AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa

Deliberazione n. 6/00/CIR del 8 giugno 2000

(Pubblicata sulla G.U. n. 169 del 21-07-2000)

 

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del giorno 8 giugno 2000 Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto in particolare, l'art, 1, comma 6, lettera a), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;

Visto in particolare, l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, concernente la definizione, da parte dell'Autorità, dei piani e delle procedure di numerazione;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e, in particolare, l'art. 1, comma 3-bis, concernente gli accordi stipulati dall'Autorità con il Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di funzioni di propria competenza;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990 e, in particolare, l'art. 15, relativo ai piani di numerazione nazionali, lettera a);

Visto il decreto ministeriale 1o luglio 1997, concernente "Normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 175 del 29 luglio 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 284 del 5 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";

Visto il "Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103" approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1995, n. 420, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 240 del 13 ottobre 1995;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, concernente il "Regolamento recante norme sulla modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex";

Visto la raccomandazione UIT-T E.164, concernente il "Piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali";

Vista la raccomandazione UIT-T Q.708, concernente il "Piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione";

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, concernente l'istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, concernente la "Disciplina delle numerazioni nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 67 del 21 marzo 1998;

Ritenuta la necessità di aggiornare ed integrare la disciplina di cui ai decreti ministeriali 1o luglio 1997 e 27 febbraio 1998 al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel settore nazionale delle telecomuni-cazioni;

Vista la relazione del presidente della Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione stessa;

Vista la posizione degli operatori partecipanti alla commissione di numerazione inviata all'Autorità dal presidente della commissione;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento del piano approvato con la delibera n. 1/CIR/99, anche a seguito dell'attività di monitoraggio effettuata in relazione alla sua rispondenza all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione;

Considerato che la nuova disciplina della numerazione aggiorna le precedenti disposizioni in materia con particolare riguardo alla:
- modalità di assegnazione della numerazione per internet con attribuzione di parte della decade 7 a tale scopo;
- modalità di assegnazione della numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica con addebito al chiamante, con attribuzione dei codici 899 e 892 e possibilità per l'operatore assegnatario di definire tariffe diverse in relazione allo specifico valore del servizio offerto, fermo restando lo svolgimento del servizio sulla base di un codice di condotta presentato dagli operatori ed approvato dall'Autorità;
- modalità di assegnazione di numerazione per servizi interattivi in fonia, già prevista dal decreto ministeriale 27 febbraio 1998;

Considerato che nell'ambito della revisione delle procedure per le autorizzazioni generali e le licenze individuali potranno essere riesaminate anche le condizioni del rilascio dei relativi provvedimenti per gli internet service provider (ISP);

Considerato che l'introduzione di una numerazione specifica per l'accesso ad internet consente l'instradamento differenziato di tale traffico, salvaguardando le attuali modalità di accesso, rispetto al normale traffico di telefonia vocale e permette di garantire agli utilizzatori una maggiore trasparenza in relazione all'immediata riconoscibilità del servizio richiesto;

Udita nella riunione della commissione del 9 maggio 2000 la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Vista la decisione assunta nella medesima riunione della Commissione in merito allo schema di provvedimento presentato dal relatore;

Udita la relazione conclusiva;

Delibera:

1. è approvato il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, e relativa disciplina attuativa, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Il piano di numerazione di cui al comma 1 viene monitorato ed eventualmente aggiornato in relazione all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione.

3. La presente delibera sostituisce la 1/CIR/99 ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 8 giugno 2000

Il Presidente Cheli

Il commissario relatore Lari

Il segretario della commissione Soi

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Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si definiscono:

a) codice: la parte significativa del numero, ai fini dell'individuazione del servizio;

b) numerazione per servizi geografici: la numerazione che nella successione delle cifre contiene informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del cliente cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore del servizio.

Attualmente la numerazione per servizi geografici non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali;

c) numerazione per servizi non geografici: la numerazione che nella successione delle cifre non contiene informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del cliente cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore del servizio, a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Esempi di numerazione per servizi non geografici sono le numerazioni per servizi a tariffa speciale quali l'addebito al chiamato, l'addebito ripartito ecc.

Attualmente la numerazione per servizi non geografici non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali;

d) numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali:

la numerazione che nella successione delle cifre individua una rete di comunicazioni mobili e personali che offre il servizio;

e) numerazione per servizi interni di rete: la numerazione dedicata ai servizi esclusivamente significativi all'interno della rete di un operatore e che non necessita di interoperabilità tra reti di operatori diversi, salvo diversa disciplina stabilita dall'Autorità. Esempi di servizi interni di rete sono l'attivazione e disattivazione dei servizi supplementari, l'interrogazione relativa al profilo di servizio di un accesso ecc.;

f) numerazione per servizi di addebito al chiamato: la numerazione dedicata ai servizi che permettono di addebitare il costo complessivo della chiamata al chiamato. Il sottoscrittore del servizio può limitarne l'accessibilità;

g) numerazione per servizi di tariffa premio: la numerazione dedicata ai servizi di informazione, di intrattenimento o ad altri servizi a valore aggiunto per i quali il chiamante paga una tariffa che viene ripartita tra gli operatori di telecomunicazioni, che concorrono al trasporto della chiamata e i fornitori di tali servizi.

Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità;

h) numerazione per servizi di addebito ripartito: la numerazione dedicata ai servizi per i quali il costo complessivo della chiamata è ripartito tra chiamante e chiamato secondo ripartizioni preordinate e stabilite a priori. Le categorie tariffarie al chiamante sono articolate come di seguito descritto:

ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte;

ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e al chiamato la restante parte.

Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità;

i) codice di accesso a rete privata virtuale: permette di definire sulle reti di telecomunicazioni pubbliche un servizio analogo a quello di una rete privata;

j) numerazione per servizi di numero unico: la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite uno stesso numero indipendente dalla destinazione. Il chiamante è informato del costo della chiamata;

k) numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica: la numerazione che consente la fornitura di servizi informativi ed innovativi per i quali l'operatore assegnatario della numerazione può definire, previa comunicazione ed approvazione da parte dell'Autorità, tariffe specifiche. La numerazione viene assegnata all'operatore sulla cui rete sono attestate le piattaforme informative per la gestione e l'offerta dei servizi. Il chiamante è informato del costo della chiamata;

l) numerazione per servizi di numero personale: la numerazione che

permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite un numero indipendente dalla effettiva destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo dinamico. Il chiamante è informato del costo della chiamata;

m) numerazione per servizi interattivi in fonia: la numerazione che permette l'offerta di servizi interattivi con l'apertura del canale fonico senza dare contestualmente corso all'addebito al cliente sino all'effettiva fornitura del servizio richiesto;

n) numerazione per i servizi internet: numerazione dedicata ad impieghi connessi ad internet, quale ad esempio, "servizi di accesso" ad internet service provider.

Art. 2
Piano di numerazione per servizi

1. Il nuovo piano di numerazione nazionale organizzato per servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato si attua gradualmente entro il 30 settembre 2001:

0 numerazione per servizi geografici;

1 numerazione per servizi speciali nazionali;

2 riservato per esigenze future;

3 numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali; 4 numerazione per servizi interni di rete;

5 riservato per esigenze future;

6 riservato per esigenze future;

7 numerazione per servizi internet;

8 numerazione per servizi non geografici a tariffazione speciale (ad esempio numerazione per servizi di addebito al chiamato e di addebito ripartito);

9 riservato per esigenze future.

2. Le numerazioni definite da tale struttura di piano di numerazione nazionale vengono selezionate mediante la modalità di selezione completa.

3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela del consumatore, l'utilizzo della numerazione viene effettuato al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione di servizi innovativi e la piena interoperabilità degli stessi.

4. Dal 1° agosto 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio "called party number", "calling party number" e "connected number") possono contenere la prima cifra "0".

5. Dal 30 settembre 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio "called party number", "calling party number" e "connected number") contengono sempre la prima cifra "0".

6. Dal 1o marzo 2001 i servizi di comunicazione mobili e personali possono essere selezionati anche omettendo la cifra "0" in testa, come previsto dal comma 1.

7. Dal 30 giugno 2001 l'unica procedura di selezione operante per i servizi di comunicazioni mobili e personali è la modalità di selezione con la cifra "3" in testa, come prevista dal comma 1.

8. Le prime cifre "2", "5", "9" ed "1" quest'ultima con esclusione degli utilizzi relativi ai servizi speciali nazionali vengono rese disponibili a partire dal 30 settembre 2001.

Art. 3
Soggetti che hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione

1. Hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione i titolari di una licenza individuale ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997 nonchè i titolari di concessione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523 e successive integrazioni e modifiche, al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994.

2. Si definiscono nazionali, ai soli fini dell'assegnazione delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10 milioni di abitanti.

3. Solo gli operatori nazionali, come definiti nel comma precedente, hanno diritto a codici a lunghezza minima.

4. Tutte le risorse di numerazione assegnate dall'Autorità comportano la corresponsione da parte dell'assegnatario dei contributi previsti nei relativi decreti.

Art. 4
Procedure generali per l'assegnazione delle risorse di numerazione

1. La richiesta di risorse di numerazione può essere fatta da soggetti aventi titolo anche in sede di domanda per l'ottenimento di una licenza individuale.

2. Il richiedente in sede di domanda per l'assegnazione delle risorse di numerazione deve fornire le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) riferimento al titolo oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione;

c) utilizzo previsto delle risorse di numerazione; d) area locale ove applicabile;

e) eventuali codici o blocchi preferiti;

f) numero di blocchi o codici richiesti;

g) data di attivazione.

3. I termini temporali per l'assegnazione delle risorse di numerazione vengono specificati negli articoli relativi alle singole risorse di numerazione.

4. Con data di attivazione di una risorsa di numerazione è da intendersi la data a partire dalla quale la risorsa viene configurata sugli impianti e/o sistemi della rete dell'operatore richiedente.

5. La configurazione delle numerazioni in rete deve avvenire entro 12 mesi dalla data di assegnazione.

6. In caso di carenza di numerazione l'Autorità verifica l'effettivo utilizzo della numerazione assegnata e provvede eventualmente alla dichiarazione delle risorse non utilizzate quali disponibili.

7. L'assegnazione provvisoria di risorse di numerazione può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Le stesse risorse vengono confermate in sede di rilascio di licenza individuale. Le stesse risorse rimangono assegnate anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purchè la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

8. Le risorse di numerazione possono assumere uno dei seguenti stati, le cui relazioni e transizioni sono descritte in allegato A:

a) disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio, ove applicabile;

b) assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;

c) assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove, ove applicabile;

d) revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza;

e) riservato - risorsa non utilizzabile.

9. L'Autorità assegna le risorse di numerazione in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.

10. Le risorse di numerazione vengono revocate dall'Autorità nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca del titolo.

11. Le risorse di numerazione possono essere revocate dall'Autorità nel caso di modifica dei termini del titolo.

12. L'Autorità, sentita la parte interessata, può provvedere alla revoca dell'assegnazione delle risorse non utilizzate.

13. La risorsa passa quindi nello stato di revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa alla Autorità entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di revoca.

14. Una risorsa diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima specifica per ciascuna risorsa. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

15. L'Autorità mantiene l'elenco aggiornato dello stato delle risorse di numerazione e lo rende disponibile agli operatori.

16. L'utilizzo di risorse di numerazione in decade 4 per servizi interni di rete, da comunicare all'Autorità con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione, non è subordinato a preventiva assegnazione.

Art. 5
Numerazione per servizi geografici

1. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, è suddiviso in distretti, che vengono individuati tramite codici, chiamati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. La suddivisione del territorio è necessaria per consentire la determinazione di una tassazione basata sulla distanza e per l'assegnazione dei blocchi di numerazione. Le aree locali sono comuni per tutti gli operatori ed attualmente definite nel decreto ministeriale "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997.

2. La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografici è la raccomandazione UIT-T E.164.

3. Il piano di numerazione nazionale relativamente alle numerazioni geografiche è attualmente organizzato in aree locali come definito nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 concernente "la suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico".

4. Le numerazioni per i servizi geografici vengono assegnate agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999.

5. Le numerazioni con prima cifra pari ad "1", dopo l'indicativo distrettuale, sono disponibili dal 29 dicembre 2000.

6. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

7. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel piano organizzato per servizi è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.

8. In allegato A del decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" sono elencati i distretti geografici con i relativi indicativi attualmente utilizzati.

9. Nella tabella B.1, dell'allegato B del presente decreto sono riportati gli indicativi geografici riservati per utilizzi futuri.

10. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione. Allo scopo di accelerare l'assegnazione, la richiesta può essere inoltrata anche su apposito supporto informatico stabilito dall'Autorità.

11. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi geografici ha una durata massima di tre mesi.

Art. 6
Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali

1. Le numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico vengono assegnate agli operatori sulla base di indicativi a tre cifre.

2. Dal 30 giugno 2001 gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito: 3XY UUUUUU(U) X,Y = 0/9

3. Fino a tale data sono riservati agli operatori mobili gli indicativi "3XY" non utilizzati per numerazioni geografiche, secondo il piano regolatore delle telecomunicazioni del 6 aprile 1990; fanno eccezione gli indicativi sulla decade 3, di cui alla tavola B.1 dell'allegato B al presente decreto ed il codice "369"; sono riservati agli operatori mobili gli indicativi di numerazione geografica che dovessero rendersi disponibili sulla decade 3;

4. Le assegnazioni di indicativi "3XY" sono preferibilmente effettuate in modo da mantenere il criterio di riconoscibilità dell'operatore in seconda cifra "X".

5. Il richiedente nelle richieste di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. La lunghezza massima del numero significativo nazionale è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.

7. Per chiamate entranti in Italia dall'estero la lunghezza massima del numero è di 15 cifre.

8. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

9. Il periodo di latenza per gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata massima di trentasei mesi.

Art. 7
Carrier selection nella modalità easy access

1. La carrier selection nella modalità easy access è la prestazione che permette di accedere a qualsiasi fornitore interconnesso. I servizi fruibili tramite carrier selection sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, dalla delibera dell'Autorità n. 101/99, dalla presente delibera e successive modificazioni relative ai servizi commutati.

2. Si parla di easy access quando la selezione dell'operatore avviene su base chiamata, utilizzando lo specifico codice posto in testa al numero nazionale o internazionale.

3. Operando in modalità easy access, l'utente fa precedere al numero del destinatario, che nel caso internazionale è il numero internazionale comprensivo delle cifre "00" iniziali, il codice di accesso dell'operatore prescelto (codice di carrier selection).

4. Il numero massimo di cifre selezionate dall'utente nel caso di carrier selection nella modalità easy access per chiamate internazionali è di 22 cifre.

5. I codici di carrier selection hanno la struttura descritta di seguito:

10XY(Z) in cui le cifre 10 identificano la categoria specifica di carrier selection, mentre le cifre XY(Z) identificano l'operatore a cui il codice è stato attribuito.

Codici a 4 cifre:

10XY con X, Y = 2/8 per un totale di 49 combinazioni disponibili. Codici a 5 cifre:

10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2\9 e Z = 0\9 per un totale di 240 combinazioni disponibili.

Rimangono non utilizzate 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = 0\ 9 per X = 2\ 8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0\ 9 che rimangono disponibili per il futuro od eventualmente messe a disposizione per costituire la base, qualora se ne rendesse opportuna l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

6. Un soggetto avente titolo può richiedere fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest'ultimo verrà utilizzato con le medesime modalità, vincoli e limiti del primo codice.

7. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione cinque codici in ordine di preferenza.

8. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l'Autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le richieste relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle richieste per l'utilizzo provvisorio.

9. L'assegnazione del codice di carrier selection contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nel provvedimento di rilascio della licenza o di autorizzazione.

10. L'assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è, di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

11. L'utilizzo provvisorio di un codice di carrier selection, la cui lunghezza viene stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare contestualmente alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può essere richiesto nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli contenuti nella succitata dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purchè la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

12. Il periodo di latenza per i codici di carrier selection ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 8
Accesso da remoto ai servizi interni di rete dell'operatore di carrier selection

1. L'accesso ai servizi interni di rete di un operatore, così come definiti all'art. 1, connessi al servizio di carrier selection può essere effettuato, da parte degli abbonati di tale operatore, mediante l'utilizzo del codice di selezione dell'operatore, definito all'art. 7, assegnato all'operatore medesimo.

2. I servizi di cui al presente articolo hanno struttura di seguito riportata dopo il codice 10XY(Z):

4U...U con U = 0\ 9 la lunghezza massima dopo il codice 10XY(Z) è di sei cifre, "4" iniziale compreso.

3. Per servizi connessi al servizio di carrier selection si intendono tutti i servizi che sono accessibili esclusivamente ai clienti di tale servizio e che ne consentono una sua migliore fruizione. In tale categoria rientrano quindi, non esaustivamente, servizi di customer care specializzati, informazioni sui consumi, accesso facilitato ad altri servizi forniti dall'operatore.

4. L'uso del codice per l'accesso da remoto ai servizi interni di rete dell'operatore di carrier selection è subordinato all'avvenuta comunicazione all'Autorità.

Art. 9
Carrier selection nella modalità equal access

1. La prestazione di carrier selection nella modalità di equal access viene realizzata con il meccanismo di preselezione, nelle modalità e limiti previsti dalla delibera 3/CIR/99 e successive modificazioni. La preselezione è quella modalità che permette agli utenti la selezione di un operatore di transito nazionale e internazionale alternativo su base permanente (operatore di default) diverso da quello scelto dall'operatore di accesso. Le chiamate seguiranno lo stesso instradamento previsto per il primo codice di easy access.

2. è comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale.

3. Tutti i titolari di licenza individuale e i concessionari per l'offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale hanno diritto ad essere preselezionati subordinatamente al rispetto degli oneri indicati rispettivamente nella licenza e nella concessione stessa.

Art. 10
Codici per servizi di assistenza clienti "customer care"

1. Il codice di assistenza clienti (customer care) consente ai clienti di un operatore di accedere allo sportello di assistenza dell'operatore medesimo attraverso un codice dedicato. I codici sono univoci a livello nazionale per permettere l'eventuale accesso anche da reti di altri operatori.

2. I codici di assistenza clienti (customer care) hanno la struttura descritta di seguito:

codici brevi a 3 cifre:

119, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 173, 177, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 195;

codici a 4, 5, 6 e 7 cifre:

1331, 1400, 192X, 194X con X=2\9;

1920XY, 1921XY con X, Y=0\9;

16488, 1723535.

3. Con riferimento ai codici 194X con X=0, 1, rimangono non utilizzati 2 valori che rimangono disponibili in futuro od eventualmente costituiscono la base, qualora se ne rendesse opportuna l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

4. Gli operatori nazionali hanno diritto ad un codice breve a tre cifre, che viene rilasciato agli operatori titolari di licenza e vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa. Nel caso di operatori con più licenze viene assegnato un solo codice breve a tre cifre, mentre i successivi codici sono a lunghezza maggiore.

5. Gli operatori titolari di licenza per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno diritto a codici brevi univoci a tre cifre. Un codice breve a tre cifre viene rilasciato contestualmente alla licenza.

6. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

7. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio satellitare hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

8. Gli altri operatori hanno diritto ad un codice a sei cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

9. Il richiedente può indicare nella richiesta di rilascio di assegnazione della licenza individuale o nell'autorizzazione sperimentale alla prova tre codici di assistenza clienti (customer care) in ordine di preferenza.

10. L'Autorità assegna, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i codici di assistenza clienti (customer care) ed in ordine alle preferenze espresse.

11. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l'Autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le preferenze espresse relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle preferenze espresse per l'utilizzo provvisorio.

12. Il periodo di latenza per i codici di customer care ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 11
Codici per servizi di emergenza

1. I codici per i servizi di emergenza sono univoci e consentono all'utenza di accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante.

2. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

3. I codici per i servizi di emergenza attuali sono descritti di seguito:

112 Carabinieri pronto intervento: Ministero della difesa

113 Soccorso pubblico di emergenza: Ministero dell'interno

115; Vigili del fuoco pronto intervento: Ministero dell'interno

118 Emergenza sanitaria Ministero della sanità

4. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi di emergenza e modificare o eliminare gli esistenti.

Art. 12
Codici per servizi di pubblica utilità

1. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci e consentono all'utenza di accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante.

2. Il codice viene richiesto all'Autorità dall'amministrazione pubblica incaricata del controllo sul soggetto che fornisce il servizio, che in ogni caso non deve essere offerto da più soggetti in concorrenza tra loro, previo il riconoscimento della pubblica utilità del servizio, da parte dell'organo competente.

3. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

4. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente assegnati sono descritti di seguito:

117 Guardia di finanza: Ministero delle finanze

1530 Codice per Capitaneria di porto assistenza in mare - Numero blu: Ministero dei trasporti e della navigazione

1515 Servizio antincendi boschivo del Corpo forestale dello Stato: Ministero dell'interno

1518 Servizio informazioni CISS: Ministero dei lavori pubblici

L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi definiti di pubblica utilità e modificare o eliminare gli esistenti.

Art. 13
Numerazione per servizi di addebito al chiamato

1. I codici 80X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato.

2. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura descritta di seguito:

800 UUUUUU con U = 0\9 803 UUU con U = 0\9

3. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 800 vengono assegnate agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99.

4. Il richiedente nella richiesta di assegnazione di risorse di numerazione per servizi di addebito al chiamato limitatamente al codice 800 può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

5. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 803 vengono assegnate agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli operatori.

6. L'assegnazione è, di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di addebito al chiamato ha una durata massima di dodici mesi.

8. Le numerazioni assegnate sui codici 167 e 162 possono essere raggiunte anche mediante la selezione del codice 800 in sostituzione dei codici 167 e 162.

9. Dal 4 dicembre 1999 gli utenti dei servizi di addebito al chiamato sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione del codice 800.

10. I codici 167 e 162, sbarrati all'utenza dal 1o dicembre 1999, sono nuovamente utilizzabili dall'8 gennaio 2001 per altre esigenze.

Art. 14
Numerazione per servizi di tariffa premio

1. I codici 144 e 166 identificano la categoria specifica dei servizi di tariffa premio.

2. La struttura delle numerazioni per i servizi di tariffa premio è la seguente:

144 A UUUUU con A,U=0\9 166 A UUUUU con A,U=0\9

3. La prima cifra dopo il codice 144/166 determina la tariffa al chiamante. L'Autorità definisce le fasce di costo corrispondenti.

4. Le numerazioni per servizi di tariffa premio vengono assegnati agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99.

5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.

7. L'assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di tariffa premio ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 15
Numerazione per i servizi di addebito ripartito

1. Oltre al codice 147, i codici [84X] vengono utilizzati per identificare la categoria specifica dei servizi di addebito ripartito.

2. La struttura e le categorie tariffarie al chiamante per i servizi di addebito ripartito sono articolate su due fasce come di seguito riportato. Prima categoria - quota fissa:

147 0UUUUU U=0/9 147 X0UUUU X diverso da 0 e 8 U=0/9;

840 UUUUUU U=0/9;

841 UUU U=0/9;

Seconda categoria - quota variabile minutaria:

147 8UUUUU U=0/9;

147 X8UUUU X diverso da 0 e 8 U=0/9;

848 XY;

848 UUUUUU U=0/9;

847 UUU U=0/9 L'Autorità definisce altre eventuali categorie sul codice 84Y (con Y=2, 3, 5, 9).

3. Le numerazioni per servizi di addebito ripartito vengono assegnate agli operatori su base singolo numero sui codici 841 e 847 a seconda della categoria tariffaria per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli operatori.

4. Il richiedente in sede di domanda per l'assegnazione di queste risorse di numerazione può esprimere una preferenza.

5. L'assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

6. Il periodo di latenza per queste risorse di numerazione ha una durata massima di dodici mesi.

7. Dalla data di pubblicazione della presente delibera le numerazioni assegnate sul codice 147 possono essere raggiunte anche mediante la selezione dei codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria.

8. Il codice 147 viene sbarrato all'utenza dal 1o dicembre 2000.
Lo stesso è nuovamente utilizzabile per altri servizi dal 1o aprile 2001.

9. Le numerazioni assegnate per i servizi di addebito ripartito sul codice 147:

migreranno con la seguente modalità:

147 0UUUUU verso 840 0UUUUU;

147 xouuuu verso 840x0uuuu con x diverso da 0 e 8;

147 8UUUUU verso 848 8UUUUU;

147 x8uuuu verso 848x8 uuuu con x diverso da 0 e 8.

10. A partire dalla data di pubblicazione della presente delibera non sono assegnate numerazioni sul codice 147.

11. Dalla stessa data tutte le numerazioni che si renderanno disponibili con la migrazione sui codici 840 e 848 e che non risulteranno assegnate agli operatori sono assegnate per blocchi da cento numeri contigui da 00 a 99 sui codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria. Dal 1o dicembre 2000 gli utenti dei servizi di addebito ripartito sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione dei codici 840 e 848.

Art. 16
Codici di accesso a rete privata virtuale

1. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale è la seguente:

1482, 149X con X=4, 5, 6, 7, 8, 9 149XY con X=0, 1, 2, 3 e Y=da 2 a 9 149 XYZ con X=0, 1, 2, 3 e con Y=0, 1 e Z=0/9 dove i codici 1482, 149X, 149XY e 149XYZ identificano l'operatore gestore della rete privata virtuale.

2. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

3. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

4. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.

Art. 17
Numerazione per servizi di numero unico

1. Il codice 199 identifica la categoria specifica dei servizi di numero unico.

2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero unico è la seguente:

199 X UUUUU con X=0, 1, 5, 6, 7, 8, 9 e U=0/9 199 XY UUUU con X=2, 3, 4 Y=2/9 e U=0/9 199 XYZ UUU con X=2, 3, 4 Y=0,1 Z=0/9 U=0/9 dove le X, XY e XYZ identificano univocamente l'operatore.

3. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

4. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

5. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.

Art. 18
Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica

1. I codici 899 e 892 identificano la categoria specifica dei servizi non geografici a tariffazione specifica con addebito al chiamante.

2. La struttura delle numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica è la seguente:

899 UUUUUU con U=0/9 892 UUU con U=0/9

3. Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica sul codice 899 vengono assegnate per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio devono avere la medesima tariffa.

4. Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica sul codice 892 vengono assegnate su base singolo numero.
L'operatore assegnatario può definire tariffe diverse per il servizio relativo a ciascun numero.

5. Il richiedente può esprimere nella domanda di assegnazione le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto avente titolo, l'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica ha una durata massima di dodici mesi.

8. L'assegnazione delle numerazioni e l'offerta dei relativi servizi sono soggette all'approvazione da parte dell'Autorità di un apposito codice di autodisciplina redatto da parte dell'operatore richiedente.

9. Le condizioni per l'accesso da parte degli utenti sono definite sulla base delle negoziazioni tra le parti e, ove applicabile, contenute nell'offerta di interconnessione di riferimento anche sulla base dei principi indicati nella delibera 1/00/CIR e successive modificazioni.

Art. 19
Numerazione per servizi di numero personale

1. I codici 178X(Y) identificano la categoria specifica dei servizi di numero personale.

2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero personale è la seguente:

178X UUUUUU con X=0, 1, 5, 6, 7, 8, 9 e U=0/9 178XY UUUUU con X=2, 3, 4 Y=2/9 e U=0/9 178XYZUUUU con X=2, 3, 4 Y=0, 1 Z=0, 9 e U=0/9 dove le X, XY, XYZ identificano univocamente l'operatore.

3. Il richiedente nella domanda di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

4. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto avente titolo, l'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

5. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.

Art. 20
Numerazione per servizi interattivi in fonia

1. I codici 163 e 164 identificano in modo non esclusivo servizi interattivi in fonia.

2. La struttura delle numerazioni 163, 164 è la seguente:

163XY con X = da 0 a 9 e Y = da 2 a 9;

164XY con X = da 0 a 9 e Y = da 0 a 9;

163XYZ con X = da 0 a 9 Y = 0 e 1 e Z = da 0 a 9.

3. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.

4. L'assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

5. Un numero diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di dodici mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

Art. 21
Numerazione per servizi internet

1. Nell'ambito del nuovo piano di numerazione organizzato per servizi sulla base della prima cifra del numero, la prima cifra 7 viene utilizzata, in modo non esclusivo, per la numerazione per servizi internet. I singoli servizi legati all'ambito internet vengono definiti sulla base delle cifre successive.

2. I codici 70X identificano in modo non esclusivo la categoria specifica dei servizi per accesso da reti telefoniche fisse o da reti mobili ad internet ed in particolare l'accesso agli Internet Service Provider, detti nel seguito ISP. Oltre a quelli definiti nel presente articolo, i rimanenti codici 70X sono riservati per altre categorie di servizi internet.

3. Le numerazioni di cui al comma 2 hanno la struttura descritta di seguito:

700 UUUUUUU con U=0/9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad internet con chiamata gratuita, con possibilità di attivazione per singoli distretti;

701 UUUUUUU con U=0/9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

La chiamata viene fatturata dall'operatore di accesso;

702 UUUUUUU con U=0/9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

La fatturazione della chiamata viene svolta dall'operatore a cui è attestato l'ISP e con cui il cliente ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente;

709 UUUUUUU con U=0/9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad internet con tariffazione specifica, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

La fatturazione relativa ai servizi viene svolta dall'operatore/ISP con cui il cliente chiamante ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente.

4. Le condizioni tecniche ed economiche di interconnessione tra operatore di accesso ed operatore assegnatario della numerazione sono stabilite in funzione della localizzazione sul territorio dei punti di interconnessione e sono contenute, laddove applicabili, nell'offerta di interconnessione di riferimento.

5. Le numerazioni per accesso ad internet vengono assegnate agli operatori di cui all'art. 3 della presente delibera per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio devono avere la medesima tariffa.

6. L'operatore, nella richiesta di numerazione di cui al comma 3, può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni.

7. L'assegnazione è, di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi internet ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 22
Identificativi dei punti di segnalazione

1. La rete di segnalazione è strutturata su due livelli funzionali differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa struttura rende possibile una chiara separazione di responsabilità nella gestione della rete di segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani di amministrazione dei codici dei punti di segnalazione separati, uno per il livello nazionale e uno per il livello internazionale. Nel seguito si trattano i piani di amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC International Signalling Point Codes) e nazionale (SPC - Signalling Point Codes).

2. La struttura dei codici dei punti di segnalazione internazionali è definita nella raccomandazione UIT - T Q.708. I gruppi di codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC Signalling Area/Network Code) sono amministrati dall'UIT. Gli 8 codici identificati da ciascun gruppo sono amministrati dalla Autorità. L'Autorità richiede all'UIT i gruppi di codici assicurando una disponibilità adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati sono notificati all'UIT.

3. I codici dei punti nazionali di segnalazione - SPC sono codici binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati dall'Autorità.

4. Nella richiesta di assegnazione il richiedente deve indicare l'impianto e la relativa ubicazione.

5. I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza.

6. La variazione dell'associazione di un punto di segnalazione con un determinato impianto è soggetta a comunicazione all'Autorità, fermo restando quanto previsto al comma 5.

7. L'assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

8. Il periodo di latenza per i codici di punti di segnalazione nazionale ha una durata massima di tre mesi.

Art. 23
Numerazione per altri servizi

1. Sono disponibili, presso l'Autorità, informazioni sulle risorse di numerazione attualmente utilizzate, ma non descritte nel presente articolato.

2. Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel presente articolato, il richiedente presenta all'Autorità una proposta di struttura, la descrizione generale del servizio e le motivazioni di utilizzo.

3. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle risorse di numerazione richieste.

4. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.