Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 23 GENNAIO 2014

Registro dei provvedimenti
 n. 35 del 23 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso, presentato in data 21 ottobre 2013 nei confronti di Pass s.r.l.,con cui XY e KW, rappresentati e difesi dall'avv. Roald De Tino, in qualità disoci della XX, società legata, fino al 14 novembre 2012, all'odierna resistenteda un rapporto di subagenzia "avente ad oggetto la promozione e laconclusione di contratti assicurativi", nel ribadire alcune delle istanzegià avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei datipersonali (di seguito "Codice"), hanno manifestato, in particolare,la propria opposizione all'ulteriore trattamento dei dati personali che liriguardano; ciò lamentando, in modo specifico, l'avvenuta illecita divulgazione"a tutti i clienti del portafoglio XX", in assenza di previo consensodegli interessati e in misura eccedente rispetto alle finalità perseguite, didati personali che li riguardano relativi alle "modalità di cessazione delrapporto di lavoro intercorso tra agenzia e subagenzia" mediante "lapredisposizione di lettere informative dal contenuto inequivocabilmenteallusivo e tendenzioso" riferito a "presunte e mai qualificateirregolarità amministrative" addebitate ai ricorrenti, pur in assenza diun accertamento in tal senso delle autorità competenti; i ricorrenti hannochiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per ilprocedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 25 ottobre 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, il verbaledell'audizione tenutasi presso la sede dell'Autorità il 25 novembre 2013, nonchéla nota del 19 dicembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termineper la decisione sul ricorso;

VISTAla nota, datata 15 novembre 2013, con cui Pass s.r.l., rappresentata e difesadall'avv. Annalisa Macerata, nel contestare quanto affermato dai ricorrenti, haeccepito che, in virtù dei rapporti di carattere contrattuale esistenti tra leparti, "il consenso (Š) per il trattamento dei dati personali deiricorrenti – contraenti non è richiesto", rappresentando altresì che"nessuna violazione potrà essere addebitata alla società resistente";quest'ultima ha infatti rilevato che "in data 14/11/2012 la società Passrevocava la società XX dal mandato di Sub Agenzia "per giustacausa"" tenuto conto del fatto che "i sigg.ri XY e KW si eranoresi responsabili di gravi irregolarità nell'espletamento delle loro mansioniprofessionali, tanto da indurre la società mandante a diffidare la societàmandataria/ricorrente ad espletare qualsivoglia attività in nome e per contodella Pass srl, nonché a richiedere la immediata restituzione" di tutta ladocumentazione dagli stessi detenuta, con particolare riguardo alle polizzeemesse e alle "quietanze non ancora incassate", inviando, a seguitodi ciò, delle lettere di avviso alla clientela rendendola edotta della revocadel mandato conferito ai ricorrenti di cui venivano specificate le ragioni"al fine di evitare ulteriori pregiudizi ai clienti della società mandantee alla società mandante stessa"; la resistente ha pertanto rilevato laliceità e correttezza delle modalità di comunicazione impiegate, evidenziandola doverosità della condotta adottata "in considerazione del rapportofiduciario che sottende ai contratti assicurativi" e precisando infine,riguardo la "richiesta avversaria di "sospensione del comportamentoillecito consistente nella divulgazione a terzi delle lettere"", che"l'invio della lettera", contestata dagli interessati, "è statoeffettuato una tantum (periodo novembre-dicembre 2012) e si è già pertantoconcluso da tempo", facendo con ciò venir meno "il presuppostofattuale e giuridico del primo provvedimento richiesto dalla difesaavversaria" ed invocando comunque la necessità del perdurante trattamentodei dati riferiti agli interessati "per l'esercizio del diritto di difesadella società esponente in tutte le sedi preposte (Š) in piena conformità con iprincipi di proporzionalità, pertinenza, completezza e non eccedenza rispettoalle finalità difensive";

VISTAla nota, datata 22 novembre 2013, con cui i ricorrenti, nel rilevare l'incongruenza del riscontro ricevuto riguardo le esigenze difensive allegateda controparte non ritenendole connesse alle istanze avanzate con il presentericorso, hanno ribadito le proprie richieste rilevando che, anche laddove ilconsenso non sia richiesto "quando il trattamento  è necessario alfine di adempiere un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dallanormativa comunitaria, ovvero per eseguire obblighi derivanti da un contrattodel quale è parte l'interessato", sia comunque da ritenersi "lecitaunicamente l'attività di raccolta e trattamento dei dati (Š) per le sole edesclusive finalità connesse all'espletamento del rapporto contrattuale diintermediazione assicurativa" e non, come avvenuto nel caso di specie,"per rendere edotta la clientela circa le modalità di cessazione delrapporto di lavoro intercorso con la XX (Š) facendo, in particolare, (Š)continuo riferimento a responsabilità disciplinari, amministrative e financhepenali assolutamente presunte ed infondate" relativamente ai ricorrenti; iricorrenti hanno inoltre precisato come con le istanze avanzate dai medesiminon si sia inteso contestare il diritto/dovere della resistente di darecomunicazione alla clientela dell'avvenuta revoca del mandato di subagenzia, mapiuttosto le modalità con cui tale comunicazione è avvenuta mediante ladivulgazione di "informazioni dal contenuto lesivo del decoro edell'immagine professionale dei subagenti" (utilizzando peraltro, per leespressioni in contestazione, i caratteri maiuscoli) contenute in "missiveinoltrate (Š) a svariate centinaia di clienti"; gli interessati hannorilevato infine che tale attività non si arrestò, come dichiarato dacontroparte, nel mese di dicembre 2012, ma proseguì anche nei mesi successivi,seppur utilizzando in parte delle forme diverse unendo all'invio di lettere,dal contenuto comunque attenuato rispetto a quelle trasmesse in precedenza,"un'attività di diffusione orale dei medesimi dati e contenutilesivi" attuata convocando la clientela presso la sede di Pass s.r.l.;

VISTAla nota, datata 25 novembre 2013, con cui la resistente, nel richiamare quantogià dedotto nella nota precedente, ha chiesto il rigetto delle richiesteavanzate da controparte, ribadendo che "l'invio delle lettere alla clientelaoggetto delle doglianze di controparte era già cessata tra novembre e dicembre2012" e negando altresì la veridicità di quanto affermato dai ricorrentirelativamente alla presunta avvenuta "attività di diffusione orale di datie contenuti lesivi";

RILEVATOche l'istanza di opposizione al trattamento avanzata dai ricorrenti, unicarichiesta oggetto del presente procedimento, pur rientrando a pieno titolo trale richieste che l'interessato può avanzare ai sensi dell'art. 7, comma 4,lett. a) del Codice, presuppone l'esistenza di un trattamento attualmente postoin essere dal titolare, in ordine al quale valutare la fondatezza delle ragioniaddotte con il ricorso; rilevato peraltro che, dalla documentazione in atti,l'attività di divulgazione delle informazioni relative alla cause di cessazionedel rapporto di mandato tra Pass s.r.l. e gli odierni ricorrenti, verificatasiprevalentemente nei mesi di novembre e dicembre 2012, risulta essere, ad oggi,cessata, come confermato dagli stessi ricorrenti che hanno precisato chel'attività contestata è stata poi sostituita da comunicazioni scritte didiverso tenore;

RITENUTO,pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allarichiesta di opposizione all'ulteriore trattamento dei dati  deiricorrenti, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontrosufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, attestandoperaltro l'avvenuta conclusione della contestata comunicazione dei dati oggettodi ricorso;

RILEVATOtuttavia che resta impregiudicato il diritto degli interessati di far valere leproprie ragioni innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria (come peraltrorisulterebbe già essere avvenuto) qualora, ritenendo danneggiata dai fattiallegati la propria reputazione personale e professionale, intendano avanzarerichieste di carattere risarcitorio in ordine alle quali il Garante non hacompetenza;

RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento, tenuto conto del fatto che l'attività denunciata con il ricorsoera, di fatto, già cessata al momento della sua proposizione;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

1)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2)dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 23 gennaio 2014

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia