Garante per la protezione
    dei dati personali


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ASSEGNI DI MATERNITÀ: COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI PER I NECESSARI CONTROLLI PREVISTI DALLA LEGGE 10 NOVEMBRE 2000

L'INPS può trattare i dati contenuti nelle domande enelle dichiarazioni di coloro che richiedono gli assegni di maternità . I datipotranno essere comunicati ad altri soggetti per i necessari controlli previstiper legge, ma la lista di tali soggetti dovrà essere resa pubblica.

 

Roma, 10 novembre 2000

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio legislativo del Ministro
per la solidarietà sociale
Via Vittorio Veneto 56
00187 Roma

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Nella riunione odierna, in presenza del prof. StefanoRodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof.Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. GiovanniButtarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere trasmessa dalla Presidenzadel Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo del Ministro per lasolidarietà sociale - in data 6 luglio 2000;

Viste le osservazioni in atti formulate dall'Ufficio aisensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998, con nota a firmadel segretario generale;

Relatore l'ing. Claudio Manganelli;

PREMESSO:

Con nota n. .... , l'Ufficio legislativo del Ministro perla solidarietà sociale ha chiesto un parere sullo schema di regolamentoattuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 49 della legge 23 dicembre1999, n. 488, in materia di assegni di maternità, e recante modificazioni aldecreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306, inmateria di assegni per il nucleo familiare e di maternità.

Per quanto di competenza il Garante osserva che sultrattamento dei dati "sensibili" utilizzabili per la concessione el'erogazione di assegni di maternità e per i nuclei familiari vi è già unquadro normativo nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sultrattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. In proposito, sirichiama l'attenzione, in particolare, sui relativi artt. 13 (che individuaalcune rilevanti finalità di interesse pubblico che rendono lecito iltrattamento di tali dati) e 5 (che prefigura l'obbligo delle pubblicheamministrazioni di individuare e rendere pubblici i tipi di dati e leoperazioni di trattamento).

In relazione a tale quadro non è quindi necessarioriprodurre nell'emanando regolamento disposizioni di carattere generale, cheperaltro, in base all'art. 22, commi 3 e 3-bis, della legge n. 675/1996, devonoessere previste per legge, apparendo pacifico che al trattamento dei dati inquestione si applichino le disposizioni generali del citato decreto legislativoin tema di essenzialità, pertinenza, modalità di conservazione dei dati, ecc.(artt. 1 - 5).

Si ritiene quindi possibile semplificare le pertinentidisposizioni dell'emanando regolamento (artt. 8, comma 4, e 11, comma 8), ancheperché la disciplina dei tipi di dati sensibili e delle operazioni ditrattamento va effettuato con atto di natura regolamentare, anziché con attoamministrativo come previsto nell'ultima parte del citato art. 8, comma 4.

Ciò premesso, si ritiene opportuno suggerire di apportareallo schema le seguenti modifiche.

 

Art. 8, comma 1, dello schema di regolamento: ènecessario prevedere che la "scheda informativa" contengal'informativa di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996, che l'INPS devefornire nel caso di specie a meno che i singoli interessati non l'abbianoricevuta con una comunicazione generale riferita anche ad altri rapportiintrattenuti con l'Istituto.

 

Artt. 8, comma 4: è necessario precisare:

a) se il trattamento in forma anonima si riferisce soloalla diffusione oppure, come sembra, anche alle altre attività indicate nelprimo periodo;

b) occorre formulare meglio il secondo periodo in modo dachiarire che le verifiche e i controlli sono disciplinati non dal comma inesame, ma da altre pertinenti disposizioni;

c) per i successivi periodi si suggerisce una diversaformulazione che identifichi meglio le caratteristiche del trattamento e, altempo stesso, semplifichi il comma. Ciò porterebbe a formulare complessivamenteil comma nel modo seguente:

 

"4. In applicazione dell'art. 22, comma 3-bis, dellalegge n. 675/1996, il presente articolo identifica i tipi di dati sensibili edi operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalitàperseguite. Nei casi disciplinati dal presente regolamento l'INPS può trattarei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica e lo stato disalute dei richiedenti e dei minori interessati.

Possono essere effettuate in conformità all'art. 4 deld.lg. 11 maggio 1999, n. 135, operazioni di raccolta, registrazione,organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, utilizzo, blocco,cancellazione e distruzione dei dati. Oltre a quanto previsto dal medesimo art.4, eventuali operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei datisono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi.

L'INPS è tenuto a rendere previamente pubblica conproprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono esserecomunicati in base alle leggi e ai regolamenti.

5. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazionidei richiedenti possono essere trattati dall'INPS in forma anonima, anche afini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione, inrelazione alle finalità di interesse pubblico perseguite per la concessionedegli assegni. L'INPS può comunicare i dati contenuti nelle domande e nelledichiarazioni ad altri soggetti, al fine di effettuare le verifiche e icontrolli previsti dalle leggi e dai regolamenti.".

 

Art. 11: I commi 1 e 3 dell'art. 11-bis del d.m. n.306/1999 andrebbero riformulati analogamente a quanto proposto per l'art. 8,comma 4, anche attraverso un sintetico rinvio a tale disposizione che permettadi applicarne i principi anche ai comuni e al flusso di dati tra questi ultimie l'INPS.

 

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole allo schema di regolamento, neitermini di cui in premessa.

Roma, 5 dicembre 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Manganelli
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli