Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 20 MARZO 2014

Registro dei provvedimenti 
n. 146 del 20 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano,componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTAl'istanza avanzata in data 25 ottobre 2013 ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg.n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) con cui XY hachiesto a Fiditalia S.p.A. in relazione ad alcuni contratti di finanziamentostipulati con la citata società ed ad oggi estinti (in particolare, n. XX, n.YY e n. ZZ) la comunicazione dei dati contenuti nei contratti originari e neglieventuali patti aggiuntivi, successivi e/o modificativi, nonché negli estratticonto degli ultimi dieci anni; rilevato che Fiditalia S.p.A., con due e.mailinviate in data 20 novembre 2013 e 26 novembre 2013, aveva fornitoall'interessato copie scannerizzate di due "tagliandi di richiestafinanziamento" relativi alle posizioni nn. ZZ e YY mentre in relazionealla posizione n. XX la società aveva dichiarato che il contratto difinanziamento sarebbe stato già nelle mani dell'interessato; inoltre, nessunestratto conto veniva fornito da Fiditalia S.p.A. in relazione ai sopra citatirapporti;

VISTOil ricorso pervenuto in data 11 dicembre 2013 con cui il ricorrente ha ribaditoin relazione al solo contratto n. XX la richiesta di accedere ai dati contenutinel contratto originario (di cui non è in possesso e che la citata società nongli avrebbe ancora fornito), mentre con riferimento a tutti e tre i sopraindicati rapporti di finanziamento ha ribadito di voler ottenere lacomunicazione dei dati contenuti in eventuali patti aggiuntivi, successivi e/omodificativi, nonché negli estratti conto degli ultimi dieci anni; rilevato cheil ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spesesostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 23 dicembre 2013con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché la nota del 10 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga deltermine per la decisione sul ricorso;

VISTAla nota datata 14 gennaio 2014 con cui la resistente ha preliminarmentesostenuto che il ricorrente avrebbe già in due occasioni adito l'ArbitroBancario Finanziario "per contestare la condotta tenuta dall'esponentesocietà nella gestione proprio del contratto n° XX, dapprima per lamentare ladedotta impossibilità ad utilizzare la linea di credito collegata al contratto,successivamente per eccepire la nullità del medesimo contratto", ricorsientrambi rigettati dall'Arbitro Bancario Finanziario rispettivamente in data 12marzo 2013 e del 27 settembre 2013; inoltre, nel sostenere di aver "sempree costantemente dato seguito alle richieste pervenute da parte del cliente che,anzi, per anni –fino al 2012- non aveva mai sollevato alcunacontestazione in merito alla validità del contratto" n. XX, ad oggiestinto, ha ricostruito la sequenza dei rapporti contrattuali intercorsi con ilricorrente: a) nel 2001 il ricorrente ha stipulato il contratto n. HH, che"consentiva al cliente di ottenere, oltre alla prima erogazione, anche ilpagamento di ulteriori importi da parte della finanziaria"; b) nell'ambitodi tale linea di credito, il ricorrente ha dapprima ottenuto l'erogazione dieuro 3.000,00, mediante semplice richiesta telefonica (come previsto dalcontratto ), posizione gestita contabilmente con il n. XX; c) successivamente,ha richiesto l'ulteriore somma di euro 8.000,00 mediante coupon, posizionegestita contabilmente con il n. YY; d) infine, il ricorrente ha richiestoulteriori euro 10.000,00, posizione gestita contabilmente con il n. ZZ;rilevato che, il contratto "padre" n. HH, stipulato nel 2001, èandato purtroppo smarrito, perciò non è stato e non è possibile inviarne copiaal ricorrente, mentre le copie dei coupon relativi alle posizioni nn. YY e ZZsono stati forniti al ricorrente già prima del ricorso, come il ricorrentestesso ha dichiarato; rilevato, infine, che la resistente ha fornito alricorrente l'estratto conto storico riferito a ciascuna delle posizioni inquestione;

VISTAla nota datata 21 gennaio 2014 con la quale il ricorrente ha preliminarmentesostenuto che il petitum e la causa petendi dei citati ricorsi all'ArbitroBancario Finanziario sono assolutamente diversi dalle richieste che hannoformato oggetto dell'interpello preventivo e del successivo ricorso al Garantee si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto che ha ritenuto parzialee non esaustivo;

RILEVATOche la resistente ha fornito nel corso del procedimento al ricorrente copiadegli estratti conto relativi ai rapporti di finanziamento in questione, mentreha dichiarato che la posizione contabile n. XX è stata aperta a seguito di solarichiesta telefonica da parte del ricorrente nell'ambito della già esistentelinea di credito di cui al contratto "padre" n. HH (contrattoperaltro andato smarrito e che, comunque, non costituisce oggetto dellerichieste del ricorrente); rilevato inoltre che le copie dei coupon relativialle posizioni nn. YY e ZZ erano già state fornite al ricorrente in rispostaall'istanza ex art. 7; ritenuto, pertanto, alla luce di tali riscontri, didover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di FiditaliaS.p.A., nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a caricodi Fiditalia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 20 marzo 2014

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia