Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Nellariunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

Esaminatoil ricorso presentato da Davide Longobardi

neiconfronti di

CTC-Consorzioper la tutela del credito;

Vistigli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatoreil dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

 

L'interessato(il quale si era avvalso, per l'esercizio dei diritti tutelati dal Codice,della facoltà di conferire delega ad un terzo presso il quale aveva elettodomicilio) afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata aisensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a CTC-Consorzioper la tutela del credito di cancellare i dati che lo riguardano conservatinell'archivio del predetto sistema di informazioni creditizie, revocando ilconsenso al relativo trattamento.

Nelricorso presentato a questa Autorità il 20 gennaio 2006 ai sensi dell'art. 145del Codice, il ricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione ed hachiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese delprocedimento.

All'invitoad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorità indata 26 gennaio 2006, CTC-Consorzio per la tutela del credito, con fax inviatoil 16 febbraio 2006, ha risposto chiedendo di rigettare il ricorso. Atal fine, il Consorzio ha sostenuto di aver dato riscontro alla richiesta dicancellazione con raccomandata a.r. datata 30 settembre 2005 edinoltrata, però, all'indirizzo di residenza dell'interessato. Alla nota erastato allegato un report da cui risultava che, nel sistema di informazionicreditizie gestito dal titolare, non erano presenti dati personali relativi almedesimo interessato.

CIń PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

 

Ilricorso concerne il trattamento di dati personali detenuti in un sistema diinformazioni creditizie.

Vadichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, delCodice, avendo il consorzio resistente fornito idoneo riscontro alla richiestadel ricorrente attestando, con dichiarazione di cui l'autore risponde anche aisensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni enotificazioni al Garante"), di non detenere dati personali che loriguardano.

Lacomunicazione di CTC-Consorzio per la tutela del credito del 30 settembre 2005non spiega effetti utili ai fini dell'invocata infondatezza del ricorso, inquanto il consorzio avrebbe dovuto inviare la comunicazione in questione aldomicilio eletto. Nel caso di specie l'interessato, secondo il dispostodell'art. 9, comma 2, del Codice, aveva infatti conferito una specifica delegaper l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice alla persona pressoil cui domicilio dovevano essere inviate le comunicazioni successive,specificando chiaramente di voler ricevere ogni successiva comunicazione aldomicilio eletto presso il delegato.

Sussistonogiusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

 

a) dichiaranon luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiaracompensate le spese tra le parti.

Roma,2 marzo 2006

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli