Garanteper la protezione
    dei dati personali

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del prof. FrancescoPizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 27 febbraio 2006, presentato daGiovanni Cinti nei confronti di Crif S.p.A.;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, lanota del 15 marzo 2006 con la quale questa Autorità ha invitato ilricorrente a regolarizzare il ricorso in relazione, tra l’altro, alla mancatasottoscrizione del ricorrente autenticata nelle forme di legge;

CONSIDERATOche il ricorrente non ha regolarizzato il ricorso neitermini precisati nella predetta nota;

RITENUTAla necessità di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretariogenerale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Giuseppe Fortunato;

DICHIARA

l'inammissibilitàdel ricorso.

Roma,1° giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli