LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675 Testo coordinato con le modifiche introdottedai D.Lvi 9/5/1997 n.123, 28/7/1997 n.255, 8/5/1998 n.135, 13/5/1998 n.171, 6/11/1998 n.389, 26/2/1999 n.51, 11/5/1999 n.135, 30/7/1999 n.281, 30/7/1999 n.282 e 28/12/2001 n.467. Le modifiche sono in corsivo. (Abrogata dal 1/1/2004 ex d.lgs. 196/2003)Capo I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità e definizioni 1. La presente legge garantisce che iltrattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,delle libertà fondamentali, nonché della dignitàdelle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezzae all'identità personale; garantisce altresì i dirittidelle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. 2. Ai fini della presente legge si intende: a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali,ripartito in una o più unità dislocate in uno opiù siti, organizzato secondo una pluralità di criterideterminati tali da facilitarne il trattamento; Ambito di applicazione 1. La presente legge si applica al trattamentodi dati personali da chiunque effettuato nel territorio delloStato. 1-bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. (*) 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato. (*) Trattamento di dati perfini esclusivamente personali 1. Il trattamento di dati personali effettuatoda persone fisiche per fini esclusivamente personali non èsoggetto all'applicazione della presente legge, semprechéi dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica oalla diffusione. 2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni casole disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo15, nonché l'articolo 18 (*). Particolari trattamentiin ambito pubblico 1. La presente legge non si applica altrattamento di dati personali effettuato: a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge1. aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirviin base alla legge, nonché in virtù dell'accordodi adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388; 2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni casole disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamentidi cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agliarticoli 7 e 34. Trattamento di dati svoltosenza l'ausilio di mezzi elettronici 1. Il trattamento di dati personali svoltosenza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzatiè soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamentoeffettuato con l'ausilio di tali mezzi. Trattamento di datidetenuti all'estero 1. Il trattamento nel territorio dello Stato di datipersonali detenuti all'estero è soggetto alle disposizionidella presente legge. 2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimentodi dati personali fuori dal territorio nazionale si applicanoin ogni caso le disposizioni dell'articolo 28. OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Art. 7 Notificazione 1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento didati personali soggetto al campo di applicazione della presentelegge è tenuto a darne notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, e nei soli casi e con le modalità individuati con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3(*). 2. La notificazione è effettuata preventivamente ed unasola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzoidoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delleoperazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamentoe può riguardare uno o più trattamenti con finalitàcorrelate. Una nuova notificazione è richiesta solo semuta taluno degli elementi che devono essere indicati (*) e deve precederel'effettuazione della variazione. Le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in applicazione del comma 1 del presente articolo. 3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dalresponsabile del trattamento. 4. La notificazione contiene: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,la residenza o la sede del titolare; i) la qualità e la legittimazione del notificante. 5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotatinel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codicecivile, nonché coloro che devono fornire le informazionidi cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianatoe agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramitedi queste ultime, secondo le modalità stabilite con ilregolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditorie gli artigiani possono effettuare la notificazione anche peril tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscrittiagli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordiniprofessionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cuial comma 3. 5-bis. La notificazione in forma semplificata puònon contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettereb), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamentodi cui all'articolo33, comma 3, quando il trattamento èeffettuato: a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimoarticolo 24; 5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamentonon è soggetto a notificazione quando: a) è necessario per l'assolvimento di un compito previstodalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli22 e 24; 5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazionesemplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter,sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità,le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazionee diffusione individuate, unitamente al periodo di conservazionedei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonchè: a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter,lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamentoo dalla normativa comunitaria ivi indicate; 5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero dicui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui alcomma 4 a chiunque ne faccia richiesta. Responsabile 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato trasoggetti che per esperienza, capacità ed affidabilitàforniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioniin materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo allasicurezza. 2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioniimpartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui alcomma 1 e delle proprie istruzioni. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designatiresponsabili più soggetti, anche mediante suddivisionedi compiti. 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamentespecificati per iscritto. 5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personaliai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolareo del responsabile. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione I Raccolta e requisiti dei dati Art. 9 Modalità di raccoltae requisiti dei dati personali 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi. Informazioni rese al momentodella raccolta 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccoltii dati personali devono essere previamente informati oralmenteo per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cuisono destinati i dati; 2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprenderegli elementi già noti alla persona che fornisce i datio la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzionipubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimentodelle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, letterae), e 14, comma 1, lettera d). 3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessatoall'atto della registrazione dei dati o, qualora sia previstala loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativaall'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiarimanifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovverosi rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel casoin cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dallalegge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesimadisposizione non si applica, altresì, quando i dati sonotrattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (*), o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalitàe per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati Art. 11 Consenso 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati odi enti pubblici economici è ammesso solo con il consensoespresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovverouna o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se èespresso liberamente, e in forma specifica e documentata per iscritto,e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo10. Casi di esclusione del consenso 1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento: a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previstodalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; Diritti dell'interessato 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessatoha diritto: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che loriguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazionein forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine,nonché della logica e delle finalità su cui si basail trattamento;la richiesta può essere rinnovata, salval'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minoredi novanta giorni; d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamentodei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinentiallo scopo della raccolta; 2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulticonfermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributospese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondole modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamentodi cui all'articolo 33, comma 3. 3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernentipersone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbiainteresse. 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessatopuò conferire, per iscritto, delega o procura a personefisiche o ad associazioni. 5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercentila professione di giornalista, limitatamente alla fonte dellanotizia. Limiti all'esercizio dei diritti 1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) ed), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamentidi dati personali raccolti: a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991,n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,n. 197, e successive modificazioni; 2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazionedell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d),esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32,commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,verificandone l'attuazione. Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti allautilizzabilità dei dati e risarcimento del danno Art. 15 Sicurezza dei dati 1.I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite inbase al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifichecaratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza,i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei datistessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentitoo non conforme alle finalità della raccolta. 2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventivasono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidentedella Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, letteraa), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giornidalla data di entrata in vigore della presente legge, su propostadel Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autoritàper l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante. 3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente leggee successivamente con cadenza almeno biennale, con successiviregolamenti emanati con le modalità di cui al medesimocomma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienzamaturata. 4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanzadelle norme che regolano la materia. Cessazione del trattamento dei dati 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamentodei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garantela loro destinazione. 2. I dati possono essere: a) distrutti; 3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dallalettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materiadi trattamento dei dati personali è nulla ed è punitaai sensi dell'articolo 39, comma 1. Limiti all'utilizzabilitàdi dati personali 1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativoche implichi una valutazione del comportamento umano puòessere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di datipersonali volto a definire il profilo o la personalitàdell'interessato. 2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisioneadottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presentearticolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvoche la decisione sia stata adottata in occasione della conclusioneo dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una propostadell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuatedalla legge. Danni cagionati per effetto del trattamento di datipersonali 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamentodi dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo2050 del codice civile. Comunicazione e diffusione dei dati Art. 19 Incaricati del trattamento 1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere leoperazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità. Requisiti per la comunicazione e la diffusione deidati 1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse: a) con il consenso espresso dell'interessato; 2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali daparte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,si applicano le disposizioni dell'articolo 27. Divieto di comunicazione e diffusione 1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazionedi cui all'articolo 7. 2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione,ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo9, comma 1, lettera e). 3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quandola diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi dellacollettività. Contro il divieto può essere propostaopposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. 4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31; TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI Art. 22 Dati sensibili 1. I dati personali idonei a rivelarel'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosoficheo di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personaliidonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possonoessere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessatoe previa autorizzazione del Garante. 1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonchè relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesine confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, semprechè i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati. 1-ter. Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria. (*) 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta diautorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancatapronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche,il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanziadell'interessato, che il titolare del trattamento è tenutoad adottare. 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1. 3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente. 4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:(*) a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di finalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati; (****) Dati inerenti alla salute 1. Gli esercenti le professioni sanitariee gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazionedel Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo statodi salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabiliper il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumitàfisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalitàriguardano un terzo o la collettività, in mancanza delconsenso dell'interessato, il trattamento può avvenireprevia autorizzazione del Garante. 1-bis. Con decreto del ministro della Sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità semplificate per le informative di cui all'articolo 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri: a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più titolari di trattamento; 1-ter. Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge. 1-quater. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente la podestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori. 2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superioredi sanità. è vietata la comunicazione dei dati ottenutioltre i limiti fissati con l'autorizzazione. 4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di saluteè vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalitàdi prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanzadelle norme che regolano la materia. Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedurapenale 1. Il trattamento di dati personali idoneia rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, letterea) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammessosoltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimentodel Garante che specifichino le rilevanti finalità di interessepubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le preciseoperazioni autorizzate. Altri dati particolari 1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti. 2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare. Art. 25 Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista 1. Le disposizioni relative al consensodell'interessato e all'autorizzazione del Garante,nonchéil limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando iltrattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuatonell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimentodelle relative finalità. Il giornalista rispetta i limitidel diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialitàdell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico,fermarestando la possibiltà di trattare i dati relativi a circostanzeo fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso isuoi comportamenti in pubblico. 2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordinedei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativoal trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo,effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, chepreveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportatealla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelliidonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nellafase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante,in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure eaccorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio ètenuto a recepire. 3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice dideontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglionazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottatoin via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino allaadozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codicedi deontologia, il Garante può vietare il trattamento aisensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l). 4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicatinegli articoli 22 e 24. 4-bis. Le disposizioni della presente legge cheattengono all'esercizio della professione di giornalista si applicanoanche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell'elencodei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamentitemporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusioneoccasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero. Art. 26 Dati concernenti persone giuridiche 1. Il trattamento nonché la cessazionedel trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti oassociazioni non sono soggetti a notificazione. 2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioninon si applicano le disposizioni dell'articolo 28. TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE Art. 27 Trattamentoda parte di soggetti pubblici 1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamentodi dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli entipubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimentodelle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla leggee dai regolamenti. 2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quandosiano previste da norme di legge o di regolamento, o risultinocomunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione neimodi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta,con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione serisultano violate le disposizioni della presente legge. 3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sonoammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento. 4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubblichedi cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni dellapresente legge. Trasferimento di dati personali all'estero 1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorionazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggettodi trattamento deve essere previamente notificato al Garante,qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unioneeuropea e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1 (*). 2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindicigiorni dalla data della notificazione; il termine è diventi giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei datidi cui agli articoli 22 e 24. 3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livellodi tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalitàdel trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità,la natura dei dati e le misure di sicurezza. 4. Il trasferimento è comunque consentito qualora: a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espressoovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agliarticoli 22 e 24, in forma scritta; 5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo puòessere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6e 7. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimentodi dati personali effettuato nell'esercizio della professionedi giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relativefinalità. Le disposizioni di cui al successivo comma 7, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in applicazione del comma 1 dell'articolo 7. 7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in appositasezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, letteraa). La notificazione può essere effettuata con un unicoatto unitamente a quella prevista dall'articolo 7. TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE Art. 29 Tutela 1. I diritti di cui all'articolo 13, comma1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziariao con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non puòessere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesseparti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria. 2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garantepuò essere proposto solo dopo che siano decorsi cinquegiorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile.La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulterioredomanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesseparti e per il medesimo oggetto. 3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmenteo a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentarememorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio,l'espletamento di perizie. 4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisionemotivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicandole misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnandoun termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicatosenza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio delGarante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta giornidalla data di presentazione, equivale a rigetto. 5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garantepuò disporre in via provvisoria il blocco in tutto o inparte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di unao più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessadi avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, nonè adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabileunitamente a tale decisione. 6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizioneal tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il terminedi trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimentoo dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzionedel provvedimento. 6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1 al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5. 7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto dicui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegatoe), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento.Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente ilricorso per cassazione. 8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano,comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenzadell'autorità giudiziaria ordinaria. 9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI Art. 30 Istituzione del Garante 1. È istituito il Garante per la protezionedei dati personali. 2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattromembri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senatodella Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambitoun presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Imembri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e chesiano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del dirittoo dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni. 4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tuttala durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare,a pena di decadenza, alcuna attività professionale o diconsulenza, né essere amministratori o dipendenti di entipubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. 5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazionio magistrati in attività di servizio; se professori universitaridi ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensidell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personalecollocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. 6. Al presidente compete una indennità di funzione noneccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidentedella Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennitàdi funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quellaspettante al presidente. Le predette indennità di funzionesono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinaristanziamenti. Compiti del garante 1. Il Garante ha il compito di: a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute; 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministroconsultano il Garante all'atto della predisposizione delle normeregolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incideresulle materie disciplinate dalla presente legge. 3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo,è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entroil termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garantepromuove opportune intese con le province ed eventualmente conaltre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazionedel registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale,preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni conil pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, e successive modificazioni. 4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo29, commi 6 e 7. 5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivicompiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegatomembro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendoparte alla discussione di argomenti di comune interesse iscrittiall'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, lacollaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo. 6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapportitra il Garante e le autorità di vigilanza competenti peril settore creditizio, per le attività assicurative e perla radiodiffusione e l'editoria. Accertamenti e controlli 1. Per l'espletamento dei propri compitiil Garante può richiedere al responsabile, al titolare,all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibiredocumenti. 2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai finidel controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamentodei dati personali, può disporre accessi alle banche didati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge iltrattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunqueutili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, dellacollaborazione di altri organi dello Stato. 3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazioneal luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sullarichiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalitàdi svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo33, comma 3. 4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire. 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedurapenale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gliaccertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designatodal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizionidi legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o alresponsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e neverifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiestodall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni casoun riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motividi cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1. aprile 1981, n.121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presentelegge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificità della verifica,il membro designato può farsi assistere da personale specializzatoche è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalitàtali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidentee dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento dellefunzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativoufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definitidal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamentirelativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti edei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni delGarante. Ufficio del Garante 1. Alle dipendenze del Garante èposto un ufficio composto, in sede di prima applicazione della presente legge, da dipendenti dello Stato e di altreamministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previstedai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimoufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quelloprestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativocontingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinqueunità, su proposta del Garante medesimo, con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministridel tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalladata di elezione del Garante. 1-bis. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce: 1-ter. L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991. 1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. 1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4. 1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. 2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio delloStato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsionedel Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziariaè soggetto al controllo della Corte dei conti. 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficiodel Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossionedei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche inderoga alle disposizioni sulla contabilità generale delloStato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidentedella Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente delConsiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro,di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme delGarante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previstele norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cuiall'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità talida assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, ilpieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonchéle norme volte a precisare le modalità per l'eserciziodei diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazionedi cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supportomagnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altroidoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schemadi regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezionedella richiesta; decorso tale termine il regolamento puòcomunque essere emanato. 3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo. 4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti,i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte. 5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazioneinformatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardandole garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autoritàper l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso diindisponibilità, ad enti pubblici convenzionati. 6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venutia conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordinea banche di dati e ad operazioni di trattamento. 6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. SANZIONI Art. 34 (*) Omessa o incompleta notificazione 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni (Ndr: euro 5.164,6) a a lire sessantamilioni (Ndr: euro 30.987,4) e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione; 2. Alle violazioni dell'articolo 34, comma 1, commesse prima dell'entrata in vigore del dlgs. 21/12/2001 n. , si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 1. Salvo che il fatto costituisca piùgrave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altriprofitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamentodi dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due annio, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, conla reclusione da tre mesi a due anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recaread altri un danno, procede al trattamento di 3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni (Ndr: euro 5.164,6) a lire ottanta milioni (Ndr: euro 41.316,6). 2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili. Per i procedimenti penali in corso per il reato di cui all'articolo 36, entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del dlgs. 28/12/2001 n. 467, l'autore del reato può fare richiesta all'autorità giudiziaria di essere ammesso alla procedura indicata all'articolo 36, comma 2. L'Autorità giudiziaria dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti al Garante per la protezione dei dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2. Inosservanza dei provvedimenti del garante 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osservail provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22,comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l (*), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante 1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Pena accessoria 1. La condanna per uno dei delitti previstidalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza. Sanzioni amministrative 1. Chiunque omette di fornire le informazionio di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degliarticoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni (Ndr: euro 2.582,3) a lire trentamilioni (Ndr: euro 15.493,7) (*).2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tremilioni (Ndr: euro 1.549,4) a lire diciottomilioni (Ndr: euro 9.296,2) o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da lire cinquemilioni (Ndr: euro 2.582,3) a lire trentamilioni (Ndr: euro 15.493,7). La somma può essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila (Ndr: euro 258,2) a lire tremilioni (Ndr: euro 1549,4) (*).3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare lesanzioni di cui al presente capo (*) è il Garante. Si osservano,in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre1981, n. 689, e successive modificazioni.I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI Art. 40 Comunicazioni al garante 1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autoritàgiudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente leggee dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, acura della cancelleria, al Garante. Disposizioni transitorie 1. Fermo restando l'esercizio dei dirittidi cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente leggeche prescrivono il consenso dell'interessato non si applicanoin riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alladata di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamentosia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delledisposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione deidati previste dalla presente legge. 2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998 le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuatedal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamentidi cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cuiagli articoli 22 e 24, nonchè per quelli di cui all'articolo4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno1998. 3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla datadi entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorsodi tale termine, i dati personali devono essere custoditi in manieratale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15,comma 1. 4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore deiregolamenti ivi previsti. 5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblicieconomici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anchein assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazioneal Garante. 6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni delGarante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informaticanella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame deiricorsi di cui all'articolo 29. 7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28,comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997.Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garanteanche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinatecategorie di titolari o di trattamenti. 7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997. Modifiche a disposizioni vigenti 1. L'articolo 10 della legge 1. aprile1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati èesercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, neimodi previsti dalla legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centropossono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativisoltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicatenel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilitodall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corsodi un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevatal'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni,o l'illegittimità del loro trattamento, l'autoritàprocedente ne dà notizia al Garante per la tutela dellepersone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedereall'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultanotrattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento,la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta seciò può pregiudicare azioni od operazioni a tuteladell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressionedella criminalità, dandone informazione al Garante perla protezione dei dati personali. 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personaliche lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata inviolazione di disposizioni di legge o di regolamento, puòchiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamentodi compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in formaanonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cuiagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile". 2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente: "1. è istituital'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,denominata "Autorità" ai fini del presente decreto;tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenzadi giudizio e di valutazione". 3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente: "1. Le normeconcernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità,l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamentogiuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonchéla gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto,anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generaledello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decretodel Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consigliodei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidentedel Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoroe su parere conforme dell'Autorità medesima. Il pareredel Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è resoentro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi iquali il regolamento può comunque essere emanato. Si applicail trattamento economico previsto per il personale del Garanteper l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo chedovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando illimite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restanoaltresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto deilimiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio1996-1998". 4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati"sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela dellepersone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Abrogazioni 1. Sono abrogate le disposizioni di leggeo di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare,il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo9 della legge 1. aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla datadi emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, dellapresente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficiodel Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazionedel citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981. 2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili,le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successivemodificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documentiamministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresìferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limitipiù restrittivi in materia di trattamento di taluni datipersonali. 3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento didati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, letteraa), della legge 1. aprile 1981, n. 121. COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE Art. 44 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazionedella presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai finidel bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello statodi previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopoutilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamentoriguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza delConsiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamentoriguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamentoriguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore centoventigiorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Peri trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunqueautomatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorreredal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presentelegge entra in vigore il giorno successivo a quello della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamentidi dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante. NOTE (*) In applicazione dal 1 febbraio 2002. (**) In applicazione dal 1 marzo 2002. (***) In applicazione entro 120 giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002. (****) Garanzie sono determinate dall'associazione, dall'ente o dall'organismo entro il 30 giugno 2002. |