Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 2 luglio 2003

Il ricorso al Garante non regolarizzato nei termini stabiliti inammissibile.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 7 maggio 2003, presentato da Cesare Negri nei confronti di Aspiag Service S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 7273 del 20 maggio 2003 con la quale questa Autorit ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini precisati nella citata nota ed ha anzi proposto un nuovo ricorso in data 17 giugno 2003;

RITENUTA la necessit di dichiarare l'inammissibilit del ricorso;

VISTO l'art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

DICHIARA:

l'inammissibilit del ricorso.

Roma, 2 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli