Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 4 LUGLIO 2013

Registro dei provvedimenti
 n.  341 del 4 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso, presentato il 27 marzo 2013, proposto nei confronti di GruppoEditoriale L'Espresso S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv.Emanuela Spinelli, in relazione alla pubblicazione nell'archivio  storicoon line del quotidiano "La Repubblica"- consultabile anche attraversoi comuni motori di ricerca esterni al sito del medesimo digitando semplicementeil nome e cognome del ricorrente - di un articolo dal titolo "XX",riguardante la notizia del suo arresto avvenuta nel ZZ, epoca in cui ilricorrente era calciatore professionista di serie B, ha chiesto, reiterandoparte delle richieste avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito"Codice"), in via principale, la cancellazione o il blocco dei datipersonali che lo riguardano trattati in violazione di legge, e, in viasubordinata, la trasformazione in forma anonima e l'aggiornamento dei daticontenuti nell'articolo stesso alla luce dell'evoluzione giudiziaria dellavicenda in senso favorevole all'interessato; il ricorrente ha chiesto inoltrel'adozione, in ogni caso, delle misure tecniche idonee a garantirel'inaccessibilità dell'articolo stesso tramite i motori di ricerca esterni alsito; ciò lamentando, in particolare, il pregiudizio causato alla propriareputazione, personale e professionale, dalla presenza in rete di notizierelative ad una vicenda, peraltro ormai risalente, in cui "è stato vittimadi un errore giudiziario" conclusasi con l'assoluzione del medesimo,confermata in appello con sentenza "divenuta irrevocabile in dataHH", e, in relazione alla quale, gli è stata peraltro riconosciuta"una somma di denaro a titolo di indennizzo per l'ingiustadetenzione"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in propriofavore delle spese del procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,il verbale dell'audizione svoltasi presso la sede dell'Autorità in data 3maggio 2013, nonché la nota del 20 maggio 2013 con cui è stata disposta laproroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla nota del 2 maggio 2013 con cui il ricorrente, nel rilevare il mancatoriscontro, fino a quella data, da parte del titolare del trattamento, haribadito le proprie richieste rappresentando la "comparsa, negli ultimigiorni, sul motore di ricerca google digitando il nominativo del ricorrente diun nuovo articolo dell'Archivio storico della Repubblica dal titolo:"XX" del ZZ";

VISTAla nota, datata 17 maggio 2013, con cui l'editore resistente, nel sostenere laliceità del trattamento posto in essere sia "ab origine, in quantoespressione del diritto di cronaca", che attualmente, in quanto effettuato"a fini documentaristici nell'ambito di un archivio (Š) che per assolverealla sua funzione deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte leedizioni", ha espresso il proprio diniego riguardo alle richieste volte adottenere la trasformazione in forma anonima e l'aggiornamento dei daticontenuti nell'articolo, tenuto conto che ciò imporrebbe, in generale,"l'obbligo di effettuare una attenta attività di verifica in ordine allaveridicità e completezza delle affermazioni oggetto di aggiornamento"; ilresistente ha altresì dichiarato di aver provveduto a "disabilitarel'accesso a tale articolo mediante interrogazione dei comuni motori di ricercaattraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal"Robots Exclusion Protocol"", precisando di aver associato atale strumento anche l'uso dei "Robots Meta Tag" al fine dipotenziarne l'operatività;

VISTAla nota, fatta pervenire in data 20 giugno 2013, con cui il ricorrente, nelprendere atto dell'avvenuta deindicizzazione dell'articolo oggetto di ricorso,ha comunque ribadito le richieste volte ad ottenere la cancellazione e/o ilblocco dei dati trattati in violazione, nonché l'aggiornamento/integrazionedella notizia riportata nell'articolo medesimo accessibile dal sito webdell'editore del quotidiano odierno resistente;

RILEVATOche, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il dirittoalla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e conessa anche l'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio eall'informazione –  la disciplina in materia di protezione dei datipersonali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamentieffettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essisi svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispettodei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone allequali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2,lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice dideontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopistorici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATOche il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimentol'odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalitàgiornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazioneriguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso lariproposizione dei medesimi dati nell'articolo pubblicato quale parteintegrante dell'archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sulsito Internet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine diconcretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, inparticolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevatoche, alla luce di ciò, l'attuale trattamento può essere effettuato senza ilconsenso degli interessati (cfr. art. 136 e ss. del Codice), è compatibile coni diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattatie può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di temponecessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RITENUTO,alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare infondata la richiestadi cancellazione o blocco del trattamento dei dati personali del ricorrentecontenuti nell'articolo oggetto di ricorso;

RILEVATOche, a seguito del ricorso, l'editore resistente ha provveduto ad adottare lemisure tecniche necessarie ad interdire l'indicizzazione dell'articolo oggettodel medesimo dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano,profilo questo in ordine al quale può pertanto essere dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso;

RILEVATOaltresì che riguardo ad eventuali ulteriori articoli, contenenti la notizia dicui fa menzione l'odierno ricorso, resi disponibili mediante consultazione dimotori di ricerca esterni al sito del quotidiano facente capo all'editoreresistente o a siti facenti capo ad altri titolari del trattamento, è in facoltàdell'interessato, qualora il soggetto previamente interpellato non provvedaspontaneamente, invocare l'adozione di misure tecniche idonee a garantirel'inaccessibilità degli stessi presentando distinti atti di ricorso (qualora imedesimi titolari non corrispondano agli interpelli preventividell'interessato);

RILEVATOche deve essere separatamente valutata la diversa questione concernente lerichieste dell'interessato volte ad ottenere l'aggiornamento/integrazione dellenotizie pubblicate nell'articolo oggetto del ricorso; visto che a questoriguardo, come indispensabile corollario della riconosciuta liceità dellaconservazione degli articoli di cronaca a suo tempo pubblicati nella sezionedel sito internet dell'editore resistente denominato archivio storico, vagarantito il diritto (pienamente compreso fra le posizioni giuridicheazionabili ai sensi dell'art. 7 del Codice) dell'interessato ad ottenerel'aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardano quando eventie sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronacagiornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sulprofilo e l'immagine dell'interessato che da tali rappresentazioni puòemergere;

RITENUTOche in questa prospettiva debbono essere richiamate le conclusioni cui èpervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012)che, giudicando su analoga fattispecie, ha statuito che "a salvaguardiadell'attuale identità sociale del soggetto (occorra) garantire al medesimo lacontestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che loriguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazionisuccessivamente pubblicate, concernenti l'evoluzione della vicenda, che possanocompletare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notiziaoriginaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, checostituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo". Se,pertanto, una vicenda ha registrato una successiva evoluzione,"dall'informazione in ordine a quest'ultima non può invero prescindersi,giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene nonaggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmentenon vera";

RITENUTO,pertanto, che, visti i significativi sviluppi indicati specificamente dalricorrente nell'interpello e nel successivo ricorso e riportati nelle premessedell'odierno provvedimento, le predette richieste di integrazione/aggiornamentoformulate dal ricorrente debbano essere accolte e che pertanto l'editoreresistente debba provvedere a predisporre un idoneo sistema nell'ambito delcitato archivio storico, idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoliarticoli o in nota agli stessi) l'esistenza del seguito o dello sviluppo dellanotizia in modo da assicurare all'interessato il rispetto della propria(attuale) identità personale, quale risultato della completa visione di unaserie di fatti che lo hanno visto protagonista (anche se solo in parte oggettodi cronaca giornalistica), e ad ogni lettore di ottenere un'informazioneattendibile e completa; visto che l'editore resistente dovrà attuare talimisure, tenuto conto della novità del profilo, entro quarantacinque giornidalla data di ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione entrola stessa data all'interessato e questa Autorità dell'avvenuto adempimento;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diGruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. nella misura di euro 300, previacompensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a)accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a Gruppo Editoriale L'EspressoS.p.A. di predisporre, nell'ambito dell'archivio storico on line del quotidiano"La Repubblica", un sistema idoneo a segnalare (ad esempio, a marginedei singoli articoli o in nota agli stessi) l'esistenza degli sviluppi dellenotizie relative al ricorrente, sia in ordine all'intervenuta assoluzione checon riguardo all'indennizzo ottenuto per l'ingiusta detenzione, entroquarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando notiziaentro la medesima data a questa Autorità, e all'interessato dell'avvenutoadempimento (tenendo conto delle sentenze allegate al ricorso di cui ad ognibuon fine sarà inviata copia all'editore resistente);

b)dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione oblocco del trattamento dei dati personali del ricorrente contenutinell'articolo menzionato;

c)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta diinterdizione dell'articolo menzionato nel ricorso dai motori di ricerca esternial sito web dell'editore resistente;

d)determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazioneper giusti motivi della residua parte, a carico di Gruppo Editoriale L'EspressoS.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

IlGarante, nel prescrivere a Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., ai sensidell'art. 157 del Codice, di dare conferma al ricorrente e a questa Autoritàdell'avvenuto adempimento del provvedimento entro quarantacinque giorni dallaricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanza dei provvedimenti delGarante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art.170 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Si ricorda che ilmancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzioneamministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 4 luglio 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia