Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 15 dicembre 2005, presentato da GiuseppeSantoro nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendorevocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto laloro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute peril procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 dicembre 2005con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTAla nota inviata via fax il 17 gennaio 2006 con la quale il titolare del trattamentoha dichiarato di aver cancellato le informazioni creditizie di tipo"positivo" relative al ricorrente per decorso del termine di novantagiorni "dalla comunicazione della revoca del consenso (21.10.2005)";

VISTOche, nella medesima nota del 17 gennaio 2006, la resistente ha anche sostenutodi non poter cancellare i dati relativi ad un prestito personale erogato il 25maggio 2004 da Bipielle Ducato S.p.A. ed ancora in corso "con segnalazionedi ritardi nei pagamenti (1 rata) non ancora regolarizzati", ad unprestito personale erogato il 15 maggio 2003 da Finemiro Finance S.p.A. edancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate)non regolarizzati", a tre mutui ipotecari erogati da Cassa di Risparmio diCarrara S.p.A. rispettivamente in data 25 maggio 2001, 17 febbraio 2003 e 10dicembre 2003 "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate)non regolarizzati", nonchŽ ad una carta rateale erogata da Compass S.p.A.il 12 febbraio 2002 ed ancora in corso "con segnalazione di ritardi neipagamenti (fino a 2 rate) non regolarizzati". Ciò, trattandosi diinformazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbelecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice dideontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggettiprivati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti(Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sulbilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in GazzettaUfficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RITENUTOche la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nelsistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente è infondata, nonessendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dalpredetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazionenei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi neifinanziamenti non regolarizzati (art. 6, comma 5, del medesimo codice dideontologia e di buona condotta);

RILEVATOche Crif S.p.A. ha dato conferma solo in sede di ricorso dell'avvenuta cancellazionedei dati di tipo "positivo" riferiti all'interessato (il quale avevaformulato una richiesta in tal senso già in sede di istanza ex art. 7);constatato che Crif S.p.A, nell'allegata nota di riscontro del 22 ottobre 2005,non aveva dato idoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto aisensi dell'art. 8 del citato codice di deontologia e di buona condotta per isistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,affidabilità e puntualità nei pagamenti- dichiarando invece che avrebbeeliminato le informazioni interessate dalla revoca del consenso non oltrenovanta giorni dalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo intal modo l'interessato a proporre ricorso a questa Autorità in ordine al predettoprofilo;

RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei datipersonali di tipo "positivo";

VISTAla nota del 31 gennaio 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la prorogadel termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, delCodice.

VISTEle note inviate da Compass S.p.A., Bipitalia Ducato S.p.A., Neos Finance S.p.A.(già Finemiro Finance S.p.A.), e Cassa di risparmio di Carrara S.p.A., inrisposta a specifiche richieste dell'Autorità, con le quali tali società hannoconfermato l'esattezza delle informazioni contenute nella banca dati dellaresistente;

RITENUTO,infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

 

a) dichiarainfondata la richiesta di cancellazione dei dati "negativi"conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente;

b) dichiaranon luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazionedei restanti dati;

c) dichiaracompensate le spese del procedimento.

Roma,23 marzo 2006

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli