Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 27 luglio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Vecofin S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8, 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale aveva chiesto alla resistente conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine, nonch di conoscere i soggetti ai quali i medesimi dati erano stati eventualmente comunicati. Ci, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica ed al proprio numero di utenza cellulare che la societ avrebbe utilizzato senza che l'interessato li abbia "mai comunicati". Con la medesima istanza l'interessato si era altres opposto al trattamento di tali dati, chiedendone altres la cancellazione.

Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, l'interessato ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 8 giugno 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 5 luglio 2004, comunicando i dati del ricorrente in possesso della societ e sostenendo tra l'altro:

      che gli stessi sono stati forniti spontaneamente dal ricorrente all'atto della "richiesta di apertura di un conto privilegiato (..)", occasione nella quale l'interessato "ha apposto sul modulo di richiesta il timbro della societ personale di sua propriet, con i recapiti telefonici e di telefax"

      di aver gi riscontrato le richieste del ricorrente con missiva del 9 gennaio 2004;

      che l'indirizzo e-mail sarebbe stato desunto da una comunicazione inviata dall'interessato a mezzo posta elettronica, in base alla quale la resistente "ha ritenuto di essere legittimata all'uso della posta elettronica nelle relazioni con il cliente";

      di aver utilizzato un primo numero di cellulare (poi disattivato) fornito spontaneamente dall'interessato nel gennaio 2000 e di aver ricavato da un sito Internet il diverso numero il cui utilizzo viene contestato, circostanza che dalla medesima resistente " stata ritenuta segno di volont di rendere pubblico tale dato";

      di aver utilizzato tali dati "esclusivamente allo scopo di ottenere un contatto con il cliente in vista dell'ottenimento di prestazioni contrattualmente dovute", anche in ragione di alcuni fatti (chiusura di utenze telefoniche, mancato riscontro ai solleciti di pagamento, ecc.) "idonei a far legittimamente supporre l'intenzione del debitore di sottrarsi alle proprie obbligazioni rendendosi irreperibile";

      di aver ricercato un familiare dell'interessato considerata la presenza nel rapporto in questione di un coobbligato, ma di non aver comunicato ad altri le informazioni sul rapporto in oggetto;

      "di aver provveduto alla cancellazione dai propri archivi del numero di telefono cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica (..)" del ricorrente.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una societ finanziaria.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste volte a conoscere l'origine dei dati personali del ricorrente, i soggetti ai quali gli stessi sono stati eventualmente comunicati, nonch ad aver conferma dell'esistenza di dati personali e ad ottenerne la comunicazione in modo intelligibile, avendo il titolare del trattamento, ad integrazione di quanto gi comunicato a seguito dell'istanza proposta dall'interessato, fornito al riguardo un sufficiente riscontro.

Va ugualmente dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento all'opposizione e all'istanza volta ad ottenere la cancellazione dei dati personali relativi all'indirizzo e-mail ed al numero di utenza cellulare, avendo il titolare del trattamento fornito, anche a tal proposito, un congruo riscontro sostenendo (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver gi cancellato tali dati dai propri archivi.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 27 luglio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli