Garante per la protezione
    dei dati personali


PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentato dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) in data 9 giugno 2006 (prot. n. 13535), come modificato in data 12 settembre 2006 (prot. n. 785);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso la medesima Agenzia.

L'Agenzia, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento (art. 20 del Codice).

In base al Codice, l'Agenzia deve quindi adottare o promuovere l'adozione di un atto di natura regolamentare prevedendo tipi di dati e di operazioni in conformità al parere reso dal Garante.

In questo quadro, lo schema in esame identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura dell'Agenzia, che ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi.

Il parere è reso sul presupposto che l'individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili sia effettuata con atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 28 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli