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PRIVACY E ACCERTAMENTI SUI PASSEGGERI DEI VOLI AEREI

Una compagnia aerea ha posto al Garante alcuni quesiti relativi a richieste sui dati dei passeggeri dei voli aerei, avanzate da forze di polizia e da altre pubbliche autorità, in relazione ad indagini penali o altre attività di accertamento amministrative o tributarie.

L'Autorità ha innanzitutto precisato che le richieste motivate da esigenze di indagine di polizia giudiziaria sono riconducibili ai particolari trattamenti svolti in ambito pubblico previsti dalla disciplina sulla privacy, ai quali si applicano solo alcune norme della legge (articolo 4). Pertanto a tali richieste deve darsi corso a norma del codice di procedura penale.

Il Garante ha, però, precisato che ai trattamenti di polizia giudiziaria si applica, comunque, il principio di pertinenza stabilito dalla legge sulla privacy. Pertanto, le richieste di informazioni da parte della polizia giudiziaria dovranno, nei limiti del possibile, essere circostanziate sotto il profilo quanto meno oggettivo e, soprattutto, temporale: ad esempio, circostanze di luogo, linee e numero dei voli. Ferma restando la legittimità di queste richieste, in esse dovrà essere messo in evidenza che si tratta di un'attività di polizia giudiziaria.

Se, invece, le richieste avanzate da amministrazioni pubbliche non riguardano l'esercizio di poteri di polizia giudiziaria, ma attengono ad altre finalità istituzionali, si applica la disciplina generale sulla privacy. Di conseguenza, la comunicazione da parte dei privati dei dati riferiti ad un terzo è consentita solo con il consenso dell'interessato, oppure in adempimento ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Le pubbliche amministrazioni nelle loro richieste dovranno, quindi, indicare espressamente le disposizioni normative che prevedono l'obbligo di riferire all'ufficio o all'organo che li richiede, dati e notizie di terzi. A titolo di esempio, l'amministrazione finanziaria farà riferimento al potere conferitole, in base alla normativa in materia di I.V.A., oppure a quello previsto dalla normativa in materia di imposte dirette.

Il Garante ha precisato che, in tali ultimi casi, l'applicabilità della disciplina generale della legge sulla privacy comporta l'obbligo dell'amministrazione richiedente di fornire alla compagnia aerea l'informativa, in ordine al trattamento dei dati raccolti, prevista dalla legge n.675/1996 nei confronti della persona (giuridica, in questo caso) presso cui i dati sono raccolti.

Informativa che, se potrà essere "depurata" degli eventuali elementi la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche o di controllo (art. 10, comma 4), dovrà comunque contenere il riferimento alle finalità cui il trattamento è destinato, rispondendo, in tal modo, ad un'esigenza di trasparenza.

Non c'è nessun obbligo, invece, per l'amministrazione di informare il passeggero nel caso in cui la compagnia aerea debba ottemperare per legge alla richiesta di informazioni.