Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 19settembre 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza del 17 febbraio 2007inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale XY,dipendente di tale societ e parte in alcuni giudizi in corso dinanziall'autorit giudiziaria nei confronti della Cassa medesima (di cui uno per ilriconoscimento di una qualifica superiore), dopo aver ricevuto copia della suascheda di valutazione aziendale relativa all'anno 2005 nella quale eranoindicati i compiti svolti, ha chiesto che gli fossero comunicate tutte leinformazioni personali che lo riguardano relative a tali compiti (inparticolare, quelle attinenti alla "gestione convenzione taxi per icomuni convenzionati" e "approntamento () di bozza di convenzioni su societcooperative");

VISTO il ricorso regolarizzato l'8 maggio2007 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.con il quale l'interessato, non avendo ricevuto riscontro alla predettaistanza, ha ribadito la propria richiesta chiedendo anche di porre a caricodell'istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 15 maggio 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del 4 luglio2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato iltermine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta il 23 maggio2007 con la quale la resistente ha dichiarato di avere comunicatoall'interessato i dati personali richiesti con nota del 9 febbraio 2007 con laquale si ottemperava ad un altro provvedimento di questa Autorit adottato il21 dicembre 2006, sempre su ricorso proposto dal medesimo ricorrente e volto adottenere i dati personali che lo riguardano relativi alle note di qualifica del2005;

VISTA la memoria pervenuta il 7 giugno2007 con la quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta sottolineandoche la stessa volta, pi specificamente, ad ottenere la comunicazione deidati che lo riguardano contenuti nelle "delibere" che gli sarebbero state impartite per svolgere icompiti assegnatigli nel 2005, sulla base dei quali stato valutato; vistaanche la memoria del 21 luglio 2007 con la quale il ricorrente, oltre aribadire le predette richieste, ha precisato ulteriormente di volere ottenerela comunicazione dei dati che lo riguardano contenuti in eventualideliberazioni sulla base delle quali gli sia stato attribuito "ilpremio di rendimento per il 2005";

VISTE le note datate 27 luglio e 4settembre 2007 con le quali l'istituto di credito resistente–nell'inviare copia di una e-mail con la quale colui che ha sottoscrittola scheda di valutazione del 2005 relativa al ricorrente ha precisato che, "inordine alle mansioni svolte"dal ricorrente, "cos come per tutti gli altri dipendenti delservizio" dallo stesso diretto,"non esistevano e non esistono istruzioni impartite per iscritto"– ha dichiarato di non trattare "inalcuna forma, compresa quella della conservazione, dati personali relativi alricorrente concernente i compiti assegnati e le istruzioni allo stessoimpartite nel 2005 oltre a quelli contenuti nella documentazione gi fornita alricorrente";

VISTA la memoria pervenuta via fax il 20agosto 2007 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste,rilevando che proprio diritto ottenere la comunicazione dei dati personaliattinenti all'interpello preventivo inoltrato il 17 febbraio 2007;

RILEVATO che la resistente, che aveva gicomunicato al ricorrente i dati personali che lo riguardano relativi ai compitidallo stesso svolti nel 2005, cos come contenuti nelle schede di valutazionerelative al 2005, ha dichiarato nel presente procedimento (con attestazionedella cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice:"Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di nondetenere ulteriori dati personali relativi a tali compiti, rilevando che le "istruzioni" citate nella scheda di valutazione in questione nonsono impartite al personale per iscritto e non formano quindi oggetto diconservazione da parte del titolare del trattamento;

RITENUTO, alla luce di ci, di doverdichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare le spese tra le parti anche alla luce del contenuto del riscontrofornito dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso;

b) dichiara compensate le spese trale parti

Roma, 19 settembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli