Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del  23 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Hachette Rusconi S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto tempestivo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (impianti di localizzazione satellitare per autoveicoli), si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto (unitamente ad alcune istanze non rientranti tra quelle previste dal citato art. 13) di conoscere la loro origine e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito tali richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 28 marzo 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la societ resistente, con nota inviata via fax il 7 aprile 2003, nell'indicare i suoi estremi identificativi completi, ha sostenuto:

      che l'indirizzo di posta elettronica del ricorrente era stato raccolto "all'atto dell'iscrizione dell'interessato alla (...) newsletter di "Gente money", avvenuta nell'anno 2000";

      che "l'abbonamento alla newsletter di "Gente money" prevedeva, a seguito di adesione liberamente espressa dall'abbonato cliccando su apposito box, la possibilit di ricevere per e-mail materiale pubblicitario di aziende terze (esclusa comunque la comunicazione ad esse di dati personali del destinatario)";

      che la scheda di iscrizione del ricorrente (che stata allegata alla nota) riporta soltanto alcuni dati personali che lo interessano (espressamente indicati e non tutti apparentemente esatti);

      di aver cancellato tali dati dai propri archivi.

Con nota del 10 aprile 2003 il ricorrente, dichiarando di aver ricevuto anche altre newsletter da Gente Money, nega di aver autorizzato la resistente all'utilizzo del proprio indirizzo e-mail per scopi pubblicitari e ritiene che la copia della scheda di iscrizione prodotta dalla controparte non rappresenti una prova idonea al riguardo.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

L' utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali nei termini indicati dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell'interessato formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono legittime.

Il ricorso va accolto limitatamente all'istanza relativa al responsabile del trattamento, in ordine alla quale la societ resistente non ha specificato alcunch nel riscontro. Per questa parte, la medesima resistente dovr quindi comunicare al ricorrente, entro un termine che appare congruo fissare al 25 giugno 2003, se per il trattamento dei dati personali del ricorrente erano stati designati uno o pi responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996 e, in caso positivo, i relativi estremi identificativi, dando conferma dell'adempimento a questa Autorit entro la stessa data.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per ci che riguarda le altre richieste riferibili al citato art. 13.

Al riguardo, la resistente ha fornito un riscontro adeguato indicando, oltre agli estremi identificativi completi del titolare del trattamento, l'origine dei dati personali del ricorrente.

Allo stato non emergono elementi tali da dubitare della veridicit della dichiarazione della resistente, anche per quanto riguarda l'avvenuta cancellazione dei dati, dichiarazione della cui genuinit l'autore risponde anche penalmente ai sensi dell'art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico di Hachette Rusconi S.p.A., stante la necessit di disporre una compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designati ed ordina alla resistente di darne comunicazione al ricorrente entro il 25 giugno 2003 e di confermare l'adempimento a questa Autorit entro la stessa data;

b) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in relazione alle altre richieste;

c) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 100 euro, previa compensazione delle spese, a carico di Hachette Rusconi S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli