Garante per la protezione
    dei dati personali


[v. anche Newsletter 16 ottobre 2007]

Provvedimento del 5 luglio2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY eYX rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Tambasco nei confronti di SkyItalia s.r.l., in qualit di editore del canale satellitare "SkyNews", rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari presso ilcui studio in Roma ha eletto domicilio, e R.C.S. Quotidiani S.p.A., assistitadall'avv. Caterina Malavenda;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan; 

PREMESSO

Il KX, nel corso della trasmissione"Controcorrente", Sky News, canale satellitare di cui editore laresistente, ha trasmesso un servizio televisivo sull'utilizzo del velo islamicoin Italia, dal titolo "WX" e contenente "le immagini e le dichiarazioni" dei due ricorrenti, imam delle Moschee di ZK e,rispettivamente, di ZX.

Il servizio, presente anche sul sitoInternet "www.skylife.it", stato curato da due collaboratori dell'emittente che, fingendosi marito emoglie di fede musulmana "alla ricerca di un consulto religioso", hanno registrato gli incontri con una telecameranascosta. Ritenendo il trattamento illecito, in quanto effettuato in violazionedegli artt. 11, comma 1, lett. a), del Codice e 2 del codice di deontologiarelativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivitgiornalistica, gli interessati hanno inoltrato un'istanza a Sky Italia s.r.l.,ai sensi dell'art. 7 del Codice, sollecitando la cancellazione dei dati e larelativa attestazione. Nel formulare tale richiesta, il sig. XY ha rilevatoinoltre che la traduzione non rispecchierebbe "in alcun modo il sensooriginario" di alcune parolepronunciate in lingua araba (cfr., in particolare la parola "awra" che sarebbe stata "scorrettamente tradotta () con il termine italiano vergogna, anzich conla corrispondente espressione"ci che non deve essere scoperto"") e riporterebbe frasi edespressioni mai utilizzate (quali "stiamo combattendo una guerra, quisiamo in trincea" e "societimmorale").

Analoghe richieste sono state formulatedai due ricorrenti, sempre ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, nei confrontidi R.C.S. Quotidiani S.p.A. che, nell'edizione cartacea del "Corrieredella Sera" del KX e in una sezione del proprio sito Internet, hapubblicato un articolo, dal titolo "Tv nascoste in moschea. L'imam:sharia in Italia", "afirma di Magdi Allam in cui, unitamente alla pubblicizzazione del servizio"WX" realizzato dalla trasmissione "Controcorrente" di Skytg24, si riportavano le parole asseritamente pronunciate" dai ricorrenti medesimi e le loro immaginiestrapolate dal citato servizio.

Sky Italia s.r.l., con note del 5 e del 9marzo 2007, ha rifiutato di cancellare i dati contenuti nel servizio,considerando il loro trattamento lecito sia alla luce dell'interesse pubblicoad un'informazione completa in relazione al tema trattato, sia tenendo contoche l'art. 2 del citato codice di deontologia consente al giornalista che raccogliedati personali di omettere l'informativa qualora "ci comporti rischiper la sua incolumit o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzioneinformativa", come sarebbeaccaduto a suo avviso nel caso di specie. 

Ritenendo inidoneo tale riscontro e nonavendo ricevuto alcuna comunicazione da R.C.S. Quotidiani S.p.A., i ricorrentihanno proposto ricorso al Garante ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice,ribadendo le richieste gi avanzate ai due titolari del trattamento e chiedendoche le spese del procedimento siano poste a loro carico.

I ricorrenti, nel ribadire le censuremosse in precedenza, hanno sostenuto che la deroga all'art. 2 del predettocodice di deontologia, invocata da Sky Italia s.r.l., non potrebbe trovareapplicazione poich l'intervista, qualora fosse stata esplicitamente richiesta,sarebbe stata comunque concessa ai giornalisti delle societ convenute.

In relazione, poi, alla raccolta e alladiffusione delle proprie immagini, i ricorrenti hanno anche richiamato l'art.96 della legge n. 633/1941, ritenendo illecita tale diffusione senza il loroconsenso; illiceit che riguarderebbe in ogni caso l'intero trattamento, pereffetto di una mancata designazione dei giornalisti quali incaricati deltrattamento.

A seguito dell'invito ad aderire inviatodall'Autorit il 5 aprile 2007, Sky Italia s.r.l.  ha risposto con unanota del 27 aprile 2007 e con una memoria presentata il 4 maggio 2007 con lequali ha sottolineato che i propri collaboratori avrebbero "agito,tanto nella raccolta, quanto nella diffusione dei dati, nel legittimo eserciziodella funzione giornalistica ed informativa", oltre che nel rispetto delle disposizioni inmateria di protezione dei dati personali.

La resistente ha poi sostenuto che talicollaboratori, all'atto della raccolta dei dati, avrebbero "dichiaratola propria identit e fatto generica menzione della loro professione,rendendola altres evidente nel corso della registrazione, attesa la costanteannotazione sul proprio taccuino delle indicazioni offerte dai sigg. XY e YXnel corso del consulto, pur omettendo legittimamente l'informativa circal'effettiva raccolta dei dati e la finalit della stessa". Ci in quanto non sarebbe stato altrimentipossibile "raccogliere tale tipo di dichiarazioni (), con evidente pregiudizio per la funzioneinformativa () svolta".

Circa la diffusione delle immagini deiricorrenti, la societ resistente ha quindi sostenuto di non ritenerenecessario il loro consenso alla luce di quanto previsto dall'art. 97 dellalegge n. 633/1941, considerando che "l'Imam della Moschea di ZK, quantoquello della Moschea di ZX () possonoben essere considerati –nell'attuale contesto culturale italiano–persone notorie, dei cui comportamenti al pubblico pu interessare essereinformato, in considerazione del susseguirsi continuo di vicende che chiamanoin causa culture tra loro diverse (tra cui in particolare quella musulmana) e irispettivi esponenti di rappresentanza (quale l'Imam); l'attualit dellaquestione" sarebbe "pertantoidonea a giustificare la riproduzione del servizio per scopi culturali ecollegati a fatti di interesse pubblico".

Infine, con riferimento allecontestazioni relative alla traduzione delle parole del sig. XY, la resistenteha dichiarato di essersi avvalsa "di un interprete di comprovataesperienza, che all'occorrenza presta la propria opera di traduzione abeneficio dell'autorit giudiziaria e al quale stato sin dall'inizioraccomandato di non discostarsi da quanto letteralmente affermato dalricorrente".

Con nota del 24 aprile e memoria del 27aprile 2007, R.C.S. Quotidiani S.p.A. ha parimenti ritenuto lecito iltrattamento effettuato per finalit giornalistiche quale "legittimaespressione del diritto di cronaca" (per la parte in cui "sintetizza i risultati dell'inchiesta diSky"), "e del dirittodi critica" (nella parte in cuil'autore espone le proprie considerazioni in ordine all'uso del velo integralein Italia). In relazione all'asserita violazione dei princpi di lealt ecorrettezza di cui all'art. 11 del Codice e dell'art. 2 del codice dideontologia, la resistente ha sostenuto che i giornalisti non avrebbero potutoraggiungere lo scopo del proprio servizio "se si fosse proceduto, comeipotizzato, ad intervistare gli imam". La resistente ha poi ritenuto lecita la pubblicazione delle immagini,in quanto collegata ad un avvenimento di interesse pubblico (ovvero il serviziogiornalistico che doveva andare in onda) e considerato il ruolo pubblico deiricorrenti.

Infine, con riferimento alla designazionedei giornalisti a incaricati del trattamento, la resistente ha evidenziatol'autonomia dell'attivit svolta dai singoli giornalisti nella fase di raccoltae di iniziale trattamento dei dati rispetto all'editore che li tratta conriferimento alla loro pubblicazione.

Con nota datata 15 maggio 2007 questaAutorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice.

Con memoria inviata il 31 maggio 2007, iricorrenti hanno sostenuto che anche la ricostruzione dei fatti rappresentatada Sky Italia s.r.l. (che pure non contestano) dimostrerebbe, comunque, come "lafunzione giornalistica e la raccolta della notizia (id est le dichiarazioni deiricorrenti in ordine all'opportunit che la donna indossi il niqab)" sarebbero state parimenti possibili qualora igiornalisti (ai quali i ricorrenti, pur informati sulla loro professione, hannoconsentito l'accesso all'interno delle rispettive moschee e l'annotazione sultaccuino delle proprie risposte) avessero fornito loro l'informativa "sinteticacon riferimento alla propria identit, alla professione ed alle finalit dellaraccolta" e reso noto l'uso diuna telecamera.

Infine, pur osservando che le deroghepreviste dall'art. 97 della l. n. 633/1941 non sarebbero applicabili al caso dispecie (mancando "sia i requisiti della notoriet, sia il requisitodell'esistenza di un evento pubblico o di interesse pubblico"), i ricorrenti hanno sostenuto che, "nelcontemperamento delle rispettive istanze confliggenti (diritto allariservatezza e diritto di cronaca)", le resistenti "ben avrebbero potuto rifarsi alla invalsaprassi giornalistica di oscurare (in gergo tecnico "pixelare")" il volto degli interessati.

Con memoria del 12 giugno 2007 Sky Italias.r.l., in relazione alla "presunta violazione del dovere di lealt ecorrettezza, nonch alla lamentata omessa informativa sintetica", ha ribadito che "l'art. 2 del codice dideontologia () derogaall'obbligo di informativa sintetica nell'ipotesi in cui un simile adempimentocomporterebbe l'impossibilit dell'esercizio della funzione informativa"; circostanza, questa, che sussisteva all'atto dellaraccolta dei dati da parte dei suoi collaboratori posto che, a suo avviso,qualora gli stessi "avessero manifestato la volont di registrare unaformale intervista, presentandosi nella loro veste professionale non avrebberocertamente potuto raccogliere affermazioni corrispondenti a quelle pronunciatedai sigg. XY e YX nella consapevolezza di non essere ripresi e, soprattutto, diessere interpellati in qualit di guida religiosa"

Con nota del 21 giugno 2007 la societresistente, a seguito di una specifica richiesta avanzata dal Garante il 14maggio 2007, ha dichiarato di non poter "fornire copia dellaregistrazione originale a partire dalla quale stato montato il serviziotelevisivo trasmesso, poich il girato originale, contenente ore diregistrazioni in arabo in larga parte non utilizzate, stato cancellato,mantenendo in archivio"esclusivamente la versione finale andata in onda nel corso della trasmissione "Controcorrente"

Con fax del 27 giugno 2007 i ricorrenti,rilevando che "l'asserita cancellazione del filmato originale da partedi Sky Italia s.r.l., nel violare il principio di correttezza nel trattamentodei dati, impedisce () diverificare il rispetto del complementare principio di esattezza nel trattamentodei dati stessi", hannoribadito le proprie richieste.

Con nota del 28 giugno 2007 la resistenteha replicato ribadendo la liceit del trattamento effettuato e rilevando che lacancellazione di quanto originariamente registrato dai due collaboratori dellasociet sarebbe a suo avviso in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma1, lett. e), del Codice e con quanto richiesto ex artt. 7 e 8 del Codice dalricorrente medesimo.

CI PREMESSO, IL GARANTEOSSERVA:

Il ricorso concerne un trattamento didati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione alla raccolta ealla successiva diffusione, anche a mezzo Internet e senza ricorrere ad alcunatecnica di mascheramento, di alcune informazioni personali e, in particolare,di immagini e dichiarazioni degli interessati, riprese a loroinsaputa.  

Il Codice, al fine di contemperare idiritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il dirittoall'informazione e con la libert di stampa (cfr. artt. 136 e s.), prevedespecifiche garanzie nel caso di trattamenti effettuati a fini giornalistici. Invirt degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonch delledisposizioni contenute nel codice di deontologia relativo altrattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e riportato nell'allegato A del Codice), talitrattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell'interessato(previsto in termini generali dagli artt. 23 e 26 del Codice), sempre che sisvolgano nel rispetto del principio dell'essenzialit dell'informazioneriguardo a fatti di interesse pubblico.

In termini generali va ritenutosussistente l'interesse pubblico a conoscere, nei limiti dell'essenzialit, leopinioni delle guide religiose di due delle principali Moschee italiane inordine all'opportunit che le donne musulmane indossino o meno il velo (e inparticolare quello integrale) nell'ambito di un servizio giornalistico cheaveva l'intento di rappresentare i diversi punti di vista esistenti al riguardonel contesto culturale italiano e che, a tal fine, riporta i commentirilasciati da diverse persone appartenenti a diverse nazionalit e religioni.

Tuttavia, nel caso specifico, le modalitdi raccolta dei dati personali dei ricorrenti e, in particolare, delle loroimmagini, risultano, allo stato degli atti, essere state poste in essere inviolazione dei princpi in materia di protezione dei dati personali e, inparticolare, dell'obbligo sussistente in capo a chi effettua trattamenti a finigiornalistici di rendere note le finalit della raccolta e, in particolare, dievitare l'uso di "artifici" (art. 2, comma 1, del codice dideontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'eserciziodell'attivit giornalistica).

Dalla ricostruzione dei fatti emersa nelprocedimento risulta che i collaboratori dell'emittente televisiva, nelraccogliere le informazioni direttamente presso i ricorrenti, pur palesando lapropria professione, si sono finti coniugi alla ricerca di un consulto privatoe non hanno reso noti n l'uso di una telecamera per la registrazione delleloro immagini e delle dichiarazioni rese, n la finalit ad essa sottesa(ovvero la diffusione nell'ambito di un servizio televisivo), violando in talemodo i predetti princpi.

Peraltro, con riguardo all'art. 2 delcodice di deontologia, che consente al "giornalista che raccoglienotizie" di omettere taliinformazioni solo nel caso in cui "ci comporti rischi per la suaincolumit o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzioneinformativa", si deve rilevareche tali eventualit non si rinvengono nel caso di specie; ci, tenuto ancheconto che i due collaboratori della resistente avrebbero comunque reso nota,sia pure in termini generici, la propria professione ai ricorrenti che li hannoammessi nel loro ufficio all'interno della Moschea e che hanno continuato afornire loro le proprie indicazioni, come rilevato dalla stessa parte resistente,pur se gli stessi continuavano ad annotarle su un taccuino.

Il ricorso pertanto fondato inrelazione alla richiesta dei ricorrenti, che va qualificata quale opposizioneal trattamento dei dati personali che li riguardano contenuti nel citatoservizio giornalistico. Va conseguentemente vietata a Sky Italia s.r.l., qualemisura a tutela dei diritti degli interessati ai sensi dell'art. 150, comma 2,del Codice, l'ulteriore diffusione di tali dati (con conseguente cancellazionedei medesimi dal proprio sito Internet, nel quali sono ancora contenuti) entroil 31 agosto 2007. La societ resistente dovr dare conferma dell'avvenutoadempimento ai ricorrenti e a questa Autorit entro la medesima data.

Anche la richiesta formulata neiconfronti di R.C.S. quotidiani S.p.A. deve essere qualificata quale opposizioneal trattamento dei dati personali tratti dal servizio giornalistico "WX" e contenuti nell'articolo pubblicato dal"Corriere della Sera" del KX (che anticipava la messa in onda delservizio medesimo). Con riguardo ad essa, va rilevato che, sebbene ilgiornalista della citata testata non abbia partecipato direttamenteall'acquisizione illecita dei dati personali effettuata da Sky Italia s.r.l.,tuttavia, alla luce dell'acclarata illiceit di tali modalit di raccolta,quale misura a tutela dei diritti degli interessati, ai sensi dell'art. 150,comma 2, del Codice, va vietata a R.C.S. Quotidiani S.p.A. l'ulteriorediffusione di tali dati, e in particolare delle immagini raccolte mediantel'uso della telecamera nascosta, con conseguente cancellazione dei medesimidalla pagine web del proprio sitoInternet, nelle quali siano eventualmente ancora contenuti, entro il 31 agosto2007. La societ dovr dare conferma dell'avvenuto adempimento ai ricorrenti ea questa Autorit entro la medesima data.

Sulla base della determinazione generaledel 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell'ammontare delle spesee dei diritti da liquidare per i ricorsi, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso determinato nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, ed posto nellamisura di 300 euro a carico di Sky Italia s.r.l. e nella misura di 200 euro acarico di R.C.S. quotidiani S.p.A., tenuto conto in quest'ultimo caso, delmancato riscontro all'interpello preventivo.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE:

a) dichiara fondato il ricorso e perl'effetto vieta agli editori resistenti l'ulteriore diffusione di tali dati(con conseguente cancellazione dei medesimi dai propri siti Internet, sui qualesono ancora contenuti) entro il 31 agosto 2007;

b) ordina agli editori resistenti didare conferma dell'avvenuto adempimento ai ricorrenti e a questa Autorit entrola medesima data;

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti nella misura di 300 euro a carico di Sky Italia s.r.l. e nella misura di200 euro a carico di R.C.S. quotidiani S.p.A., le quali dovranno liquidarlidirettamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 5 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli