Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 30 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Bruna Gazzelloni

nei confronti di

Diners Club Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

La ricorrente, titolare di una carta di credito rilasciata dalla resistente, avendo riscontrato un cambiamento nelle modalit di pagamento (dal versamento di assegni ad addebito diretto sul proprio conto corrente bancario) ha formulato un'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale ha chiesto di avere conferma dell'esistenza dei dati personali che la riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscerne l'origine.

Non avendo ricevuto riscontro, l'interessata ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003) con il quale ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit il 12 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la resistente, con note anticipate via fax il 24 dicembre 2003 ed il 21 gennaio 2004, ha comunicato i dati detenuti, ha precisato di averli ricavati dal modulo di richiesta della carta di credito sottoscritto dalla ricorrente (che ha allegato in copia) ed ha illustrato, altres, le ragioni del cambiamento relativo alle modalit di pagamento (per le quali il contratto prevedeva l'addedito sul conto corrente).

Con note del 13 e 14 gennaio 2004, la ricorrente, contestando il ritardo con il quale stato fornito riscontro alla propria istanza, ha ribadito le proprie richieste.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali della ricorrente effettuato da una societ emittente  di carte di credito.

La resistente ha fornito idoneo riscontro alle istanze formulate dalla ricorrente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003), come pure alle richieste non riferite all'esercizio dei diritti di cui al medesimo articolo e relative al contestato mutamento delle modalit di pagamento.

Alla luce di tale riscontro deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 50 euro a carico di Diners Club Italia S.p.A. previa compensazione, ai sensi del citato art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro, sia pure tardivo, fornito dal titolare.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 50 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Diners Club Italia S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 30 gennaio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli