FAQ: Botta e Risposta Domanda: Vorrei avere qualche chiarimento sulla figura giuridica dell'incaricato del trattamento dei dati personali. In particolare, in relazione alle implicazioni che conseguono in termini di adempimenti previsti dal Codice della privacy (D.lgs. n.196/2003). Risposta: L'incaricato è la persona fisica che, pur non essendo stato nominato responsabile, esegue le operazioni di trattamento su indicazione del titolare o del responsabile, osservando le loro prescrizioni. Deve essere individuato per iscritto. D: Vorrei capire se nell'assolvimento di operazioni di trattamento, in particolare di raccolta dati, possa essere considerato "incaricato" il soggetto terzo rispetto al titolare, nei cui confronti agisca sulla base di un mandato (es. reti di vendita che collocano presso il pubblico strumenti finanziari offerti da società "prodotto"). R: Secondo l'interpretazione che ha dato il Garante, la cosa è possibile. Un classico esempio è rappresentato dalle ipotesi in cui le aziende, titolari del trattamento, conferiscono incarichi in outsourcing ad altre società e nominano le stesse responsabili del trattamento, oppure, nominano i dipendenti delle stesse, che trattano dati personali, incaricati. Domanda: Vorrei delucidazioni in merito al Titolo III del Codice, relativo alle sanzioni. Infatti, in ogni articolo non ci si riferisce ad uno specifico soggetto (titolare, responsabile o incaricati) ma si indica la generica dizione di "chiunque". Risposta: Chiunque, essendovi tenuto (titolare e responsabile e, alla luce del disposto del "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza", All. B. -di cui agli artt. da 33 a 36 del D.Lgs.196/2003-, anche l'incaricato). Domanda: Sto curando le procedure per l'adeguamento alla normativa sulla privacy per conto di un'Associazione a cui sono iscritto, che ha una banca dati di aziende e fornisco inoltre supporto ad un amico, presidente di un ordine professionale. Ho alcune domande da porvi: D1): Deve essere effettuata la notifica al Garante della Banca dati degli iscritti (associazione ed ordine)? Risposta: La notifica non deve essere effettuata. Il D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, infatti, ha radicalmente modificato tale adempimento che, contrariamente a quanto avveniva con la precedente normativa sulla privacy, è oggi obbligatorio solo nei casi particolarissimi elencati dall'art.37, riguardanti prevalentemente dati genetici, dati relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale, etc.; il Garante potrà individuare altri casi in cui è obbligatoria la notificazione del trattamento. D2): per quanto riguarda la banca dati delle aziende, vi sono raccolte informazioni anagrafiche, di bilancio, descrizione dell'attività, appartenenza ad altre associazioni (industriali, commercianti). Inoltre, sono indicati anche i nomi di alcuni responsabili e persone di contatto. R: Deve essere predisposto il Documento Programmatico per la Sicurezza e devono essere redatti i mansionari per gli incaricati. Domanda: Vorrei porre alcune domande circa la notifica: Risposta: Riteniamo di si: è la modalità che richiede la norma. Precisiamo che dal 1° gennaio 2004, è in vigore un nuovo modello per la notificazione, l'unico ammesso; tale adempimento può essere effettuato solo per via telematica e con la sottoscrizione tramite firma digitale. D: qualora il luogo di custodia o il titolare non siano unici, che cosa si deve indicare? Indirizzo, nome del titolare, misure tecniche di sicurezza, di ogni luogo di custodia? Eventuali accordi o contratti di outsourcing? R: Devono essere indicati tutti i riferimenti, secondo le modalità stabilite dal Garante. Domanda: Gradirei sapere: Risposta: Ai sensi del D.lgs. 196/2003, sono obbligatori: l'informativa all'interessato (art. 13), il consenso scritto dello stesso, in molti casi la notifica al Garante (art. 37) e l'autorizzazione preventiva del Garante (art. 26), operazione, quest'ultima, non necessaria nei casi in cui il Garante stesso ha già emesso un'autorizzazione generale. Occorre, però, verificare singolarmente le varie ipotesi. D: 2) Qual è la disciplina in caso di trasferimento di dati all'estero intra UE, per i dati sensibili e per quelli non sensibili. R: La disciplina in tema di trasferimento di dati all'interno dell'Ue è stata di recente modificata; attualmente, nell'ambito dell'UE può essere effettuato il trattamento in base agli stessi criteri e con gli stessi obblighi necessari per trattare i dati all'interno del nostro Paese. Domanda: Vorrei porVi alcune questioni: R: Si. D: 2) Le valutazioni sulle performances e sul potenziale dei dipendenti devono essere considerate dati personali? R: Si, tali dati devono essere considerati dati personali. Domanda: La gestione di dati sensibili per conto di altri soggetti (ad esempio una Cassa che gestisce le deleghe sindacali degli operai dell'edilizia) necessita della sola autorizzazione del Garante o anche di quella dei singoli interessati? Risposta: Per il trattamento dei dati sensibili sono necessari e obbligatori, sia il consenso scritto dell'interessato, sia l'autorizzazione (richiesta ed ottenuta "una tantum") del Garante. Quest'ultima operazione non è necessaria se è già stata emessa un'autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili in quell'ambito di attività. Si precisa che l'esenzione dal consenso previsto dal comma 4, lett.a), dell'art.26, non vale quando, come in questo caso, i dati siano comunicati all'esterno. Domanda: E' possibile avere un'interpretazione sul senso della locuzione "documentato per iscritto", contenuta nell'art. 23 del Codice ? Risposta: Secondo quanto già chiarito dal Garante: Domanda: Nel caso di trattamenti già iniziati da tempo (anche da anni) si rientra nelle norme transitorie della Legge n.675/1996? Risposta: Si, si rientra nel regime transitorio. |