(adottata dal comitato dei ministri il 13 febbraio 1997)
(Traduzione non ufficiale)
Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15 (b)
dello Statuto del Consiglio d'Europa,
Considerando che, scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare
una unione più stretta fra i suoi membri;
Richiamando i principi generali relativi alla protezione dei dati
dalla Convenzione per la protezione delle persone in materia di
trattamento automatizzato dei dati personali (Serie dei trattati
europei, n° 108) ed, in particolare l'articolo 6 che dichiara
che i dati personali relativi alla salute non possono essere trattati
automaticamente a meno che il diritto interno non preveda garanzie
appropriate;
Cosciente del fatto che sono sempre più diffusi i sistemi
informativi per il trattamento automatizzato di dati sanitari
è sempre più, non soltanto per le cure mediche,
la ricerca medica, la gestione ospedaliera e la salute pubblica,
ma anche al di fuori dei settori delle cure della salute;
Convinto dell'importanza che riveste per la salute della persona
e dei suoi parenti la disponibilità di dati sanitari integri
e di qualità;
Cosciente del fatto che il progresso della scienza medica dipende
in gran parte dalla disponibilità di dati sanitari personali
degli individui;
Persuaso che è auspicabile regolamentare la raccolta ed
il trattamento dei dati sanitari, garantire il carattere riservato
e la sicurezza dei dati a carattere personale relativi alla salute
e vigilare affinchè ne sia fatto un uso rispettoso dei
diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo, in
particolare del diritto alla vita privata;
Cosciente del fatto che i progressi compiuti dalla scienza medica
e gli sviluppi intervenuti nella tecnologia dell'informazione
dopo il 1981 richiedono la revisione di numerose disposizioni
della Raccomandazione n. R (81) 1 relative alla regolamentazione
applicabile alle banche di dati sanitari automatizzate,
Raccomanda ai Governi degli Stati membri:
- di fare in modo che i principi contenuti nell'allegato alla
presente raccomandazione si riflettano nel loro diritto e nella
loro normativa;
- di assicurare una larga diffusione ai principi contenuti nell'allegato
alla presente raccomandazione tra le persone che raccolgono e
trattano dati sanitari a titolo professionale;
Decide che la presente raccomandazione sostituisce la Raccomandazione
n. R (81) 1 relativa alla regolamentazione applicabile alle banche
dati sanitari automatizzate.
ALLEGATO ALLA RACCOMANDAZIONE N. R (97) 5
1. Definizioni
Ai fini della presente raccomandazione:
- l'espressione "dati a carattere personale" significa
tutte le informazioni che riguardano una persona fisica identificata
o identificabile. Una persona fisica non è considerata
identificabile se l'attività per la sua identificazione
richiede tempi e interventi irragionevoli. Quando una persona
non è identificabile, i dati sono dichiarati anonimi;
- l'espressione "dati sanitari" si riferisce a tutti
i dati a carattere personale relativi alla salute di una persona.
Si riferisce egualmente ai dati aventi un collegamento stretto
e manifesto con la salute così come i dati genetici;
- l'espressione "dati genetici" si riferisce a tutti
i dati, di qualunque tipo, che riguardano i caratteri ereditari
di un individuo o che sono in rapporto con quei caratteri che
formano il patrimonio di un gruppo di individui affini.
Essa si riferisce egualmente a tutti i dati di base circa lo scambio
di tutte le informazioni genetiche (geni) che riguardano un individuo
o una linea genetica, in rapporto con gli aspetti, di qualsiasi
tipo, della salute o di una malattia, che possano costituire o
meno un carattere identificabile.
La linea genetica è costituita di similitudini genetiche
risultanti da una procreazione e condivisi da due o più
individui.
2. Campo di applicazione
2.1. La presente raccomandazione è applicabile alla raccolta
e al trattamento automatizzato di dati sanitari, a meno che il
diritto interno, in un contesto specifico fuori del campo di cura
della salute, non preveda altre garanzie appropriate.
2.2 Uno Stato membro può estendere i principi enunciati
dalla presente raccomandazione ai dati sanitari che non sono oggetto
di trattamento automatizzato.
3. Rispetto della vita privata
3.1. Il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
in particolare il diritto alla vita privata, deve essere garantito
sia nella raccolta che nel trattamento dei dati sanitari.
3.2. I dati sanitari non possono essere raccolti e trattati se
non conformemente ad appropriate garanzie che debbono essere previste
dal diritto interno.
Di regola, la raccolta ed il trattamento di dati sanitari non
debbono essere effettuati se non da professionisti della sanità
o da persone o organismi che operano per conto di operatori sanitari.
Le persone o gli organismi che agiscono per conto di operatori
sanitari e che raccolgono e trattano dati sanitari devono osservare
obbligatoriamente le stesse regole di riservatezza proprie dei
professionisti della sanità o a regole di riservatezza
comparabili.
I responsabili dell'archiviazione che non siano operatori sanitari
non dovranno raccogliere e trattare dati sanitari se non nel rispetto,
sia di regole di riservatezza comparabili con quelle di un operatore
sanitario, sia di garanzie di pari efficacia previste dal diritto
interno.
4. Raccolta e trattamento di dati sanitari
4.1. La raccolta e il trattamento di dati sanitari deve essere
effettuato con mezzi leciti e leali, e soltanto per finalità
determinate.
4.2. Di regola, i dati sanitari debbono essere raccolti direttamente
presso la persona interessata. Essi non possono essere raccolti
da altre fonti se non rispettando i principi 4, 6 e 7 della presente
raccomandazione, ed a condizione che questo sia necessario per
realizzare la finalità del trattamento o che la persona
interessata non sia in condizione di fornire i dati.
4.3. I dati sanitari possono essere raccolti e trattati:
a. se la legge lo permette:
i. a fini di salute pubblica; o
ii. con riserva del principio 4.8, a fini di prevenzione di un
pericolo concreto o per la repressione di una determinata infrazione
penale; o
iii. a fini di altro importante interesse pubblico; o
b. nei limiti fissati dalla legge:
i. a fini di medicina preventiva, o a fini diagnostici o terapeutici
nei riguardi della persona interessata o di un parente della linea
genetica; o
ii. a fini di salvaguardia di interessi vitali della persona interessata
o di una terza persona; o
iii. a fini di rispetto di una obbligazione contrattuale specifica;
o
iv. a fini della verifica, dell'esercizio o della difesa di un
diritto di legge;
c. se la persona interessata o suo rappresentante legale, o una
autorità, o persone o situazioni previste dalla legge lo
consentano, per una o più finalità ed in quanto
il diritto interno non lo vieti.
4.4 Quando i dati sanitari siano stati raccolti per fini di medicina
preventiva, o per fini diagnostici e terapeutici nei riguardi
della persona interessata o di un parente nella linea genetica,
essi possono anche essere trattati a fini di gestione di una struttura
sanitaria nell'interesse del paziente, solo nel caso in cui la
gestione del servizio sia fornita direttamente dall'operatore
sanitario che ha raccolto i dati, o quando i dati siano comunicati
nel rispetto delle disposizioni di cui ai principi 7.2 e 7.3.
Diritti del nascituro
4.5. i dati sanitari relativi al nascituro devono essere considerati
come dati a carattere personale e godere di una protezione comparabile
con quella dei dati sanitari di un minorenne.
4.6. Salvo che il diritto interno disponga diversamente il genitore
può agire in sua vece, in qualità di persona autorizzata
giuridicamente e in quanto persona interessata.
Dati genetici
4.7. I dati genetici raccolti e trattati a fini di prevenzione,
di diagnostica, o a fini terapeutici nei riguardi della persona
interessata o per ricerca scientifica non dovranno essere utilizzati
se non per quel fine o per consentire alla persona interessata
di prendere una decisione libera e chiara a quel proposito.
4.8. Il trattamento di dati genetici per le necessità di
un procedimento giudiziario o di un procedimento penale dovrà
essere oggetto di una legge specifica che offra garanzie appropriate.
I dati dovranno servire esclusivamente a verificare l'esistenza
di un collegamento genetico ai fini della raccolta delle prove,
della prevenzione di un concreto pericolo o della repressione
di una specifica infrazione penale. In nessun caso essi dovranno
essere usati per individuare altre informazioni che possano essere
collegate geneticamente.
4.9. La raccolta e il trattamento di dati genetici per fini diversi
da quelli previsti dai punti 4.7 e 4.8, per principio, dovranno
essere, permessi unicamente per ragioni di salute ed in particolare
per evitare ogni serio pregiudizio alla salute della persona interessata
o di un terzo.
Tuttavia, la raccolta e il trattamento di dati genetici allo
scpo di individuare malattie può essere permesso in caso
di interesse superiore e a condizione che esistano appropriate
garanzie definite per legge.
5. Informazione della persona interessata
5.1. La persona interessata deve essere informata dei seguenti
elementi:
a. l'esistenza di un archivio contenente i suoi dati sanitari
e la categoria di dati raccolti o da raccogliere
b. la, o le finalità per le quali i suoi dati sono o saranno
trattati;
c. all'occorrenza, le persone o gli organismi presso i quali sono
o saranno raccolti;
d. a quali persone o organismi e per quali obiettivi, possono
essere comunicati:
e. all'occorrenza, la possibilità per la persona interessata
di rifiutare il consenso, di ritirarlo, e le conseguenze di tale
ritrattazione;
f. l'identità del responsabile dell'archiviazione ed, occorrendo,
di un suo rappresentante, così come delle condizioni per
esercitare il diritto di accesso e di rettifica.
5.2. La persona interessata dovrà essere informata al più
tardi al momento della raccolta. Tuttavia, nel caso in cui i dati
non siano raccolti dalla persona interessata, egli dovrà
essere informato della raccolta il più rapidamente possibile
ed in modo appropriato, degli elementi evidenziati al punto 5.1,
a meno che questo non sia manifestamente irragionevole o irrealizzabile,
o se la persona interessata abbia già ricevuta l'informazione.
5.3. L'informazione della persona interessata deve essere appropriata
e adatta alle circostanze. Ciascuna persona interessata dovrà,
di preferenza, essere informata individualmente.
5.4. Prima che sia effettuata un'analisi genetica, la persona
interessata dovrà essere informata degli obiettivi dell'analisi
e dell'eventualità di scoperte inattese.
Soggetti giuridicamente incapaci
5.5. Se la persona interessata è una persona giuridicamente
incapace e non in grado di autodeterminarsi liberamente, e se
il diritto interno permette di agire in suo nome, l'informazione
dovrà essere data alla persona che possa agire legalmente
nell'interesse della persona interessata.
Se è in grado di comprendere, la persona giuridicamente
incapace dovrà essere informata in anticipo che i dati
che la riguardano saranno raccolti e trattati.
Deroghe
5.6. Possono essere fatte deroghe ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 nei
seguenti casi:
a. l'informazione della persona interessata può essere
limitata, se la deroga è prevista per legge e costituisce
una misura necessaria in una società democratica:
i. per prevenire un pericolo concreto o reprimere una infrazione
penale;
ii. per ragioni di salute pubblica;
iii. a protezione della persona interessata e dei diritti e libertà
altrui;
b. in caso di urgenza medica, i dati considerati come essere necessari
al trattamento sanitario possono essere raccolti prima dell'informativa.
6. Consenso
6.1 Quando la persona interessata sia chiamata a dare il suo consenso,
questo dovrà essere libero, espresso e chiaro.
6.2. I risultati di ogni analisi genetica dovranno essere formulati
nei limiti degli obiettivi della consulenza medica, della diagnosi
o del trattamento per il quale è stato ottenuto il consenso.
6.3. Quando si prevede di trattare dati sanitari riguardanti una
persona giuridicamente incapace che non sia in grado di autodeterminarsi
liberamente, e quando il diritto interno non consente alla persona
interessata di agire in suo proprio nome, è necessario
il consenso della persona che possa agire legalmente in nome della
persona interessata, o di una autorità, o di persone o
situazioni previste dalla legge.
Se, conformemente al punto 5.5 di cui sopra, la persona giuridicamente
incapace è stata informata dell'intenzione di raccogliere
o di trattare i suoi dati sanitari, i suoi desiderata dovranno
essere presi in considerazione, a meno che non sia vietato dal
diritto interno.
7. Comunicazione
7.1. I dati sanitari non debbono essere comunicati, se non alle
condizioni enumerate nel quadro del presente paragrafo e del paragrafo
n. 12.
7.2. In particolare, a meno che il diritto interno non preveda
altre garanzie specifiche, la comunicazione dei dati sanitari
non può avvenire se non nei casi in cui il destinatario
sia obbligato ad osservare le stesse regole di riservatezza proprie
degli operatori sanitari o aregole di riservatezza comparabili,
e, comunque, soltanto nel rispetto delle disposizioni di questa
raccomandazione.
7.3. I dati sanitari possono essere comunicati se sono pertinenti
e:
a. se la comunicazione è prevista per legge e costituisce
una misura necessaria in una società democratica ai fini:
i. della salute pubblica; o
ii. della prevenzione di un concreto pericolo o per la repressione
di una determinata infrazione penale; o
iii. di un altro importante interesse pubblico; o
iv. della protezione dei diritti e delle libertà altrui;
o
b. se la legge autorizza la comunicazione ai fini:
i. della protezione delle persone interessate o di un affine della
linea genetica; o
ii. della salvaguardia degli interessi vitali della persona interessata
o di una terza persona; o
iii. del rispetto di specifiche obbligazioni contrattuali; o
iv. della constatazione, dell'esercizio della difesa di un diritto
giuridico; o
c. se la persona interessata o il suo rappresentante legale, o
una autorità, o persone o situazioni previste dalla legge
abbiano consentito per una o più finalità e purché
il diritto interno non lo vieti;
d. a meno che la persona interessata o il suo rappresentante legale,
o una autorità, o persone o situazioni previste dalla
legge non si siano opposti espressamente quando la comunicazione
non sia obbligatoria, se i dati sono stati raccolti in un contesto
diagnostico o terapeutico preventivo scelto liberamente, e se
la finalità della comunicazione non è incompatibile
con la finalità del trattamento per il quale questi dati
sono stati raccolti, in particolare al fine di assicurare la salute
del paziente o la gestione di un servizio di sanità prestato
nell'interesse del paziente.
8. Diritti della persona interessata
Diritto di accesso e di rettifica
8.1. Tutte le persone devono poter accedere ai dati sanitari che
le riguardano, sia direttamente, sia per il tramite di un operatore
sanitario, o, se lo permette il diritto interno, per l'intermediazione
di una persona da lei designata.
Le informazioni devono essere accessibili in forma comprensibile.
8.2. L'accesso ai dati sanitari può essere rifiutato, limitato
o differito, soltanto se la legge lo prevede, e:
a. se questo costituisce una misura necessaria in una società
democratica alla protezione della sicurezza dello stato, alla
sicurezza pubblica o alla repressione delle infrazioni penali;
o
b. se la conoscenza di queste informazioni è suscettibile
di causare un pericolo grave alla salute della persona interessata;
o
c. se l'informazione sulla persona interessata rivela anche informazioni
su terzi, o, per quanto riguarda i dati genetici, se queste informazioni
sono suscettibili di portare un danno grave a parenti, consanguinei
o uterini, o a una persona avente un legame diretto con questa
linea genetica; o
d. se i dati sono utilizzati per fini statistici o ricerche scientifiche
quando non esistano rischi manifesti di pericolo per la vita privata
di persone interessate, in particolare per il fatto che i dati
non sono utilizzati per decisioni o misure relative ad una persona
determinata.
8.3. La persona interessata può richiedere la rettifica
dei dati errati che la riguardano e, in caso di rifiuto, deve
poter fare ricorso.
Scoperte inattese
8.4. La persona sottoposta ad una analisi genetica dovrà
essere informata delle scoperte impreviste se le condizioni seguenti
sono state soddisfatte:
a. il diritto interno non vieta una tale informazione;
b. la persona ha fatto richiesta esplicita di questa informazione;
c. l'informazione non è suscettibile di causare un danno
grave:
i. alla salute della persona; o
ii. ad un parente consanguineo o uterino della persona, ad un
membro della sua famiglia sociale o ad una persona avente un legame
diretto con la linea genetica della persona, a meno che il diritto
interno non preveda altre garanzie appropriate.
Con riserva del comma a., la persona dovrà ugualmente
essere informata, se queste scoperte rivestono per lei un'importanza
terapeutica o preventiva diretta.
9. Sicurezza
9.1. Appropriate misure tecniche e di organizzazione devono essere
prese per la protezione dei dati a carattere personale trattati
conformemente alla presente raccomandazione contro la distruzione
-accidentale o illecita- e la perdita accidentale, così
come contro l'accesso, la modificazione, la comunicazione o ogni
altra forma di trattamento non autorizzati.
Queste misure devono assicurare un livello di sicurezza appropriato
tenuto conto, da una parte, dello stato della tecnica e dall'altra,
della natura sensibile dei dati sanitari e della valutazione dei
rischi potenziali.
Queste misure devono essere oggetto di un esame periodico.
9.2. Al fine in particolare di assicurare la riservatezza, l'integrità
e l'esattezza dei dati trattati, così come la protezione
dei pazienti, dovranno essere prese misure appropriate mirando:
a. a impedire ad ogni persona non autorizzata di accedere alle
istallazioni utilizzate per il trattamento dei dati a carattere
personale (controllo all'entrata delle istallazioni);
b. ad impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati,
modificati o sostituiti da una persona non autorizzata (controllo
dei supporti di dati);
c. a impedire l'introduzione non autorizzata di dati nel sistema
informativo, così come, ogni presa di conoscenza, ogni
modificazione o ogni cancellazione non autorizzati di dati a carattere
personale memorizzati (controllo della memoria);
d. ad impedire che sistemi di trattamento automatizzato di dati
possano essere utilizzati da persone non autorizzate con l'aiuto
di installazioni di trasmissione dati (controllo dell'utilizzazione);
e. in funzione, da una parte, dell'accesso selettivo ai dati e,
dall'altra, della sicurezza dei dati sanitari, di assicurare che,
come regola generale, il loro trattamento sia concepito in modo
da permettere il trattamento separato:
- degli identificativi e dei dati relativi all'identità
delle persone;
- dei dati amministrativi;
- dei dati medici sanitari;
- dei dati sociali;
- dei dati genetici (controllo d'accesso);
f. a garantire che possa essere verificato e constatato a quali
persone o a quali organismi di dati a carattere personale possano
essere comunicati da installazioni di trasmissione dati (controllo
della comunicazione);
g. a garantire che possa essere verificato e costatato a posteriori
chi abbia avuto accesso al sistema e quali dati a carattere personale
siano stati introdotti nel sistema di informazione, in un certo
momento e da quale persona (controllo dell'introduzione);
h. a impedire che, al momento della comunicazione di dati a carattere
personale, così come nel momento del trasporto di supporti
di dati, i dati possano essere letti, copiati, modificati, o cancellati
in modo non autorizzato (controllo del trasporto);
i. a salvaguardare i dati dalla costituzione di copie di sicurezza
(controllo di disponibilità).
9.3. I responsabili degli archivi sanitari dovranno, conformemente
al diritto interno, stabilire un regolamento interno appropriato
nel rispetto dei principi pertinenti della presente raccomandazione.
9.4. Se necessario, i responsabili degli archivi che trattano
dati sanitari dovranno designare una persona indipendente responsabile
della sicurezza dei sistemi informativi e della protezione dei
dati, e competente per dare consigli in materia.
10. Conservazione
10.1. Come regola generale, i dati sanitari non devono essere
conservati che per la durata necessaria per raggiungere lo scopo
per il quale essi sono stati raccolti e trattati.
10.2. Quando la conservazione di dati sanitari che non sono più
utilizzati per lo scopo originario si rivela necessaria nell'interesse
legittimo della salute pubblica, della scienza medica, del responsabile
del trattamento sanitario o del responsabile dell'archivio, al
fine di permettergli di esercitare o di difendere i suoi diritti
giuridici, o a fini storici o statistici, devono essere prese
disposizioni tecniche per assicurare una corretta conservazione
e sicurezza dei dati tenendo conto della vita privata del paziente.
10.3. Su richiesta della persona interessata, i suoi dati sanitari
dovranno essere cancellati, a meno che essi non siano resi anonimi
o che non vi si oppongano interessi superiori e legittimi ed in
particolare quelli enunciati al punto 10.2, o obbligazioni di
archiviazione.
11. Flussi transfrontalieri
11.1. I principi della presente raccomandazione sono applicabili
ai flussi transfrontalieri di dati sanitari.
11.2. I flussi transfrontalieri di dati sanitari verso uno Stato
che ha ratificato la Convenzione per la protezione delle persone
nei confronti del trattamento automatizzato di dati a carattere
personale, e disponendo di una legislazione che assicura una protezione
dei dati sanitari, perlomeno equivalente, non dovranno essere
sottomessi a condizioni particolari di protezione della riservatezza.
11.3. Quando la protezione di dati sanitari può essere
considerata come essere in armonia con il principio della protezione
equivalente enunciato nella suddetta Convenzione, non dovrà
esservi limitazione ai flussi transfrontalieri dei dati sanitari
verso uno Stato che non ha ratificato la Convenzione, ma che assicura
una protezione conforme ai principi della suddetta Convenzione
e della presente raccomandazione.
11.4. A meno che il diritto interno non disponga diversamente,
i flussi transfrontalieri di dati sanitari verso uno Stato che
non assicura una protezione conforme alla suddetta Convenzione
e alla presente raccomandazione non dovranno in regola generale
avvenire, a meno che:
a. le misure necessarie, ivi comprese quelle di natura contrattuale,
in rispetto dei principi della Convenzione e della presente raccomandazione
non siano state prese e che la persona interessata non abbia la
possibilità di opporsi al trasferimento; o
b. che la persona interessata non abbia dato il suo consenso.
11.5. Salvo in caso d'urgenza o di trasferimento accettato dalla
persona interessata dopo l'informazione, quando i dati sanitari
sono trasferiti da una paese ad un altro, misure appropriate dovranno
essere prese per assicurare la loro protezione, in particolare:
a. il responsabile del trasferimento dovrà indicare al
destinatario le finalità determinate e legittime per le
quali i dati sono stati inizialmente raccolti, così come
le persone o organismi ai quali esse possono essere state comunicate;
b. salvo che il diritto interno disponga altrimenti, il destinatario
dovrà impegnarsi dopo il responsabile del trasferimento
a rispettare le finalità determinate e legittime riconosciute,
e a non comunicare questi dati a persone o organismi diversi da
quelli indicati dal responsabile del trasferimento.
12. Ricerca scientifica
12.1. Nella misura del possibile, i dati sanitari utilizzati a
fini di ricerca scientifica dovranno essere anonimi. Le organizzazioni
professionali e scientifiche, così come le autorità
pubbliche dovranno promuovere lo sviluppo di tecniche e procedure
che assicurino l'anonimato.
12.2. Tuttavia, se l'anonimato deve rendere impossibile un progetto
di ricerca scientifica e se questo progetto deve essere effettuato
per uno scopo legittimo, la ricerca potrà essere fatta
con dati a carattere personale, a condizione che:
a. la persona interessata abbia dato il suo consenso informato
per la, o le finalità della ricerca; o
b. quando la persona interessata e giuridicamente incapace e non
in grado di autodeterminarsi liberamente, e quando il diritto
interno non gli permetta di agire in nome proprio, il suo rappresentante
legale o una autorità, o persone o situazioni previste
dalla legge, abbia dato il suo consenso nel quadro di un progetto
di ricerca legato alla condizione sanitaria o a una malattia della
persona interessata; o
c. la comunicazione di dati a fini di un determinato progetto
di ricerca scientifica per importanti ragioni di interesse pubblico
sia stata autorizzata da uno o più organismi designati
dal diritto interno, ma solamente:
i. se la persona interessata non si è espressamente opposta
alla comunicazione; e
ii. se si rivela irrealizzabile, malgrado sforzi ragionevoli,
il prendere contatto con la persona interessata per raccogliere
il suo consenso; e
iii. se gli interessi del progetto di ricerca giustifichino questa
autorizzazione; o
d. la ricerca scientifica sia prevista dalla legge e che essa
costituisca una misura necessaria per ragioni di salute pubblica.
12.3. Con riserva di norme integrative previste dal diritto interno
gli operatori sanitari abilitati a condurre le loro ricerche mediche,
dovranno poter utilizzare i dati sanitari che essi detengono,
in quanto la persona interessata sia stata informata di questa
facoltà e non si sia opposta.
12.4. Al riguardo di ogni ricerca scientifica fondata su dati
a carattere personale, i problemi incidenti per il rispetto
della Convenzione per la protezione delle persone in riguardo
al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, ivi
compresi quelli di natura etica e scientifica, dovranno ugualmente
essere esaminati alla luce di altri strumenti pertinenti.
12.5. I dati a carattere personale utilizzati a fini di ricerca
scientifica non possono essere pubblicati sotto una forma che
permetta di identificare le persone interessate, a meno che queste
non abbiano dato il loro consenso in vista della pubblicazione
e il diritto interno autorizzi questa pubblicazione.