Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 25 NOVEMBRE 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato l'11 agosto 2010, presentato da Pascal Scatigno nei confronti di RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., con il quale il ricorrente, al quale la predetta societ aveva inviato una lettera di invito al pagamento del canone, ha ribadito le istanze previamente formulate ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con le quali aveva chiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, nonch di conoscerne l'origine, le modalit e le finalit del loro trattamento ed i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualit di responsabili o incaricati; visto che con il medesimo ricorso l'interessato ha chiesto, altres, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12 agosto 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del 10 novembre 2010 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 22 e 29 settembre 2010 con le quali la societ resistente ha precisato di avere fornito riscontro alle diverse istanze del ricorrente gi prima della presentazione del ricorso con la nota del 28 giugno 2010 e, successivamente, con la lettera del 14 settembre 2010 (delle quali ha allegato copia); rilevato che la RAI ha altres sottolineato come la stessa, in virt della Convenzione del 2 gennaio 2001 stipulata con l'Agenzia delle Entrate-Sportello Abbonamenti TV (S.A.T.), operi in qualit di "responsabile del trattamento dei dati contenuti nell'archivio degli abbonati, nonch dei dati relativi a cittadini maggiorenni ricavati da archivi comunali e banche dati di societ che erogano servizi di pubblica utilit ()" collaborando con la medesima Agenzia "nello svolgimento dei compiti relativi alla gestione e alla riscossione del canone di abbonamento";

VISTA la nota datata 30 settembre 2010 con la quale il ricorrente, nell'affermare di non avere mai ricevuto la lettera del 28 giugno 2010 – che invece gli sarebbe stata trasmessa "per la prima volta" in allegato alla missiva del 22 settembre 2010 – ha rinnovato la richiesta di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTA la nota pervenuta via fax il 15 ottobre 2010 con la quale la resistente ha ribadito quanto gi rappresentato nelle note sopracitate;

RITENUTO, allo stato della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell'interessato, a completamento delle indicazioni gi fornite a seguito dell'inoltro dell'istanza ex art. 7;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento, anche in ragione della descritta sequenza di rapporti intercorsi fra le parti sia prima che dopo la proposizione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 25 novembre 2010

Il presidente
Chiaravalloti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli