Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 21dicembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, inpresenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. GiuseppeFortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza datata 14 giugno 2005inviata da Alessandro Tiberti con la quale l'interessato, dopo aver ricevuto aldomicilio dei propri genitori una comunicazione da Italriscossioni S.p.A.relativa al recupero di un presunto credito di 129,11 euro vantato nei suoiconfronti da Elitel s.r.l., ha chiesto di ottenere la conferma dell'esistenzadi dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, lacomunicazione della relativa origine, delle finalit del trattamento, deisoggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono esserecomunicati, nonch degli estremi identificativi del titolare e del responsabileeventualmente designato;

VISTO il ricorso regolarizzato il 26settembre 2005, presentato da Alessandro Tiberti, rappresentato e difesodall'avv. Anna Lanza, nei confronti di Italriscossioni S.p.A., con il quale ilricorrente ha ribadito le proprie richieste, previamente avanzate ai sensidell'art. 7 del Codice, ed ha chiesto, altres, l'aggiornamento, larettificazione o l'integrazione dei medesimi dati, nonch la loro cancellazionee l'attestazione dell'avvenuta comunicazione di tali operazioni ai soggetti cuii dati sono stati comunicati, opponendosi infine al futuro trattamento deidati, anche per fini di invio di materiale pubblicitario;

RILEVATO che con il medesimo ricorso ilricorrente ha chiesto, altres, il risarcimento del danno e di porre a caricodi controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 6 ottobre 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la successiva notadel 7 novembre 2005 con la quale stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 25 ottobre 2005 conla quale la societ resistente ha confermato l'esistenza di dati personali,comunicandone l'origine e la tipologia ed indicando le finalit e le modalitdel trattamento, che sarebbe stato effettuato "garantendo la massimariservatezza in tutte le fasi delle operazioni"; rilevato che con la medesima nota laresistente ha precisato, altres, a quali soggetti sono stati comunicati i datied ha comunicato gli estremi identificativi dei responsabili del trattamentodesignati;

RILEVATO che nelle medesima nota ItalriscossioniS.p.A. ha sostenuto di aver trattato i dati del ricorrente al solo fine disollecitare allo stesso il "pagamento di un residuo debito di euro129,11 dell'interessato" versoElitel s.r.l.;

VISTO il verbale dell'audizione del 3novembre 2005 nel quale il ricorrente ha lamentato che la societ non gliavrebbe fornito un riscontro adeguato che dimostri  l'effettivasussistenza  del credito vantato;

VISTA la comunicazione pervenuta il 25novembre 2005 con la quale la societ resistente ha comunicato i dati personalidel ricorrente dopo averli estratti "dal flusso trasmesso () dallaElitel s.r.l.";

VISTA la nota pervenuta a seguito dispecifica richiesta di questa Autorit, con la quale Elitel s.r.l. ha fornitodettagliate informazioni circa l'origine del credito (vantato originariamenteda una societ presso la quale il ricorrente aveva prestato attivit lavorativae che stata poi acquisita da Elitel s.r.l.), confermando di aver trasmesso aItalriscossioni S.p.A. una scheda contabile contenente alcuni dati relativi alricorrente;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordinealle richieste relative alla conferma dell'esistenza di dati che lo riguardanoe alla comunicazione in forma intelligibile, alla loro origine, alle finalitdel trattamento, ai soggetti o alle categorie di soggetti ai quali i datipossono essere comunicati, nonch agli estremi identificativi del titolare edel responsabile eventualmente designato, avendo la resistente fornito unsufficiente riscontro in proposito nel corso del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarareinammissibile la richiesta di risarcimento del danno che deve essere avanzata,ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi all'autorit giudiziariaordinaria, non avendo questa Autorit competenza in merito;

RITENUTO di dover dichiarareinammissibili tutte le altre richieste formulate per la prima volta in sede diricorso e che non sono state oggetto di previa istanza ai sensi degli artt. 7 e8 del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, in ragione del mancatotempestivo riscontro all'istanza ex art. 7, nella misura di euro 250, previacompensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alla richiesta dell'interessato di avere confermadell'esistenza dei dati che lo riguardano e di ottenere la comunicazione delloro contenuto, della loro origine, delle finalit del trattamento e deisoggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono esserecomunicati, nonch di conoscere gli estremi identificativi del titolare deltrattamento e del responsabile eventualmente designato;

b) dichiara inammissibile il ricorsoin ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di Italriscossioni S.p.A., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli