CARTA DI NOTO

 

Documento nato dalla collaborazione interdisciplinare tra avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri, criminologi e medici legali dopo il convegno "Abuso sessuale sui minori e processo penale", tenutosi a Noto il 9 Giugno 1996 ed organizzato dalla Prof.ssa de Cataldo Neuburger e dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali:

 

1.      Nell'espletamento delle sue funzioni l'esperto deve utilizzare metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati.

2.      All'esperto non deve essere sottoposto un quesito volto all'accertamento della verità sotto il profilo giudiziario.

3.      In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti dell'esperto devono essere estesi ai membri del contesto familiare, e ove possibile, sociale del minore (compreso il presunto abusante). Ove l'indagine non potesse essere espletata con l'ampiezza sopra indicata, l'esperto deve dare atto dei motivi di tale incompletezza. E' da considerare deontologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore.

4.      L'esperto deve in ogni caso ricorrere alla videoregistrazione, o quanto meno, alla audioregistrazione delle attività svolte, consistenti nell'acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato.

5.      Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare ed esplicitare le varie e alternative ipotesi prospettabili in base all'esame del caso.

6.      Nella comunicazione col minore l'esperto deve: a) garantire che l'incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione; b) evitare in particolare il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto oggetto di indagini.

7.      Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui pu˜ causare al bambino.

8.      L'esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando - in quanto possibile - di caricarlo di responsabilità per quello che riguarda gli eventuali sviluppi del procedimento.

9.      Deve tenersi conto che la sintomatologia da stress riscontrabile in bambini abusati è in generale rivelata da indicatori psico-comportamentali aspecifici, che in questo caso possono rappresentare risposte a stress diversi quali, per esempio, quelli dovuti a conflitti o disagi intrafamiliari.

10.    I ruoli degli esperti nel procedimento penale, e dello psicoterapeuta o psicoriabilitatore, sono incompatibili.

11.    L'assistenza psicologica in giudizio al minore sarà affidata ad operatore specializzato e si svolgerà in tutte le fasi e presso tutte le sedi giudiziarie in cui il caso di abuso è trattato.

12.    L'assistenza psicologica prevista dall'art. 609 decies c.p. deve essere svolta da persona diversa dal consulente e non deve interferire in alcun modo con l'attività dell'esperto. L'assistente psicologico non potrà esprimere valutazioni sull'attendibilità del minore assistito.

13.    Gli esperti consigliano vivamente che, ove possibile, le dichiarazioni del minore vengano, fin dal primo momento, raccolte e opportunamente documentate (mediante fono o videoregistrazione) dalla polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero, con l'ausilio di esperti e comunque tenendo presente i principi contenuti in questa carta. Auspicano inoltre che, in analogia con quanto avviene per i componenti delle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica per i minorenni, vengano istituiti, dalle forze di polizia, organismi in aggiornamento professionale permanente per l'intervento nei casi di abuso sessuale sui minori.