Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 10 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Fiore Paolo

nei confronti di

InMilano.com, in persona dell'ing. Fabrizio Sartogo;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, dopo aver contestato l'invio di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale non sollecitato, aveva chiesto di conoscere l'origine dei dati che lo riguardano.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, in data 14 maggio 2003, l'interessato ha ribadito la propria richiesta, chiedendo altres“ di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

Nel rispondere all'invito ad aderire, formulato da questa Autoritˆ in data 22 maggio 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha chiarito di aver reperito l'indirizzo e-mail da un annuncio pubblicitario, di averlo utilizzato per un unico invio e di averlo in ogni caso giˆ cancellato a seguito dell'istanza formulata dall'interessato, comunicandoglielo con e-mail lo stesso giorno dell'invio della comunicazione a contenuto promozionale contestata (8 maggio 2003); ha poi insistito per la condanna del ricorrente al pagamento in suo favore delle spese del procedimento.

Successivamente, con comunicazione del 4 giugno 2003, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalitˆ promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996 ed all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

Venendo all'esame dell'unica richiesta formulata dall'interessato, relativa all'origine dei dati trattati, si rileva che il resistente ha indicato esattamente la fonte da cui ha tratto l'indirizzo e-mail dell'istante, sebbene solo nel rispondere all'invito ad aderire formulatogli dal Garante. Nella precedente risposta all'istanza ex art. 13 legge n. 675/1996, infatti, lo stesso aveva genericamente dichiarato di aver attinto l'indirizzo "attraverso ricerche su Internet".

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il ricorrente, con nota del 4 giugno 2003, formalizzato altres“ una rinuncia al ricorso.

Tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 10 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli