Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del prof. FrancescoPizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 24febbraio 2006, presentato da Daniele Zanin,rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Ceoline Maria Cristina De Andreis, nei confronti di Fiditalia S.p.A., con il quale il ricorrente, in relazionead un finanziamento erogato da Fiditalia S.p.A. indata 18 maggio 1999 rispetto al quale risultava coobbligato in qualità digarante, ha ribadito la propria richiesta -già avanzata al medesimo titolaredel trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196)- volta ad ottenere la cancellazione dei dati personali chelo riguardano (relativi ai ritardi nei pagamenti)comunicati dalla citata società finanziaria al sistema di informazionicreditizie gestito da Crif S.p.A.; rilevato, inoltre,che il ricorrente ha sostenuto di non essere stato informato da Fiditalia S.p.A. in ordine alla circostanza che i datipersonali avrebbero potuto essere comunicati a sistemi di informazionicreditizie; rilevato che il ricorrente ha sostenuto di avere diritto allacancellazione dei dati essendo la regolarizzazione dei ritardi avvenuta il 23marzo 2004, e considerata la ritenuta inapplicabilità al caso di speciedell'art. 6 del codice di deontologia e buona condotta applicabile ai sistemidi informazioni creditizie, entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 2005;rilevato, infine, che il ricorrente ha chiesto di porre a carico dellaresistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, lanota dell'8 marzo 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonchè la successiva nota dell'11 aprile 2006 conla quale è stata comunicata la proroga del termine per la decisione sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTAla nota inviata via fax il 27 marzo 2006 con la quale Fiditalia S.p.A. ha sostenuto che, contrariamente a quantosostenuto dal ricorrente, i ritardi in questione sarebbero stati regolarizzatinon in data 23 marzo 2004 (data in cui il debitore principale aveva consegnatoad un incaricato della resistente due assegni bancari (datati 30/5/2004 e30/12/2004) a saldo del debito residuo e degli oneri accessori), bensì in data30 dicembre 2004 ("data di effettiva soddisfazione della pretesa dicredito della finanziaria"); rilevato, pertanto, che la conservazionedelle informazioni creditizie di tipo "negativo" relative ai ritardiregolarizzati è allo stato lecita anche in assenza del consensodell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per isistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, inGazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connessoprovvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv.n. 9 del 16 novembre 2004, in GazzettaUfficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che FiditaliaS.p.A. ha sostenuto di aver raccolto (all'atto della richiesta difinanziamento) il consenso informato dell'interessato (oltre che del debitoreprincipale) e che l'informativa fornita al ricorrente conteneva indicazionianche in ordine agli enti di tutela del credito cui le informazioni relative alfinanziamento avrebbero potuto essere comunicate; rilevato, infine, che Fiditalia S.p.A. ha chiesto il rigetto del ricorso conattribuzione delle spese del procedimento a carico del ricorrente;

VISTEle memorie inviate in data 11 aprile e 17 maggio 2006 con le quali ilricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto dalla controparte,sostenendo di non aver ricevuto alcuna richiesta di pagamento da parte dellaresistente "a fronte della morosità delladebitrice dallo stesso garantita";

VISTAla nota inviata in data 12 maggio 2006 con la quale FiditaliaS.p.A. ha sostenuto che, in base alle condizioni generali di contratto allegatealla domanda di finanziamento sottoscritta dal ricorrente in qualità digarante, la stessa società finanziaria non era tenuta ad informarel'interessato "in ordine alla situazione deiconti ed in genere ai rapporti con il debitore" e, quindi, in ordine allamorosità del debitore principale;

RILEVATOche nel corso del procedimento Fiditalia S.p.A. haattestato (con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde anche aisensi dell'art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni enotificazioni al Garante") che all'atto della richiesta di finanziamento,e prima del consenso, il ricorrente avrebbe ricevuto un documento allegato alcontratto (di cui è stato allegato un modello) con il quale era stato informatoche i dati personali forniti in qualità di coobbligatoavrebbero potuto essere "comunicati a società, enti, consorzi edassociazioni aventi finalità di tutela del credito";

RILEVATOche in ordine alla richiesta di cancellazione di datioggetto del presente ricorso trova applicazione il citato Codice di deontologiae buona condotta, in vigore dal 1° gennaio 2005 (dopo la sua pubblicazioneavvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300), che ha sviluppatoe integrato, anche in relazione ai tempi di conservazione dei dati personali, iprincipi richiamati nel provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002;ritenuto, pertanto, che la richiesta di cancellazione dei dati"negativi" comunicati da Fiditalia S.p.A. econservati nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. è infondata, non essendo trascorsi ilimiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice dideontologia e di buona condotta per la lecita conservazione in tali sistemi deidati relativi a ritardi nei finanziamenti superiori a 2 rate o mesiregolarizzati da meno di 24 mesi (art. 6, comma 2,lett. b), del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RITENUTOinfine che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dalsegretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

RELATOREil dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIŅ PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara infondato il ricorso;

b)dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma,1° giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli