Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 10gennaio 2008

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 2ottobre 2007, presentato da XY nei confronti di Azienda Usl 6 di KW, presso lacui "Unit funzionale salute mentale adulti" presta servizio in qualit di infermiere, con ilquale lo stesso ha ribadito le richieste (gi avanzate ex artt. 7 e 8 delCodice in materia di protezione dei dati personali) volte sia a conoscerel'origine, le finalit e le modalit del trattamento dei dati sensibili che avrebberoindotto la struttura sanitaria ad avviare nei suoi confronti, ai sensidell'art. 15 del d.P.R. n. 461/2001, un procedimento di accertamento diidoneit alle mansioni svolte, sia ad ottenere il blocco degli stessi dati,opponendosi al loro ulteriore trattamento;

RILEVATO, in particolare, che ilricorrente ritiene illecito l'utilizzo, ai fini dell'accertamentosanitario, di alcune informazioni relative al proprio stato di salute contenutein una lettera che egli stesso, su richiesta di un superiore, avrebbe inoltratoal responsabile dell'Unit funzionale presso cui lavora per illustrare leragioni di alcuni "episodi di sonnolenza diurna" verificatisi sul luogo di lavoro;

RILEVATO che il ricorrente ha ancheribadito la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabiledel trattamento e ha riproposto la propria istanza di accesso gi formulataalla medesima resistente ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con riferimento"ai dati personali contenuti nel fascicolo personale attestante lo statodi servizio con particolare riferimento alla presenza di eventuali sanzioni eprovvedimenti disciplinari";

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 12 ottobre 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 20novembre 2007 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termineper la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 29ottobre 2007 con la quale la resistente, nel fornire tutte le informazioni dicui all'art. 7, comma 2, del Codice richieste dal ricorrente, ha sostenuto cheil trattamento effettuato lecito, rappresentando:

0.      di avere richiesto al medesimoalcuni "chiarimenti sulla sua operativit lavorativa" a seguito di un episodio di "sonnolenza" verificatosi durante un incontro formativo, tenutoanche conto che "la sua attivit lavorativa prevede tra l'altro lasomministrazione di terapie ai pazienti della struttura";

0.      di aver ottenuto una risposta daparte dell'interessato che confermava il verificarsi di tali episodi;

di avere quindi chiesto una "visita diaccertamento dell'idoneit alla mansione svolta, secondo quanto previstodall'art. 15 del d.P.R., n. 461/01", allegando alla richiesta "una relazione recante tutti glielementi informativi disponibili",cos come richiesto dalla norma medesima;

rilevato che la resistente ha ribadito laliceit del trattamento effettuato "per accertare, attraverso lestrutture sanitarie competenti, la persistente idoneit al servizio" anche alla luce delle Linee guida per il trattamento dei datipersonali dei dipendenti pubblici e del regolamento n. 18/R del 16 maggio 2006 (scheda n. 2)adottato dalla Regione Toscana, regolamento che individua le rilevanti finalitdi interesse pubblico e i tipi di dati sensibili oggetto di trattamento, nonchle operazioni eseguibili;

VISTA la nota pervenuta via fax il 4novembre 2007 con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro ottenutorilevando che, laddove "sussistano dei dubbi sulla capacit lavorativadi un dipendente, si deve"attivare "fin da subito la Commissione medica provinciale perl'accertamento di dette capacit",mentre nel caso di specie il datore di lavoro avrebbe acquisito direttamenteinformazioni sulla salute del ricorrente a seguito di "pressioni" sullo stesso;

VISTA la nota di replica inoltrata viafax il 30 novembre 2007 con la quale la resistente ha nuovamente sostenuto diritenere lecito il trattamento dei dati e ha rilevato che il responsabiledell'Unit funzionale salute mentale adulti ha soltanto chiesto alla"caposala della struttura di appartenenza del XY chiarimenti in meritoagli episodi di sonnolenza accaduti in aula, durante un corso di formazione () in modo da tutelare, in prima battuta, lacondizione di salute del dipendente e non esporlo ad eventuali manchevolezzeindipendenti dalla sua volont()". "Ci in perfetta sintonia con quanto stabilito dal () codice civile, art. 2087, dove si regolamentala responsabilit del datore di lavoro per la tutela e l'integrit psicofisicadel lavoratore" come sarebbetestimoniato da copia della nota inoltrata dal citato responsabile dell'Unitfunzionale in data 20 marzo 2007 alla caposala della medesima Unit e allegatain atti;

RILEVATO che la resistente hadichiarato che "non risulta, n dimostrata agli atti, che ci siastata alcuna azione coattiva"nei confronti del ricorrente per ottenere le informazioni che lo stesso avrebbeinviato a fronte della richiesta di chiarimenti formulata con riferimento aicitati episodi di sonnolenza;

VISTA la memoria pervenuta il 2 gennaio2008 con la quale il ricorrente ha riaffermato che, a proprio avviso, il datoredi lavoro avrebbe dovuto astenersi dall'acquisire quelle informazionidirettamente dall'interessato, il quale, a seguito della lettura della letteradel 20 marzo 2007, "al di l dell'aspetto formale" si sarebbe trovato "in uno stato disoggezione e nell'alternativa di fornire spiegazioni o di subire un pi gravepregiudizio, anche se non esplicitamente prospettato";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealle richieste di cui all'art. 7, comma 2, del Codice avanzate dal ricorrenteavendo l'azienda resistente fornito un sufficiente riscontro alle stesse,seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

RILEVATO di dover dichiarare infondate larestante richiesta di blocco e l'opposizione all'ulteriore trattamento dei datisensibili dal momento che gli stessi, allo stato della documentazione in atti,risultano essere stati acquisiti in modo che non appare illecito e che glistessi risultano essere stati trattati, nell'ambito della gestione del rapportodi lavoro, esclusivamente per il legittimo accertamento dell' idoneit alservizio del ricorrente in conformit all'art. 15, comma 1, del d.P.R. n.461/2001  che prevede che sia inoltrata alla Commissione territorialmentecompetente per il citato accertamento sanitario "una relazione recantetutti gli elementi utili disponibili";

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle richieste di cui all'art. 7, comma 2, del Codiceavanzate dal ricorrente;

b) dichiara infondate la restanterichiesta di blocco e l'opposizione all'ulteriore trattamento dei datisensibili in questione.

Roma,  10 gennaio 2008
           

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli