Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 12 novembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ester Ventura rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Manzo

nei confronti di

Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza rivolta a Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin il 14 giugno 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata (contenente un'offerta relativa ai servizi finanziari della societ), aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l'origine, la logica, le modalit e le finalit su cui si basa il trattamento, nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati (o che possono conoscerli in qualit di rappresentanti, responsabili o incaricati) oltre agli estremi identificativi del titolare del trattamento medesimo e dei responsabili eventualmente designati, opponendosi infine al trattamento dei dati personali che la riguardano a fini commerciali e pubblicitari.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice e con una memoria in data 12 ottobre 2004, l'interessata ha ribadito le proprie istanze chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 14 settembre 2004, la societ resistente ha riscontrato le richieste dell'interessata, con nota anticipata via fax il 7 ottobre 2004, ha confermato l'esistenza di dati personali dell'interessata di cui ha comunicato il contenuto in forma intelligibile, precisandone l'origine, nonch la logica, le modalit e le finalit e gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento. Inoltre, la resistente ha fornito le indicazioni richieste in ordine alle categorie di soggetti che possono venirne a conoscenza ed ha sostenuto che:

      "i dati personali della ricorrente non sono comunicati a terzi, n ovviamente diffusi ()";

      la societ si asterr "dal trattare i dati personali che riguardano l'istante a fini promozionali e/o commerciali ()".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente, se pur tardivo, in ordine a tutte le richieste formulate dalla ricorrente.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Tale ammontare posto a carico di Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin nella misura di euro 100, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente, anche se solo dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico di Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin, la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 12 novembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli