CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

"L’etica ha raccolto il nome più espressivo di deontologia"   
J. Bentham   

Il codice di deontologia medica e’ un corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti all’ordine che a quelle norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale.

GIURAMENTO PROFESSIONALE

Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro:

. di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento;

. di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;

. di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente;

. di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;

. di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza e osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione;

. di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale e alle mie doti morali;

. di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della categoria;

. di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;

. di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica;

. di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'Autorità competente;

. di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto;

. di astenermi dall' "accanimento" diagnostico e terapeutico;

. di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato.


I N D I C E

GIURAMENTO PROFESSIONALE

TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

-Art. 1  Definizione
-Art. 2  Potestà e sanzioni disciplinari

TITOLO II
DOVERI GENERALI DEL MEDICO

 CAPO I  Libertà, indipendenza e dignità della professione

-Art. 3 Doveri del medico
-Art. 4  Libertà e indipendenza della professione
-Art. 5  Educazione alla salute e rapporti con l'ambiente
-Art. 6 Qualità professionale e gestionale
-Art. 7 Limiti dell'attività professionale

 CAPO II  Prestazioni d'urgenza

-Art. 8 Obbligo di intervento
-Art. 9 Calamità

 CAPO III  Obblighi peculiari del medico

-Art.10 Segreto professionale
-Art.11 Riservatezza dei dati personali
-Art.12 Trattamento dei dati sensibili

 CAPO IV  Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici

-Art.13 Prescrizione e trattamento terapeutico
-Art.14  Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico
-Art.15 Pratiche non convenzionali
-Art.16  Accanimento diagnostico-terapeutico
-Art.17 Eutanasia
-Art.18 Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica

 CAPO V   Obblighi professionali

-Art.19 Aggiornamento e formazione professionale permanente

TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO

 CAPO I  Regole generali di comportamento

-Art.20 Rispetto dei diritti della persona
-Art.21 Competenza professionale
-Art.22 Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica
-Art.23 Continuità delle cure
-Art.24 Certificazione
-Art.25 Documentazione clinica
-Art.26 Cartella clinica

 CAPO II   Doveri del medico e diritti del cittadino

-Art.27 Libera scelta del medico e del luogo di cura
-Art.28 Fiducia del cittadino
-Art.29 Fornitura di farmaci
-Art.30 Conflitto di interesse
-Art.31 Comparaggio

 CAPO III   Doveri di assistenza

-Art.32 Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili

 CAPO IV   Informazione e consenso

-Art.33 Informazione al cittadino
-Art.34 Informazione a terzi
-Art.35 Acquisizione del consenso
-Art.36 Assistenza d'urgenza
-Art.37 Consenso del legale rappresentante
-Art.38 Autonomia del cittadino e direttive anticipate

 CAPO V   Assistenza ai malati inguaribili

-Art.39 Assistenza al malato a prognosi infausta

 CAPO VI   Trapianti di organi, tessuti e cellule

-Art.40 Donazione di organi, tessuti e cellule
-Art.41 Prelievo di organi e tessuti

 CAPO VII Sessualità e riproduzione

-Art.42 Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione
-Art.43 Interruzione volontaria di gravidanza
-Art.44 Fecondazione assistita
-Art.45 Interventi sul genoma
-Art.46 Test predittivi

 CAPO VIII Sperimentazione

-Art.47 Sperimentazione scientifica
-Art.48 Ricerca biomedica e sperimentazione sull'uomo
-Art.49  Sperimentazione clinica
-Art.50 Sperimentazione sull'animale

 CAPO IX Trattamento medico e libertà personale

-Art.51 Obblighi del medico
-Art.52 Tortura e trattamenti disumani
-Art.53 Rifiuto consapevole di nutrirsi

 CAPO X Onorari professionali nell'esercizio libero professionale

-Art.54 Onorari professionali

 CAPO XI Pubblicità e informazione sanitaria

-Art.55 Informazione sanitaria
-Art.56 Pubblicità dell'informazione sanitaria
-Art.57 Divieto di patrocinio

TITOLO IV
RAPPORTI CON I COLLEGHI

 CAPO I Rapporti di collaborazione

-Art.58 Rispetto reciproco
-Art.59 Rapporti con il medico curante

 CAPO II Consulenza e consulto

-Art.60 Consulenza e consulto

 CAPO III Altri rapporti tra medici

-Art.61 Supplenza

 CAPO IV Attività medico-legale

-Art.62 Attività medico-legale
-Art.63 Medicina fiscale

 CAPO V Rapporti con l'Ordine professionale

-Art.64 Doveri di collaborazione

TITOLO V
RAPPORTI CON I TERZI

 CAPO I Modalità e forme di espletamento dell'attività professionale

-Art.65 Societˆ tra professionisti
-Art.66 Rapporto con altre professioni sanitarie

-Art.67 Esercizio abusivo della professione e prestanomismo

TITOLO VI
RAPPORTI CON IL SERVIZIO S.S.N. E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

 CAPO I Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato

-Art.68 Medico dipendente o convenzionato
-Art.69 Direzione sanitaria
-Art.70 Qualità delle prestazioni

 CAPO II Medicina dello Sport

-Art.71 Accertamento della idoneità fisica
-Art.72 Idoneità - Valutazione medica
-Art.73 Doping

 CAPO III Tutela della salute collettiva

-Art.74 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
-Art.75 Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso

DISPOSIZIONE FINALE


 

 

TITOLO I - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1Definizione

Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della professione.

Il comportamento del medico anche al di fuori dellerziesercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignitˆ della stessa, in armonia con i principi di solidarietˆ, umanitˆ e impegno civile che la ispirano.

Il medico  tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilitˆ nei rapporti con il proprio Ordine professionale.

Il medico  tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice e degli orientamenti espressi nelle allegate linee guida, la ignoranza dei quali, non lo esime dalla responsabilitˆ disciplinare.

Il medico deve prestare giuramento professionale.

Art. 2 - Potestà e sanzioni disciplinari

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente C.D.M. e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge.

Le sanzioni, nellĠambito della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla gravitˆ degli atti.

Il medico deve denunciare allĠOrdine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.

 

TITOLO II - DOVERI GENERALI DEL MEDICO

 

CAPO I - Libertˆ, indipendenza e dignitˆ della professione

Art. 3 - Doveri del medico

Dovere del medico  la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertˆ e della dignitˆ della persona umana, senza distinzioni di etˆ, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalitˆ, di condizione sociale, di ideologia,in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

La salute  intesa nell'accezione pi ampia del termine, come condizione cio di benessere fisico e psichico della persona.

Art. 4 
- Libertˆ e indipendenza della professione

L'esercizio della medicina  fondato sulla libertˆ e sull'indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico.

Il medico nellĠesercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertˆ e della dignitˆ della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

Il medico deve operare al fine di salvaguardare lĠautonomia professionale e segnalare allĠOrdine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 5 
- Educazione alla salute e rapporti con lĠambiente -

Il medico  tenuto a considerare lĠambiente nel quale lĠuomo vive e lavora quale fondamentale determinante della salute dei cittadini.

A tal fine il medico  tenuto a promuovere una cultura civile tesa allĠutilizzo appropriato delle risorse naturali, anche allo scopo di garantire alle future generazioni la fruizione di un ambiente vivibile.

Il medico favorisce e partecipa alle iniziative di prevenzione, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di promozione della salute individuale e collettiva.

Art. 6 
- Qualitˆ professionale e gestionale -

Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto dellĠautonomia della persona tenendo conto dellĠuso appropriato delle risorse.

Il medico  tenuto a collaborare alla eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunitˆ di accesso, disponibilitˆ, utilizzazione e qualitˆ delle cure.

Art. 7 
- Limiti dell'attivitˆ professionale -

In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.

Il medico che riveste cariche pubbliche non pu˜ avvalersene a scopo di vantaggio professionale.

CAPO II
 - Prestazioni d'urgenza

Art. 8 
- Obbligo di intervento -

Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attivitˆ, non pu˜ mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare assistenza.

Art. 9 
- Calamitˆ -

Il medico, in caso di catastrofe, di calamitˆ o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell'Autoritˆ competente.

CAPO III
 - Obblighi peculiari del medico

Art. 10
 - Segreto professionale -

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ci˜ che gli  confidato o di cui venga a conoscenza nellĠesercizio della professione.

La morte del paziente non esime il medico dallĠobbligo del segreto.

Il medico deve informare i suoi collaboratori dellĠobbligo del segreto professionale. LĠinosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri.

La rivelazione  ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dallĠadempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto allĠAutoritˆ Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12.

Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale.

La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.

Art. 11 
- Riservatezza dei dati personali -

Il medico  tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolaritˆ del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela.

Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilitˆ delle stesse.

Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge.

Il medico non pu˜ collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.

Art. 12 
- Trattamento dei dati sensibili -

Al medico,  consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di questĠultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sullĠopportunitˆ della rivelazione stessa.

Al medico peraltro  consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dellĠinteressato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessitˆ di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nellĠipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilitˆ fisica, per incapacitˆ di agire e/o di intendere e di volere; in questĠultima situazione peraltro, sarˆ necessaria lĠautorizzazione dellĠeventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato. Tale facoltˆ sussiste nei modi e con le garanzie dellĠart. 11 anche in caso di diniego dellĠinteressato ove vi sia lĠurgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.

CAPO IV
 - Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici

Art. 13
 - Prescrizione e trattamento terapeutico -

La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilitˆ professionale ed etica del medico e non pu˜ che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.

Su tale presupposto al medico  riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertˆ del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilitˆ del rifiuto stesso.

Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dellĠuso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equitˆ.

Il medico  tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonchŽ delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nellĠinteresse del  paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate.

Sono vietate lĠadozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinicoscientifica, nonchŽ di terapie segrete.

In nessun caso il medico dovrˆ accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.

La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora autorizzati al commercio,  consentita purchŽ la loro efficacia e tollerabilitˆ sia scientificamente documentata.

In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilitˆ della cura ed  tenuto a monitorarne gli effetti.

é obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autoritˆ competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.

Art. 14
 - Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico

Il medico opera al fine di garantire le pi idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualitˆ delle cure.

Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per comprendere le cause di un evento avverso e mettere in atto i comportamenti necessari per evitarne la ripetizione; tali strumenti costituiscono esclusiva riflessione tecnico-professionale, riservata, volta alla identificazione dei rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti.

Art. 15 
- Pratiche non convenzionali -

Il ricorso a pratiche non convenzionali non pu˜ prescindere dal rispetto del decoro e della dignitˆ della professione e si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilitˆ professionale del medico.

Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso.

EĠ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire lĠesercizio di terzi non medici nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.

Art. 16
 - Accanimento diagnostico-terapeutico –

Il medico, anche tenendo conto delle volontˆ del paziente laddove espresse, deve astenersi dallĠostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualitˆ della vita.

Art. 17 
- Eutanasia -

Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare nŽ favorire trattamenti finalizzati a provocarne la morte.

Art. 18
 - Trattamenti che incidono sulla integritˆ psico-fisica -

I trattamenti che incidono sulla integritˆ e sulla resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessitˆ terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.

CAPO V
 - Obblighi professionali

Art. 19 
- Aggiornamento e formazione professionale permanente -

Il medico ha lĠobbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in ragione dellĠ evoluzione dei progressi della scienza, e di confrontare la sua pratica professionale con i mutamenti dell'organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei cittadini.

Il medico deve altres“ essere disponibile a trasmettere agli studenti e ai colleghi le proprie conoscenze e il patrimonio culturale ed etico della professione e dell'arte medica.

 

 

TITOLO III - RAPPORTI CON IL CITTADINO

 

CAPO I - Regole generali di comportamento

Art. 20 - Rispetto dei diritti della persona

Il medico deve improntare la propria attivitˆ professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Art. 21 
- Competenza professionale

Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.

Egli deve affrontare nellĠambito delle specifiche responsabilitˆ e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilitˆ, dedicandovi il tempo necessario per una accurata valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilitˆ dei presidi e delle risorse.

Art. 22
 - Autonomia e responsabilitˆ diagnostico-terapeutica

Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, pu˜ rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento.

Art. 23
 - Continuitˆ delle cure

Il medico deve garantire al cittadino la continuitˆ delle cure.

In caso di indisponibilitˆ, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino.

Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.

Il medico non pu˜ abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.

Art. 24 
- Certificazione -

Il medico  tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli  tenuto alla massima diligenza, alla pi attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.

Art. 25
 - Documentazione clinica -

Il medico deve, nellĠinteresse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.

Art. 26
 - Cartella clinica-

La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualitˆ e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attivitˆ diagnostico-terapeutiche praticate.

La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonchŽ i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale.

CAPO II
 - Doveri del medico e diritti del cittadino

Art. 27 
- Libera scelta del medico e del luogo di cura -

La libera scelta del medico e del luogo di cura da parte del cittadino costituisce il fondamento del rapporto tra medico e paziente.

NellĠesercizio dellĠattivitˆ libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.

é vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta. Il medico pu˜ consigliare, a richiesta e nellĠesclusivo interesse del paziente e senza dar luogo a indebiti condizionamenti, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura da lui ritenuti idonei per le cure necessarie.

Art. 28 
- Fiducia del cittadino -

Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico pu˜ rinunciare all'ulteriore trattamento, purchŽ ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.

Art. 29 
- Fornitura di farmaci -

Il medico non pu˜ fornire i farmaci necessari alla cura a titolo oneroso.

Art. 30 
- Conflitto di interesse –

Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante lĠinteresse primario, qual  la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario.

Il conflitto di interesse riguarda aspetti economici e non, e si pu˜ manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nellĠaggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonchŽ con la Pubblica Amministrazione.

Il medico deve:

- essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne lĠimportanza e gli eventuali rischi;

- prevenire ogni situazione che possa essere evitata;

- dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole.

Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivi ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sŽ e per altri.

Art. 31
 - Comparaggio -

Ogni forma di comparaggio  vietata.

CAPO III
 - Doveri di assistenza

Art. 32 
- Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili -

Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge.

Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perchŽ il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinchŽ allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualitˆ e dignitˆ di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacitˆ manifesta di intendere e di volere, ancorchŽ non legalmente dichiarata.

Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autoritˆ giudiziaria.

CAPO IV - 
Informazione e consenso

Art. 33 
- Informazione al cittadino -

Il medico deve fornire al paziente la pi idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.

Il medico dovrˆ comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacitˆ di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e lĠadesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.

Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.

Il medico deve, altres“, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.

Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.

La documentata volontˆ della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto lĠinformazione deve essere rispettata.

Art. 34 
- Informazione a terzi –

LĠinformazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto allĠart. 10 e allĠart. 12, allorchŽ sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.

In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.

Art. 35 
- Acquisizione del consenso –

Il medico non deve intraprendere attivitˆ diagnostica e/o terapeutica senza lĠacquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.

Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolaritˆ delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integritˆ fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontˆ della persona,  integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33.

Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumitˆ della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessitˆ e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.

In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontˆ della persona.

Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignitˆ della persona e della qualitˆ della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontˆ del paziente.

Art. 36 
- Assistenza dĠurgenza -

AllorchŽ sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontˆ della persona se espresse, il medico deve attivarsi per assicurare lĠassistenza indispensabile.

Art. 37 
- Consenso del legale rappresentante -

AllorchŽ si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonchŽ al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.

Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze.

In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico  tenuto a informare l'autoritˆ giudiziaria; se vi  pericolo per la vita o grave rischio per la salute del minore e dellĠincapace, il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo necessitˆ alle cure indispensabili.

Art. 38
 - Autonomia del cittadino e direttive anticipate -

Il medico deve attenersi, nellĠambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontˆ liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignitˆ, della libertˆ e autonomia della stessa.

Il medico, compatibilmente con lĠetˆ, con la capacitˆ di comprensione e con la maturitˆ del soggetto, ha lĠobbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontˆ.

In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso allĠautoritˆ giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.

Il medico, se il paziente non  in grado di esprimere la propria volontˆ, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.

CAPO V - Assistenza ai malati inguaribili

Art. 39
 - Assistenza al malato a prognosi infausta -

In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichicofisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualitˆ di

vita e della dignitˆ della persona.

In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finchŽ ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico.

CAPO VI
 - Trapianti di organi, tessuti e cellule

Art. 40
 - Donazione di organi, tessuti e cellule -

é compito del medico la promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule anche collaborando alla idonea informazione ai cittadini.

Art. 41
- Prelievo di organi e tessuti -

Il prelievo di organi e tessuti da donatore cadavere a scopo di trapianto terapeutico pu˜ essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalla legge.

Il prelievo non pu˜ essere effettuato per fini di lucro e presuppone lĠassoluto rispetto della normativa relativa allĠaccertamento della morte e alla manifestazione di volontˆ del cittadino.

Il trapianto di organi da vivente  una risorsa aggiuntiva e non sostitutiva del trapianto da cadavere, non pu˜ essere effettuato per fini di lucro e pu˜ essere eseguito solo in condizioni di garanzia per quanto attiene alla comprensione dei rischi e alla libera scelta del donatore e del ricevente.

CAPO VII - 
Sessualitˆ e riproduzione

Art. 42
 - Informazione in materia di sessualitˆ, riproduzione e contraccezione -

Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile,  tenuto a fornire ai singoli e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta informazione in materia di sessualitˆ, di riproduzione e di contraccezione.

Ogni atto medico in materia di sessualitˆ e di riproduzione  consentito unicamente al fine di tutela della salute.

Art. 43 
- Interruzione volontaria di gravidanza -

LĠinterruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto pi se compiuta a scopo di lucro.

LĠobiezione di coscienza del medico si esprime nellĠambito e nei limiti della legge vigente e non lo esime dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna.

Art. 44
 - Fecondazione assistita -

La fecondazione medicalmente assistita  un atto integralmente medico ed in ogni sua fase il medico dovrˆ agire nei confronti dei soggetti coinvolti secondo scienza e coscienza. Alla coppia vanno prospettate tutte le opportune soluzioni in base alle pi recenti ed accreditate acquisizioni  scientifiche ed  dovuta la pi esauriente e chiara informazione sulle possibilitˆ di successo nei confronti dellĠinfertilitˆ e sui rischi eventualmente incidenti sulla salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione.

EĠ fatto divieto al medico, anche nellĠinteresse del bene del nascituro, di attuare:

a) forme di maternitˆ surrogata;

b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili;

c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;

d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.

EĠ proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a selezione etnica e a fini eugenetici; non  consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca ed  vietato ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.

Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in centri non autorizzati o privi di idonei requisiti strutturali e professionali.

Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.

Art. 45 
- Interventi sul genoma -

Ogni eventuale intervento sul genoma deve tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche.

Art. 46 
- Test predittivi -

I test diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie su base ereditaria, devono essere espressamente richiesti, per iscritto, dalla gestante o dalla persona interessata.

Il medico deve fornire al paziente informazioni preventive e dare la pi ampia ed adeguata illustrazione sul significato e sul valore predittivo dei test, sui rischi per la gravidanza, sulle conseguenze delle malattie genetiche sulla salute e sulla qualitˆ della vita, nonchŽ sui possibili interventi di prevenzione e di terapia.

Il medico non deve eseguire test genetici o predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa e consapevole manifestazione di volontˆ da parte del cittadino interessato che  lĠunico destinatario dellĠinformazione.

EĠ vietato eseguire test genetici o predittivi in centri privi dei requisiti strutturali e professionali previsti dalle vigenti norme nazionali e/o regionali.

CAP. VIII
 - Sperimentazione

Art. 47 
- Sperimentazione scientifica -

Il progresso della medicina  fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sullĠanimale e sullĠuomo.

Art. 48 
- Ricerca biomedica e sperimentazione sullĠuomo -

La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio della salvaguardia dell'integritˆ psicofisica e della vita e della dignitˆ della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonchŽ sui rischi potenziali e sul diritto del soggetto stesso di ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione.

Nel caso di soggetti minori, interdetti e posti in amministrazioni di sostegno  ammessa solo la sperimentazione per finalitˆ preventive e terapeutiche.

Il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti, ma il medico sperimentatore  tenuto ad informare la persona documentandone la volontˆ e tenendola comunque sempre in considerazione.

Ogni tipologia di sperimentazione compresa quella clinica deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.

Art. 49 
- Sperimentazione clinica -

La sperimentazione pu˜ essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilitˆ diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati.

In ogni caso di studio clinico, il malato non potrˆ essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.

I predetti principi adottati in tema di sperimentazione sono applicabili anche ai volontari sani.

Art. 50
 - Sperimentazione sullĠanimale -

La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a finalitˆ di sviluppo delle conoscenze non altrimenti conseguibili e non a finalitˆ di lucro, deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare inutili sofferenze e i protocolli devono avere ricevuto il preventivo assenso di un Comitato etico indipendente.

Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.

CAPO IX - 
Trattamento medico e libertˆ personale

Art. 51 
- Obblighi del medico -

Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della libertˆ personale  tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.

In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve richiedere o porre in essere misure coattive, salvo casi di effettiva necessitˆ, nel rispetto della dignitˆ della persona e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 52 
- Tortura e trattamenti disumani -

Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare a esecuzioni capitali o ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Il medico non deve praticare, per finalitˆ diversa da quelle diagnostiche e terapeutiche, alcuna forma di mutilazione o menomazione, nŽ trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Art. 53 
- Rifiuto consapevole di nutrirsi -

Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto pu˜ comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona  consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive nŽ collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla.

CAPO X
 - Onorari professionali nellĠesercizio libero professionale

Art. 54 
- Onorari professionali -

Nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dellĠintesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, lĠonorario deve essere commisurato alla difficoltˆ, alla complessitˆ e alla qualitˆ della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati.

Il medico  tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente al cittadino.

La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere subordinata ai risultati delle prestazioni medesime.

Il medico pu˜, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purchŽ tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

CAPO XI
 - Pubblicitˆ e informazione sanitaria

Art. 55 
- Informazione sanitaria -

Nella comunicazione in materia sanitaria  sempre necessaria la massima cautela al fine di fornire una efficace e trasparente informazione al cittadino.

Il medico deve attenersi in materia di comunicazione ai criteri contenuti nel presente Codice in tema di pubblicitˆ e informazione sanitaria; lĠOrdine vigila sulla corretta applicazione dei criteri stessi.

Il medico collabora con le istituzioni pubbliche al fine di una corretta informazione sanitaria ed una corretta educazione alla salute.

Art. 56 
- Pubblicitˆ dellĠinformazione sanitaria -

La pubblicitˆ dellĠinformazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie pubbliche o private, non pu˜ prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilitˆ e decoro professionale.

La pubblicitˆ promozionale e comparativa  vietata.

Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti  indispensabile che lĠinformazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e controllabili e verificata dallĠOrdine competente per territorio.

Il medico che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione sanitaria non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestˆ intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicitˆ commerciale personale o a favore di altri.

Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.

Art. 57 
- Divieto di patrocinio -

Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non deve concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicitˆ o comunque promozionali a favore di aziende o istituzioni relativamente a prodotti sanitari o commerciali.

 

TITOLO IV - RAPPORTI CON I COLLEGHI

 

CAPO I - Rapporti di collaborazione

 

Art. 58 - Rispetto reciproco

Il rapporto tra medici deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietˆ, di reciproco rispetto e di considerazione della attivitˆ professionale di ognuno.

Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.

Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro salvo il diritto al ristoro delle spese.

Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi risultati essere ingiustamente accusati.

Art. 59 
- Rapporti con il medico curante -

Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega, previo consenso dellĠinteressato o del suo legale rappresentante,  tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche relative, tenuto conto delle norme di tutela della riservatezza.

Tra medico curante e colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione allĠammalato, deve sussistere, nel rispetto dellĠautonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuitˆ diagnostico-terapeutica.

La lettera di dimissione deve essere indirizzata, di norma tramite il paziente, al medico curante o ad altro medico indicato dal paziente.

CAPO II
 - Consulenza e consulto

Art. 60
 - Consulenza e consulto -

Qualora la complessitˆ del caso clinico o l'interesse del paziente esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche, il medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso.

In caso di divergenza di opinioni, si dovrˆ comunque salvaguardare la tutela della salute del paziente che dovrˆ essere adeguatamente informato e le cui volontˆ dovranno essere rispettate.

I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono rispettare la dignitˆ sia del curante che del consulente.

Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal malato o dai suoi familiari, pu˜ astenersi dal parteciparvi, fornendo, comunque, tutte le informazioni e lĠeventuale documentazione relativa al caso.

Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e lĠindirizzo terapeutico consigliato.

CAPO III
 - Altri rapporti tra medici

Art. 61 
- Supplenza -

Il medico che sostituisce nell'attivitˆ professionale un collega  tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuitˆ terapeutica.

CAPO IV
 - Attivitˆ medico-legale

Art. 62 
- Attivitˆ medico- legale -

LĠesercizio dellĠattivitˆ medico legale  fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilitˆ etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento.

LĠaccettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di unĠadeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale.

In casi di particolare complessitˆ clinica ed in ambito di responsabilitˆ professionale,  doveroso che il medico legale richieda lĠassociazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.

Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non pu˜ svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.

La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nellĠottica dei patrocinati nel rispetto della oggettivitˆ e della dialettica scientifica nonchŽ della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti.

LĠespletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale.

Art. 63 
- Medicina fiscale -

NellĠesercizio delle funzioni di controllo, il medico deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione.

Il medico fiscale e il curante, nel reciproco rispetto del diverso ruolo, non devono esprimere al cospetto del paziente giudizi critici sul rispettivo operato.

CAPO V
 - Rapporti con lĠOrdine professionale

Art. 64 
- Doveri di collaborazione -

Il medico  tenuto a comunicare al Presidente dellĠOrdine i titoli conseguiti utili al fine della compilazione e tenuta degli albi.

Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua attivitˆ o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la professione,  tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine.

Il medico  tenuto a comunicare al Presidente dellĠOrdine eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare i rapporti della professione medica con le altre professioni sanitarie.

NellĠambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilitˆ del medico convocato dal Presidente della rispettiva Commissione di albo costituiscono esse stesse ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari.

Il Presidente della rispettiva Commissione di albo, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza deontologica, pu˜ convocare i colleghi esercenti la professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.

Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine deve adempiere all'incarico con diligenza e imparzialitˆ nell'interesse della collettivitˆ e osservare prudenza e riservatezza nell' espletamento dei propri compiti.

 

 

TITOLO V - RAPPORTI CON I TERZI

 

CAPO I - Modalitˆ e forme di espletamento dellĠattivitˆ professionale

 

Art. 65 - Societˆ tra professionisti

I medici sono tenuti a comunicare allĠOrdine territorialmente competente ogni accordo, contratto o convenzione privata diretta allo svolgimento dellĠattivitˆ professionale al fine della valutazione della conformitˆ ai principi di decoro, dignitˆ e indipendenza della professione.

I medici che esercitano la professione in forma societaria sono tenuti a notificare allĠOrdine lĠatto costitutivo della societˆ, costituita secondo la normativa vigente, lĠeventuale statuto e ogni successiva variazione statutaria ed organizzativa.

Il medico non deve partecipare in nessuna veste ad imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignitˆ e l'indipendenza professionale e non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attivitˆ o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale.

Il medico, che opera a qualsiasi titolo nell'ambito di qualsivoglia forma societaria di esercizio della professione:

- garantisce, sotto la sua responsabilitˆ, lĠesclusivitˆ dellĠoggetto sociale dellĠattivitˆ professionale relativamente allĠalbo di appartenenza;

- pu˜ detenere partecipazioni societarie nel rispetto delle normative di legge;

-  e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni;

- non deve subire condizionamenti di qualsiasi natura della sua autonomia e indipendenza professionale.

LĠOrdine, al fine di verificare il rispetto delle norme deontologiche,  tenuto, nellĠambito della normativa vigente, a iscrivere in apposito elenco i soci professionisti e le societˆ costituite secondo la normativa vigente, anche in ambito interprofessionale, alle quali partecipino i professionisti iscritti presso i rispettivi albi, nellĠambito delle linee di indirizzo e coordinamento emanate dalla FNOMCeO.

Art. 66 
- Rapporto con altre professioni sanitarie –

Il medico deve garantire la pi ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto delle peculiari competenze professionali.

Art. 67 
- Esercizio abusivo della professione e prestanomismo -

E' vietato al medico collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, anche fungendo da prestanome, chi eserciti abusivamente la professione.

Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione o di casi di favoreggiamento dellĠabusivismo,  obbligato a farne denuncia allĠOrdine territorialmente competente.

 

 

TITOLO VI - RAPPORTI CON IL SERVIZIO S.S.N. E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

 

CAPO I - Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato

 

Art. 68 - Medico dipendente o convenzionato

Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private,  soggetto alla potestˆ disciplinare dellĠOrdine anche in riferimento agli obblighi connessi al rapporto di impiego o convenzionale.

Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e/o private non pu˜ in alcun modo adottare comportamenti che possano indebitamente favorire la propria attivitˆ libero-professionale.

Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria attivitˆ professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini.

In attesa della composizione della vertenza egli deve assicurare il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e della dignitˆ, libertˆ e indipendenza della propria attivitˆ professionale.

Art. 69 
- Direzione sanitaria -

Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario in una struttura privata deve garantire, nellĠespletamento della sua attivitˆ, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dellĠautonomia e della dignitˆ professionale allĠinterno della struttura in cui opera.

Egli comunica allĠOrdine il proprio incarico e collabora con lĠOrdine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialitˆ nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nellĠinteresse dei cittadini.

Egli, altres“, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura.

Egli, infine vigila perchŽ nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti vessatori nei confronti dei colleghi.

Art. 70 
- Qualitˆ delle prestazioni -

Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinchŽ le modalitˆ del suo impegno non incidano negativamente sulla qualitˆ e lĠequitˆ delle prestazioni nonchŽ sul rispetto delle norme deontologiche. Il medico deve altres“ esigere che gli ambienti di lavoro siano decorosi e adeguatamente attrezzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa compresi quelli di sicurezza ambientale.

Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualitˆ della sua opera professionale e la sicurezza del malato.

CAPO II
 - Medicina dello Sport

Art. 71
 - Accertamento della idoneitˆ fisica -

La valutazione della idoneitˆ alla pratica degli sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integritˆ fisica e psichica del soggetto.

Il medico deve esprimere il relativo giudizio con obiettivitˆ e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche pi recenti e previa adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attivitˆ sportiva pu˜ comportare.

Art. 72 
- Idoneitˆ - Valutazione medica -

Il medico  tenuto a far valere, in qualsiasi circostanza, la sua potestˆ di tutelare lĠidoneitˆ psicofisica dellĠatleta valutando se un atleta possa intraprendere o proseguire la preparazione atletica e lĠattivitˆ sportiva.

Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, denunciandone il mancato accoglimento alle autoritˆ competenti e all'Ordine professionale.

Art. 73 
- Doping -

Ai fini della tutela della salute il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura finalizzati ad alterare le prestazioni psico-fisiche correlate ad attivitˆ sportiva a qualunque titolo praticata, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto.

CAPO III
 - Tutela della salute collettiva

Art. 74 
- Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie -

Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestivitˆ la informativa alle autoritˆ sanitarie e ad altre autoritˆ nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.

Art. 75 
- Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso -

LĠimpegno professionale del medico nella prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi, concretizzarsi nellĠaiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al superamento della situazione di dipendenza, in collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private che si occupano di questo grave disagio.

 

DISPOSIZIONE FINALE

Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a recepire il presente Codice e a garantirne il rispetto delle norme, nel quadro dellĠazione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; sono tenuti inoltre a consegnare ufficialmente o, comunque, ad inviare ai singoli iscritti agli albi il Codice di Deontologia Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica.

Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte della FNOMCeO al fine di garantirne lĠeventuale aggiornamento.