Garante per la protezione
    dei dati personali


Roma, 20 gennaio 1999        

OGGETTO: trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute

E' stato richiesto di chiarire se sia necessario il consenso scritto del paziente per comunicare all'amministrazione finanziaria, in occasione di controlli fiscali, le prestazioni mediche eseguite in qualità di medico chirurgo specialisti in odontostomatologia.

Al riguardo, si deve premettere che la legge 675 del 1996, le cui disposizioni sostanziali sono entrate in vigore l'8 maggio 1997, considera i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute come "sensibili", prevedendo per il loro trattamento particolari garanzie.

Gli esercenti le professioni sanitarie devono informare preventivamente gli interessati circa l'utilizzazione che intendono fare dei dati che riguardano questi ultimi, specificando gli elementi indicati nell'articolo 10 della legge 675/1996; inoltre sulla base dell'informativa, devono richiedere ai pazienti il consenso per iscritto (articoli 22 e 23). In tale occasione è necessario specificare all'interessato che i suoi dati personali potranno essere comunicati a competenti organi in materia tributaria per corrispondere agli obblighi di legge in materia fiscale.

Nel caso in specie, per quanto attiene alla problematica relativa al trattamento dei dati personali contenuti nelle ricevute sanitarie (nome dell'assistito, diagnosi e cure applicate) che sono state oggetto di accertamenti dell'amministrazione finanziaria rispetto agli obblighi di carattere contabile e fiscale, occorre osservare la vigente normativa in materia di adempimenti documentali e contabili (d.P.R. n.633/1972 e n. 600/1973, modificati dalla legge n.662/1996, articolo 3, comma 172).

Tali norme prevedono la specificazione degli elementi attinenti alla prestazione professionale con particolare riferimento alla natura, alla qualità e alla quantità dei beni e servizi forniti, e non consentono, pertanto, una generica certificazione del corrispettivo.

Gli esercenti le professioni sanitarie, pertanto, sono tenuti a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei pazienti al fine di adempiere agli specifici obblighi previsti da leggi e regolamenti, in conformità alle disposizioni contenute nell'autorizzazione del Garante (vedi, in particolare, i punti 1 e 5 dell'autorizzazione n.2/1998, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 1° ottobre 1998), previa acquisizione del consenso scritto dell'interessato.

Si ritiene opportuno precisare che entro il 31 luglio 1999, esercitando la delega prevista dalla legge n.676/1996, il Governo dovrà provvedere a disciplinare in maniera organica le problematiche relative alla disciplina in ambito fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria.

IL PRESIDENTE