in particolare la coerenza e la complementarità con le attività condotte da altri servizi della Commissione o dalle agenzie europee, in particolare la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ed il programma quadro comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, nonché il centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP).

Parte 3 - Rafforzamento delle capacità

Le azioni seguenti possono beneficiare di un sostegno al fine di migliorare la capacità e l'efficacia degli attori specifici che partecipano alla promozione della parità tra le donne e gli uomini.

Le azioni di scambio transnazionali alle quali partecipano attori di almeno tre Stati membri e che prevedono un trasferimento reciproco di informazioni, esperienze e buone prassi. Tali azioni possono essere svolte da ONG o da parti sociali a livello europeo, nonché da reti transnazionali di autorità regionali o locali e di organizzazioni attive nella promozione della parità tra le donne e gli uomini.

Tali azioni possono comportare una comparazione dell'efficacia dei processi, dei metodi e degli strumenti rispetto ai temi scelti, il trasferimento e l'applicazione delle buone prassi, gli scambi di personale, lo sviluppo comune di prodotti, processi, strategie e metodi, l'adattamento ai vari contesti dei metodi, degli strumenti e dei processi definiti come buone prassi e/o la divulgazione dei risultati, della produzione di materiali destinati a rafforzare la visibilità e l'organizzazione di manifestazioni.

IV. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Parte 1 Le azioni 2, 3 e 4 di questa parte sono attuate con bandi di gara aperti. Le azioni 5 e 6, che sono attuate sotto l'autorità degli Stati membri o da parte di organi attivi nel campo dell'uguaglianza, possono essere sovvenzionate mediante bandi di gara su base ristretta, indirizzati agli Stati membri.

Parte 2 Questa parte è attuata dalla Commissione, di norma mediante bandi di gara. L'azione 1 è attuata secondo le pertinenti procedure Eurostat.

Parte 3 La parte 3 è attuata mediante bandi di gara aperti organizzati dalla Commissione, la quale analizza le proposte in modo approfondito. Le azioni possono essere attuate da ONG o da parti sociali a livello europeo, da reti transnazionali di autorità regionali o locali o da reti transnazionali di organizzazioni attive nella promozione della parità tra le donne e gli uomini.

V. ESECUZIONE DELLE AZIONI

1. Le azioni da realizzare possono essere finanziate tramite contratti di servizi sulla base di appalti pubblici o mediante sussidi provenienti dal finanziamento congiunto con altre fonti. In quest'ultimo caso il livello di assistenza finanziaria ad opera della Commissione non può superare, in linea generale, l'80 % della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

2. In sede di esecuzione del programma, la Commissione può avere necessità di dotarsi di risorse supplementari, compreso il ricorso ad esperti. Questa dotazione è decisa nell'ambito della valutazione dell'attribuzione delle risorse correnti.

3. In sede di esecuzione del programma, la Commissione può ricorrere ad assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione stessa e dei beneficiari, per quanto riguarda l'individuazione, la preparazione, la gestione, il monitoraggio, la verifica e il controllo delle azioni.

4. La Commissione può inoltre intraprendere azioni di informazione, pubblicazione e divulgazione. Può inoltre svolgere studi di valutazione e organizzare seminari, convegni o altre riunioni di esperti.

5. La Commissione prepara piani di lavoro annuali in cui si definiscono le priorità e le azioni da intraprendere. Inoltre, essa specifica le disposizioni e i criteri da applicarsi all'atto di selezionare e finanziare le azioni nell'ambito del programma. A tal fine richiede il parere del comitato di cui all'articolo 7.

6. Le azioni intraprese rispetteranno pienamente i principi della protezione dei dati.