Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 6 aprile 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Scambia presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Compagnia assicuratrice Unipol S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano formulata il 16 ottobre 2003, con la quale aveva chiesto a Compagnia assicuratrice Unipol S.p.A. di conoscere i dati personali che lo riguardano per il tramite del proprio medico, con specifico riferimento a quelli contenuti nella perizia medico-legale cui era stato sottoposto.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi degli artt. 145 s. del d.lg. n. 196/2003, il ricorrente ha ribadito la propria istanza ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico di controparte.

All'invito ad aderire spontaneamente a tale richiesta, formulato da questa Autorit il 23 febbraio 2004 ai sensi dell'art. 149 del d.lg. n. 196/2003, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax l' 8 marzo 2004 e, contestualmente, con l'inoltro al sanitario di fiducia del ricorrente di "copia integrale della relazione medico legale redatta dal medico fiduciario della Compagnia (..)".

Con nota anticipata via fax il 17 marzo 2004, il ricorrente ha confermato l'avvenuta adesione spontanea della resistente, chiedendo di dichiarare non luogo a provvedere e ribadendo la richiesta relativa alle spese.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

La societ resistente, sia pure solo a seguito della presentazione del ricorso, ha fornito al ricorrente un riscontro adeguato aderendo alla relativa richiesta.

Come confermato dal legale dell'interessato, i dati sono stati comunicati a quest'ultimo sebbene sia stata utilizzata la soluzione del loro inoltro per il tramite del medico di fiducia, soluzione che era prevista dalla legge n. 675/1996 (art. 23, comma 2) e che il Codice in vigore dal 1 gennaio 2004 prevede solo a carico di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari (art. 84, comma 1, d.lg. n. 196/2003).

Alla luce di tale riscontro va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico di Compagnia assicuratrice Unipol S.p.A., stante la necessit di disporre, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, una parziale compensazione per giusti motivi legati al riscontro, per quanto tardivo, fornito dal titolare.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 aprile 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli