Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 29 SETTEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 350 del 29 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 28 luglio 2011, presentato da XY e KW, quali procuratrici generali della propria madre ZZ (rappresentate e difese dallĠavv. Feliciano Sebastiani) nei confronti del Condominio HH Roma con il quale le stesse hanno ribadito la richiesta di accedere "alla copia" di un contratto di affitto di un appartamento di proprietˆ condominiale stipulato con un soggetto terzo; rilevato che le ricorrenti hanno ribadito (anche con nota pervenuta via fax il 6 settembre 2011 a seguito di invito a regolarizzare il ricorso formulato dallĠAutoritˆ) di ritenere proprio diritto accedere a tali informazioni tenuto conto che i condomini (comproprietari dellĠappartamento in questione) "devono essere considerati contitolari di un medesimo trattamento di dati, di cui l'amministratore ha la concreta gestione"; rilevato che parte ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO che il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), nel disciplinare lĠesercizio dei diritti riconosciuti allĠinteressato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7 ss.), nonchŽ la presentazione, il contenuto e il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.), individua anche le ipotesi di inammissibilitˆ dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi possano essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento;

RILEVATO che il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice ha caratteri particolari e pu˜ essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate, con riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dallĠart. 7 del Codice, dallĠ"interessato" (ovvero dalla persona alla quale si riferiscono i dati - art. 4, comma 1, lett. i) del Codice), nei confronti del titolare del trattamento (cfr. la nozione di "titolare del trattamento" contenuta allĠart. 4, comma 1, lett. f) del Codice);

RILEVATO che ove si intenda esercitare il diritto d'accesso (e gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice) in relazione ai dati riferibili direttamente ad unĠintera compagine condominiale (si pensi alle informazioni connesse ai contratti stipulati nell'interesse del condominio, quale, nel caso di specie, il contratto di locazione di un appartamento di proprietˆ condominiale), tale facoltˆ compete al rappresentante della compagine condominiale (cfr. Provv. del Garante del 18 maggio 2006, "Amministrazione dei condom“ni" );

RITENUTO pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dellĠart. 148, comma 1, lett. a) del Codice per carenza di legittimazione attiva;

RILEVATO comunque che la presente declaratoria di inammissibilitˆ lascia impregiudicato il diritto di parte ricorrente, quale partecipante alla compagine condominiale, di prendere conoscenza, in conformitˆ alla disciplina civilistica e in base alle altre norme presenti nell'ordinamento, delle informazioni direttamente riferibili alla gestione condominiale e concernenti tutti i partecipanti complessivamente considerati (cfr., ad es., le regole che, rispetto all'attivitˆ gestoria dell'amministratore, presiedono all'esatta esecuzione del suo incarico secondo le attribuzioni contenute nell'art. 1130 c. c., con particolare riguardo all'obbligo di rendiconto);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dellĠart. 152 del Codice, pu˜ essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 29 settembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli