Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 11 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza del 14 aprile 2008 formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY (dipendente di Chanel s.r.l.) e KZ (anche in nome della figlia minore JZ), nel contestare "l'intervenuta illecita comunicazione a terzi" dei dati personali che li riguardano (relativi all'acquisto di un pacchetto turistico per tre persone e ai servizi in esso compresi), hanno chiesto a Club Mediterrane S.A. (tour operator con cui Chanel S.r.l. ha stipulato una convenzione commerciale a beneficio dei propri dipendenti e dei loro familiari) di conoscere l'origine dei dati che riguardano anche la minore, le finalit, le modalit e la logica su cui si basa il trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 25 luglio 2008 da XY e KZ (anche in nome della figlia minore JZ) nei confronti di Club Mediterrane S.A. con il quale i ricorrenti hanno ribadito (oltre ad alcune istanze non comprese tra i diritti previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali) le richieste previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice (in ordine alle quali avevano ricevuto solo "risposte evasive" e "generiche scuse"); rilevato che i ricorrenti hanno chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 agosto 2008 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonch l'ulteriore nota del 17 ottobre 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 25 settembre 2008 con la quale la resistente (rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Esposito) ha sostenuto, tra l'altro, che: a) la vendita del pacchetto turistico sarebbe avvenuta "nel quadro di un accordo commerciale siglato a beneficio dei dipendenti Chanel"; b) copia del contratto di viaggio veniva trasmesso a Chanel S.r.l. "anche al fine di consentire la conferma dell'attivazione del codice di prenotazione previsto dalla convenzione e della relativa applicazione della tariffa privilegiata"; rilevato che nella medesima nota la societ resistente ha inoltre sostenuto che "la ricorrente era perfettamente a conoscenza del fatto di aver fornito i propri dati personali e quelli dei familiari a Club Med, in occasione della conclusione del contratto di acquisto del pacchetto turistico";

VISTA la memoria datata 30 settembre 2008 con la quale i ricorrenti hanno contestato il riscontro e ribadito le richieste avanzate, lamentando nuovamente la non motivata comunicazione dettagliata delle informazioni relative alla loro vita privata al datore di lavoro della sig.a. XY (con specifico riferimento a "quando e con chi sarebbe partita (), dove si sarebbe recata (), quali servizi avrebbe acquistato, quanto avrebbe pagato ()": ci, con particolare riguardo a due soggetti (il marito e la figlia minore) "completamente estranei" a Chanel;

VISTO il verbale dell'audizione del 14 ottobre 2008 nel corso della quale i ricorrenti hanno rilevato "come Club Med abbia comunicato a Chanel i dati personali () per finalit estranee all'esecuzione del contratto stipulato, in assenza dell'informativa e del consenso prescritti, provocando in tal modo un'indebita interferenza da parte di terzi nella vita privata dei ricorrenti" e sottolineando come "la stessa Club Med abbia riconosciuto la propria colpevole responsabilit nella comunicazione a Chanel dei dati personali dei ricorrenti con lettera del 17 aprile 2008" in risposta al citato interpello preventivo inoltrato dagli interessati (lettera nella quale erano state formulate generiche scuse per l'accaduto); rilevato che nel corso dell'audizione la resistente si riservata di "integrare la documentazione in merito al flusso di ritorno della comunicazione da club Med a Chanel  ()";

VISTA la memoria inviata via fax il 31 ottobre 2008 con la quale la resistente ha insistito nel ritenere, nel caso di specie, "palese la presenza del consenso da parte della Sig.a XY e del marito al trattamento dei dati", effettuato peraltro dalla societ al solo fine dell'"esecuzione di un rapporto contrattuale"; rilevato che la resistente ha anche sostenuto che "per prassi, la societ che provvede a dar corso al pagamento dei pacchetti turistici e, pertanto, i documenti di viaggio vengono inviati al domicilio della societ" convenzionata;

VISTA la memoria inviata via fax il 10 novembre 2008, con la quale i ricorrenti hanno evidenziato che "la resistente non ha prodotto alcun documento atto a giustificare il flusso di ritorno dei dati personali dei ricorrenti dalla societ a Chanel s.r.l.", sostenendo altres che l'affermazione che "Chanel desse corso ai pagamenti dei pacchetti turistici acquistati dai propri dipendenti per s e per i propri familiari () risulta una temeraria e pretestuosa illazione della resistente", dal momento che il pacchetto turistico in questione stato invece acquistato direttamente dalla ricorrente;

RILEVATO che il ricorso viene esaminato dal Garante unicamente in relazione ai diritti specificamente contemplati dall'art. 7 del Codice e oggetto di interpello preventivo al titolare del trattamento e non anche in relazione agli altri profili (emersi anche nel corso dell'istruttoria del procedimento) che, seppure connessi al trattamento dei dati personali in questione, non rientrano nell'alveo dei predetti diritti esercitati con l'istanza del 14 aprile 2008;

RITENUTO peraltro che questa Autorit si riserva di valutare, nell'ambito di un distinto procedimento, i profili connessi alla lamentata comunicazione (da parte di Club Mediterrane S.A. nei confronti di Chanel s.r.l.) dei dati personali degli interessati, nonch i profili relativi all'idoneit e completezza dell'informativa riportata nell'ambito delle condizioni generali di vendita redatte dalla resistente e allegate in atti;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso in relazione alle richieste volte a conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i e i soggetti (oltre a Chanel s.r.l.) o le categorie di soggetti ai quali i dati sono stati eventualmente comunicati, non avendo la resistente fornito alcun riscontro in merito; ritenuto che va, quindi, disposto che la resistente aderisca a tali richieste, entro il 30 gennaio 2009, comunicando ai ricorrenti le predette informazioni e dando conferma a questa Autorit, entro la medesima data, dell'avvenuto adempimento;

RITENUTO di dover invece dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alle restanti richieste formulate ai sensi dell'art. 7 del Codice avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle stesse nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Club Mediterrane S.A. nella misura di euro 300 previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati ai riscontri, sebbene parziali, forniti dalla resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alle richieste volte a conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ordina alla societ resistente di adempiere a tali richieste, entro il 30 gennaio 2009, dando conferma entro la medesima data anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Club Mediterrane S.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 11 dicembre 2008

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli