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INCHIESTE GIUDIZIARIE E PRIVACY

Un cittadino ha segnalato al Garante la possibile violazione di alcune norme della legge n.675/1996 avvenuta nell’ambito di inchieste giudiziarie, lamentando oltre che l’illegittimità del trattamento dei dati che lo riguardano direttamente e di quelli dei propri familiari anche la loro diffusione su alcuni organi di stampa.

Dopo aver svolto gli opportuni accertamenti, il Garante ha ricordato che alcune disposizioni della legge sono applicabili già oggi all’attività svolta dagli uffici giudiziari e dalla polizia giudiziaria, in attesa delle previste norme integrative che il Governo è stato delegato ad emanare per disciplinare il trattamento dei dati personali nell’ambito giudiziario.

La legge 675 del 1996 non pregiudica assolutamente la raccolta di informazioni per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, ma rende necessario operare in un quadro di maggiore attenzione per i diritti della personalità tutelati dalla legge, ed impone di non arrecare pregiudizi ingiustificati alle persone, specie qualora si tratti persone di cui si accerti l’estraneità alle vicende giudiziarie.

In particolare, tra le norme immediatamente applicabili figura l’art. 9 che sancisce, tra l’altro, che i dati trattati siano pertinenti e non eccedenti gli scopi per i quali sono raccolti e poi successivamente trattati. In base a questo principio, il materiale informativo da acquisire nel procedimento penale va selezionato in base alla necessità di assumere dati, informazioni e notizie indispensabili per la prevenzione, l’accertamento e la repressione dei reati.

Nel caso specifico, non poteva ritenersi giustificato il mantenimento nella documentazione di indagine del pubblico ministero di circostanze relative all’interessato e ai suoi familiari che, in base alle risultanze dell’indagine stessa, risultavano esclusi da ogni coinvolgimento nell’azione penale. Documentazione che, inoltre, dovendo essere posta a disposizione degli avvocati nelle forme previste dal codice di procedura penale, può divenire ampiamente conoscibile.

Il Garante ha pertanto invitato le forze di polizia e le Procure della Repubblica interessate a conformare i trattamenti di dati personali a quanto disposto dal citato art. 9.