Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimentodel 2 aprile 2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretariogenerale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 2febbraio 2009, presentato da XY (rappresentata e difesa dall'avv. FurioStradella) nei confronti di KZ, con il quale l'interessata ha ribadito larichiesta formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196), volta ad accedereai dati personali che la riguardano contenuti in alcune fotografie che, a suoavviso, in data 19 maggio 2008, la Sig.ra KZ, proprietaria dell'appartamentolimitrofo al terrazzo sul quale la ricorrente era intenta a prendere il sole,le avrebbe effettuato; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altres, di porrea carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 17 febbraio 2009 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontroalle richieste dell'interessata;

VISTA la nota anticipata via fax il 12marzo 2009 con la quale la resistente, rappresentata e difesa dall'avv. AndreaCosma, nel precisare di avere gi fornito riscontro alla ricorrente con notadel 5 agosto 2008, ha affermato di "non aver scattato alcuna fotografiaall'interessata essendosi limitata, nella circostanza, ad aprire la finestradella stanza del figlio per un'opportuna aerazione della medesima"; rilevato che la resistente ha anche manifestatodubbi sulla riconducibilit della fattispecie in esame all'ambito applicativodella disciplina in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la nota anticipata via fax il 12marzo 2009 con la quale la ricorrente ha insistito nella propria richiesta diaccesso anche in ragione del "probabile rischio di una diffusioneindiscriminata delle fotografie indebitamente scattate";

RITENUTO che il ricorso deve esseredichiarato inammissibile dal momento che, dalla documentazione in atti, risultache l'ipotizzato trattamento dei dati personali dell'interessata, peraltronegato dalla resistente, sia stato posto in essere da una persona fisica perfini esclusivamente personali e pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, delCodice, tale trattamento non soggetto all'applicazione del Codice. Ci nonrisultando altres avvenuto alcun utilizzo dei dati stessi a fini di diffusioneo di comunicazione sistematica;

RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) dichiara inammissibile ilricorso;

b) dichiara compensate le spese frale parti

Roma, 2 aprile 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Patroni Griffi