Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 16 dicembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 18 novembre 2004, presentato dalla Sig.a Gaia Fabbi nei confronti di Assitalia S.p.A;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 35754 del 30 novembre 2004 con la quale questa Autoritˆ ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso in relazione all'assenza della firma autenticata, della copia della procura rilasciata per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice e della prova del versamento dei diritti di segreteria;

CONSIDERATO che la ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il predetto ricorso nei termini precisati nella citata nota, inviando inoltre a questa Autoritˆ in data 14 dicembre 2004 una nota nella quale ha dichiarato "di essere stata soddisfatta di tutte le richieste";

RITENUTA la necessitˆ di dichiarare l'inammissibilitˆ del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

DICHIARA:

inammissibile il ricorso per mancata regolarizzazione.

Roma, 16 dicembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli