Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 23 luglio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Francesco Ruggiero rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Romito presso il cui studio ha eletto domicilio;

nei confronti di

Deutsche Bank S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente ha proposto ricorso a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice in data 12 maggio 2004 affermando di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta formulata nei confronti di Deutsche Bank S.p.A., con la quale avrebbe chiesto, in data 14 aprile 2004, conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano presso gli archivi della resistente e di ottenerne comunicazione in forma intelligibile, nonch di conoscere l'origine dei dati medesimi. Ci con specifico riferimento ai dati relativi all'acquisto di "obbligazioni Cirio", ivi compresi il prospetto informativo ed il profilo di rischio.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali, disciplina agli artt. 145 e s. la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi previsti dall'art. 141, comma 1, lett. c), del d.lg. n. 196/2003.

Tale normativa individua, altres, le ipotesi di inammissibilit dei ricorsi (art. 148 d.lg. n. 196/2003) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1, d.lg. n. 196/2003).

Il ricorso inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall'art. 147, comma 1, del predetto decreto legislativo.

L'interessato che intenda utilizzare tale particolare meccanismo di tutela deve formulare previamente le proprie richieste con riferimento ai dati personali che lo riguardano ed ai diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lg. n. 196/2003, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno quindici giorni dalla data del ricevimento da parte del titolare del trattamento.

Per la proposizione del ricorso al Garante il Codice prevede che nello stesso debba essere indicata la data di presentazione della previa istanza ex artt. 7 e 8 e che copia della stessa sia allegata al ricorso (art. 147, commi 1, lett. b) e 2, lett. a), del citato Codice). Ci anche al fine di consentire l'esatta individuazione dei diritti esercitati dal ricorrente e di valutare l'eventuale inidoneit del riscontro ottenuto da parte del titolare del trattamento.

Nel caso di specie, nonostante due richieste di regolarizzazione formulate da questa Autorit ai sensi dell'art. 148 del Codice in data 1 e 28 giugno 2004, al ricorso proposto non stata allegata copia dell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice che sarebbe stata avanzata il 14 aprile 2004 e che viene citata nel ricorso medesimo. Il ricorrente ha invece allegato una lettera datata 18 febbraio 2004 con la quale si fa esclusiva richiesta del profilo di rischio e del prospetto informativo relativo ad alcune operazioni finanziarie (in ordine alla correttezza delle quali si manifestano dubbi), istanza che non riporta riferimento alcuno, anche indiretto, all'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice o, pi in generale, alla normativa relativa alla protezione dei dati personali, e che appare, piuttosto, avanzata ai sensi della normativa sulla richiesta di documentazione bancaria ex art. 119 del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385.

La presente dichiarazione di inammissibilit non pregiudica il diritto della ricorrente di presentare un nuovo ricorso nel rispetto delle disposizioni sopra indicate.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 23 luglio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli