Decisione 2006/1007/GAI del Consiglio

del 21 dicembre 2006

che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

(Pubblicato sulla GUCE n. L 411 del 30/12/2006)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/886/GAI2 costituisce, insieme al regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)3, il necessario fondamento giuridico per l'inserimento nel bilancio dell'Unione europea degli stanziamenti necessari per lo sviluppo del SIS II e l'esecuzione del bilancio ad esso relativa. La decisione 2001/886/GAI e il regolamento (CE) n. 2424/2001 giungono a scadenza il 31 dicembre 2006.

(2) Lo sviluppo del SIS II richiede tempi più lunghi del previsto, pertanto sarà necessario prevedere stanziamenti di bilancio oltre il 31 dicembre 2006.

(3) Occorre quindi prolungare il periodo di validità della decisione 2001/886/GAI, affinché la Commissione possa eseguire tale bilancio nel dopo il 2006 e completare il progetto per lo sviluppo del SIS II, compresa la creazione dell'infrastruttura di comunicazione.

(4) Le conclusioni del Consiglio del 29 aprile 2004 stabiliscono che per la fase di sviluppo del SIS II l'unità centrale sarà ubicata in Francia e l'unità centrale di riserva sarà ubicata in Austria, fatti salvi taluni accordi che saranno necessari prima che il sito diventi operativo.

La gestione operativa e la responsabilità dei contatti con la Commissione per ciascuna sede spetteranno rispettivamente alla Francia e all'Austria.

(5) È inoltre necessario assegnare alla Commissione la preparazione dell'integrazione tecnica nel SIS II, in particolare, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004.

(6) La decisione 2001/886/GAI dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(7) La presente decisione non pregiudica la futura adozione degli strumenti normativi per l'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS II.

(8) Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen4.

(9) L'Irlanda partecipa alla presente decisione a norma dell'articolo 5 del protocollo

sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al

trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo

5, paragrafo 1 e dell'articolo 6, paragrafo 2 della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del

28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni

dell'acquis di Schengen5.

(10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'art. 1, punto G della decisione 1999/437/CE6 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo7.

(11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall'Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/849/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo8.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/886/GAI è così modificata:

1) All'articolo 2 è aggiunta la frase seguente:

"Lo sviluppo comprende la preparazione dell'integrazione tecnica nel SIS II, in particolare, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004."

2) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 4 bis

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II, durante lo sviluppo del sistema, l'unità centrale del SIS II è ubicata a Strasburgo (Francia) e l'unità centrale di riserva a Sankt Johann im Pongau (Austria).

2. La Francia e l'Austria forniscono le infrastrutture e i mezzi necessari per ospitare rispettivamente l'unità centrale e l'unità centrale di riserva del SIS II durante lo sviluppo del sistema.

3. L'autorità nazionale che fornisce le infrastrutture e i mezzi di cui al paragrafo 2 può ricevere una sovvenzione comunitaria per l'allestimento e la manutenzione del sito o per la fornitura di altri servizi necessari ad ospitare il SIS II durante il suo sviluppo."

3) All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Essa scade il 31 dicembre 2008".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

 

NOTE
1
Parere del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2 GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

3 GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

4 GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

5 GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

6 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

7 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

8 GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.