Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 10gennaio 2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso, regolarizzato il 2ottobre 2007, presentato da XY nei confronti di Azienda Usl 6 di KW, presso lacui "Unit funzionale salute mentale adulti" RILEVATO, in particolare, che ilricorrente ritiene illecito l'utilizzo, ai fini dell'accertamentosanitario, di alcune informazioni relative al proprio stato di salute contenutein una lettera che egli stesso, su richiesta di un superiore, avrebbe inoltratoal responsabile dell'Unit funzionale presso cui lavora per illustrare leragioni di alcuni "episodi di sonnolenza diurna" RILEVATO che il ricorrente ha ancheribadito la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabiledel trattamento e ha riproposto la propria istanza di accesso gi formulataalla medesima resistente ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con riferimento"ai dati personali contenuti nel fascicolo personale attestante lo statodi servizio con particolare riferimento alla presenza di eventuali sanzioni eprovvedimenti disciplinari"; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 12 ottobre 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 20novembre 2007 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termineper la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota anticipata via fax il 29ottobre 2007 con la quale la resistente, nel fornire tutte le informazioni dicui all'art. 7, comma 2, del Codice richieste dal ricorrente, ha sostenuto cheil trattamento effettuato lecito, rappresentando: rilevato che la resistente ha ribadito laliceit del trattamento effettuato "per accertare, attraverso lestrutture sanitarie competenti, la persistente idoneit al servizio" VISTA la nota pervenuta via fax il 4novembre 2007 con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro ottenutorilevando che, laddove "sussistano dei dubbi sulla capacit lavorativadi un dipendente, si deve"attivare "fin da subito la Commissione medica provinciale perl'accertamento di dette capacit",mentre nel caso di specie il datore di lavoro avrebbe acquisito direttamenteinformazioni sulla salute del ricorrente a seguito di "pressioni" VISTA la nota di replica inoltrata viafax il 30 novembre 2007 con la quale la resistente ha nuovamente sostenuto diritenere lecito il trattamento dei dati e ha rilevato che il responsabiledell'Unit funzionale salute mentale adulti ha soltanto chiesto alla"caposala della struttura di appartenenza del XY chiarimenti in meritoagli episodi di sonnolenza accaduti in aula, durante un corso di formazione RILEVATO che la resistente hadichiarato che "non risulta, n dimostrata agli atti, che ci siastata alcuna azione coattiva"nei confronti del ricorrente per ottenere le informazioni che lo stesso avrebbeinviato a fronte della richiesta di chiarimenti formulata con riferimento aicitati episodi di sonnolenza; VISTA la memoria pervenuta il 2 gennaio2008 con la quale il ricorrente ha riaffermato che, a proprio avviso, il datoredi lavoro avrebbe dovuto astenersi dall'acquisire quelle informazionidirettamente dall'interessato, il quale, a seguito della lettura della letteradel 20 marzo 2007, "al di l dell'aspetto formale" RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealle richieste di cui all'art. 7, comma 2, del Codice avanzate dal ricorrenteavendo l'azienda resistente fornito un sufficiente riscontro alle stesse,seppure solo a seguito della presentazione del ricorso; RILEVATO di dover dichiarare infondate larestante richiesta di blocco e l'opposizione all'ulteriore trattamento dei datisensibili dal momento che gli stessi, allo stato della documentazione in atti,risultano essere stati acquisiti in modo che non appare illecito e che glistessi risultano essere stati trattati, nell'ambito della gestione del rapportodi lavoro, esclusivamente per il legittimo accertamento dell' idoneit alservizio del ricorrente in conformit all'art. 15, comma 1, del d.P.R. n.461/2001 che prevede che sia inoltrata alla Commissione territorialmentecompetente per il citato accertamento sanitario "una relazione recantetutti gli elementi utili disponibili"; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle richieste di cui all'art. 7, comma 2, del Codiceavanzate dal ricorrente; b) dichiara infondate la restanterichiesta di blocco e l'opposizione all'ulteriore trattamento dei datisensibili in questione. Roma, 10 gennaio 2008
IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |