CONSIGLIO D'EUROPA - COMITATO DEI MINISTRI

RACCOMANDAZIONE N. R (97) 18
DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI
RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RACCOLTI E TRATTATI PER SCOPI STATISTICI
(adottata dal comitato dei ministri il 30 settembre 1997)
(Traduzione non ufficiale)

 

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15 (b) dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Considerando che, scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;

Consapevole della necessità di statistiche affidabili per l'analisi e la conoscenza della società contemporanea da parte dei settori privato e pubblico, così come per la definizione di strategie pratiche di comportamento relative a tutti gli aspetti della vita quotidiana;

Riconoscendo che la produzione di statistiche affidabili dipende in gran parte dalla raccolta di informazioni quanto più possibile analitiche, nonché dal trattamento di tali informazioni con tecniche di elaborazione automatica sempre più efficaci;

Consapevole del fatto che tali informazioni possono riguardare soggetti identificati o identificabili ("dati personali");

Consapevole dell'esigenza di mettere a punto metodologie che consentano di garantire l'anonimato degli interessati;

Tenuto conto delle preoccupazioni evidenziate dalla comunità internazionale degli statistici circa la protezione dei dati personali, e della definizione di raccomandazioni internazionali sulla deontologia della professione;

Considerando, inoltre, i principi di base della statistica ufficiale adottati dalla comunità internazionale nell'ambito delle Nazioni Unite;

Rilevando la crescente definizione di standard giuridici, nazionali e internazionali, sia nel settore della statistica che in quello della protezione dei dati personali;

Riferendosi, nella fattispecie, ai principi generali in materia di protezione dei dati definiti dalla Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali (Strasburgo 1981, ETS n. 108);

Richiamandosi, inoltre, alle deroghe previste a favore delle attività statistiche circa l'esercizio da parte degli interessati di alcuni diritti previsti dalla convenzione;

Rilevando che deroghe di questo tipo sono previste anche in diversi Stati membri nell'ambito della legislazione in vigore o in via di definizione sulla protezione dei dati personali;

Considerando che si dovrebbe giungere a un compromesso fra le esigenze della ricerca e della statistica, da un lato, e la necessaria tutela del singolo, soprattutto nei trattamenti automatizzati di dati personali, dall'altro;

Consapevole dell'esigenza di definire procedure specifiche per contemperare gli interessi delle varie parti in causa;

Consapevole che i progressi compiuti nella metodologia statistica e lo sviluppo avvenuto nelle tecnologie dell'informazione dopo il 1983 hanno reso necessario rivedere varie parti della Raccomandazione R (83)10 sulla protezione dei dati personali utilizzati per scopi di ricerca scientifica e di statistica;


Raccomanda ai Governi degli Stati membri:

    1. di prendere misure atte ad assicurare che i principi contenuti nell'Appendice alla presente raccomandazione siano riportati nella legislazione e nelle norme nazionali;

    2. di garantire un'ampia diffusione dei principi contenuti nell'Appendice alla presente raccomandazione fra i singoli, le pubbliche autorità e gli enti che partecipano alla raccolta e al trattamento di dati personali per scopi statistici, sia nel settore pubblico che privato, così come fra le autorità garanti della protezione dei dati personali;

    3. di invitare i singoli, le pubbliche autorità e gli enti di cui sopra, ove non vi abbiano già provveduto, a introdurre codici deontologici basati sull'Appendice alla presente raccomandazione;

Decide che la presente Raccomandazione sostituisca la Raccomandazione n. R (83)10 sulla protezione dei dati personali utilizzati per scopi di ricerca scientifica e di statistica, nella parte in cui quest'ultima Raccomandazione tratta della raccolta e del trattamento automatizzato di dati personali per scopi statistici.


ALLEGATO ALLA RACCOMANDAZIONE N. R (97)18


1. Definizioni

Ai fini della presente Raccomandazione:
    - per "dati personali" si intende ogni informazione relativa ad una persona identificata o identificabile ("interessato"). Una persona non si considera "identificabile" se tale identificazione richiede tempi e risorse umane irragionevoli. Qualora una persona non sia identificabile, i dati vengono detti anonimi;
    - per "dati identificativi" si intendono quei dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato e sono necessari per la raccolta, la verifica e il confronto dei dati, ma non vengono successivamente utilizzati per ricavare risultati statistici;
    - per "dati sensibili" si intendono i dati personali che rivelino l'origine razziale, le opinioni politiche, religiose o di altra natura, nonché i dati personali relativi alla salute, alla vita sessuale o a condanne penali, ed altri dati definiti sensibili dalla legislazione interna;
    - per "trattamento" si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, effettuate in tutto o in parte con l'aiuto di procedimenti automatizzati e applicate a dati personali, quali la registrazione, la conservazione, l'adattamento o l'alterazione, l'estrazione, la consultazione, l'utilizzazione, la comunicazione, la comparazione o l'interconnessione e la cancellazione o distruzione;
    - "comunicazione" si riferisce all'atto di rendere dati personali accessibili a terzi, indipendentemente dallo strumento o dai supporti utilizzati;
    - "per scopi statistici" si riferisce a qualsiasi operazione di raccolta e trattamento di dati personali necessari per indagini statistiche o per la produzione di risultati statistici.
    Tali operazioni escludono qualsiasi utilizzo delle informazioni ottenute per prendere decisioni o provvedimenti relativi a un determinato individuo;
    - per "risultati statistici" si intendono informazioni ottenute attraverso il trattamento di dati personali per caratterizzare un fenomeno collettivo in rapporto ad una popolazione presa in esame;
    - per "titolare" si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica o qualsiasi altro ente che, da solo o in collaborazione con altri, definisce le finalità e gli strumenti - e in particolare l'organizzazione - della raccolta e del trattamento di dati personali.

2. Ambito di applicazione

2.1. La presente raccomandazione si applica alla raccolta e al trattamento automatizzato di dati personali per scopi statistici.
Essa si applica anche ai risultati statistici, nella misura in cui essi consentano l'identificazione degli interessati.
2.2. Gli Stati membri sono invitati ad estendere l'applicazione della raccomandazione al trattamento non automatizzato di dati personali per scopi statistici.
2.3. Nessun dato personale deve essere sottoposto a trattamento non automatizzato al fine di evitare le disposizioni della presente raccomandazione.
2.4. Gli Stati membri possono inoltre estendere l'applicazione dei principi stabiliti nella presente raccomandazione alla raccolta ed al trattamento di dati relativi a gruppi di persone, associazioni, fondazioni, società, società per azioni ed ogni altro ente costituito direttamente o indirettamente da persone fisiche, dotato o meno di personalità giuridica.


3. Rispetto della riservatezza

3.1. Si deve garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, e in particolare del diritto alla riservatezza, all'atto della raccolta e del trattamento di dati personali per scopi statistici, e:

    a. qualora tali dati vengano conservati per un utilizzo successivo;

    b. qualora si dia diffusione di risultati statistici;

    c. qualora sia necessario modificare dati personali per meglio garantire la rappresentatività di rilevazioni statistiche ovvero per ragioni di segretezza.

3.2. Chiunque sia a conoscenza di dati personali per il fatto di aver partecipato ad attività statistiche è soggetto al segreto professionale secondo la legislazione o la prassi interne.

3.3. I dati personali raccolti e trattati per scopi statistici devono essere resi anonimi non appena cessino di essere necessari in forma identificabile.


4. Condizioni generali di legittimità della raccolta e del trattamento per scopi statistici.

Scopi

4.1. I dati personali raccolti e trattati per scopi statistici devono servire unicamente a tali scopi.
Non devono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per integrare o correggere archivi contenenti dati personali che siano trattati per scopi non di natura statistica.

4.2. Il trattamento per scopi statistici di dati personali raccolti per scopi non di natura statistica non è incompatibile con la o le finalità per la quale/le quali i dati sono stati inizialmente raccolti purché siano previste adeguate garanzie, finalizzate in particolare ad impedire che i dati vengano utilizzati a sostegno di decisioni o provvedimenti relativi all'interessato.

Legittimità

4.3. La raccolta e il trattamento di dati personali per scopi statistici sono consentiti se:

    a. sono previsti per legge;

    ovvero,

    b. sono consentiti dalla legge, e:

      i. l'interessato o il suo legale rappresentante ha dato il consenso secondo il principio 6;

      ovvero,

      ii. l'interessato è stato informato della raccolta o del trattamento dei propri dati e non vi si è opposto, nella misura in cui il trattamento non riguarda dati sensibili;

      ovvero,

      iii. se le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di replicare a nome e per conto di altri in conformità al principio 6 e nella misura in cui non esista palesemente alcun rischio di violare la riservatezza di tali altri, e in particolare qualora il trattamento non riguardi dati sensibili.
4.4. Al fine di evitare che gli stessi dati vengano raccolti una seconda volta, i dati personali raccolti per scopi non di natura statistica possono essere sottoposti a trattamento anche per scopi statistici qualora ciò risulti necessario:
    a. per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell'esercizio di poteri ufficiali;
    b. per il perseguimento degli interessi legittimi del titolare, a meno che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato prevalgano rispetto a tali interessi.

I dati raccolti per uno scopo statistico possono essere trattati anche per altri scopi statistici nelle circostanze di cui sopra.

4.5. La raccolta su base obbligatoria di dati personali ai fini del loro trattamento per scopi statistici è consentita solo se ciò è previsto dal diritto interno.

4.6. E' consentito effettuare il confronto o l'interconnessione di dati personali o di insiemi di dati personali per scopi statistici se il diritto interno offre garanzie atte ad impedirne il trattamento e la comunicazione per scopi non di natura statistica.

Proporzionalità

4.7. Possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali che sono necessari per il raggiungimento degli scopi statistici.
In particolare, la raccolta e il trattamento di dati identificativi sono consentiti solo se ciò risulta necessario.

Dati sensibili

4.8. Qualora si debba effettuare il trattamento di dati sensibili per scopi statistici, la raccolta di tali dati dovrebbe avvenire in modo da non rendere identificabili gli interessati.
Qualora il trattamento di dati sensibili per specifici e legittimi scopi statistici richieda l'identificazione degli interessati, devono essere previste garanzie adeguate dal diritto interno, fra cui misure specificamente finalizzate a mantenere separati i dati identificativi fin dal momento della raccolta, a meno che ciò risulti manifestamente irragionevole o impraticabile.


5. Informazioni

Raccolta primaria

5.1. Qualora si raccolgano dati personali per scopi statistici, i soggetti presso i quali i dati sono raccolti devono essere informati di quanto segue:

    a. la natura obbligatoria o opzionale della risposta e l'eventuale fondamento giuridico della raccolta;

    b. la o le finalità della raccolta e del trattamento;

    c. nome e qualifica della persona o dell'ente incaricati della raccolta e/o del trattamento;

    d. il fatto che i dati verranno mantenuti segreti e saranno utilizzati esclusivamente per scopi statistici;

    e. la possibilità di ottenere su richiesta informazioni ulteriori.
Su richiesta e/o con le modalità e gli strumenti previsti dal diritto interno, gli interessati devono essere informati anche di quanto segue:
    f. le modalità stabilite per il rifiuto o il ritiro del consenso, in caso di indagini opzionali, e, in caso di indagini obbligatorie, le eventuali sanzioni che ciò comporterebbe;

    g. se del caso, le condizioni per l'esercizio del diritto di accesso e di rettifica;

    h. le categorie di persone o enti ai quali possono essere comunicati i dati personali;

    i. le garanzie atte ad assicurare segretezza e protezione dei dati personali;

    j. le categorie di dati raccolti e sottoposti a trattamento.

5.2. Qualora i dati non siano raccolti direttamente presso gli interessati, questi ultimi devono essere informati dell'esistenza della raccolta a meno che ciò risulti palesemente irragionevole o impraticabile.
Gli interessati devono avere la possibilità di ottenere informazioni adeguate sugli elementi di cui al punto 5.1.

5.3. Le persone presso le quali i dati sono raccolti, indipendentemente dal fatto che esse siano gli interessati o meno, devono essere informate non oltre il momento della raccolta. Natura ed entità delle informazioni devono essere adeguate e adatte alle circostanze.

Qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo legittimo dell'indagine, in rapporto all'argomento o alla natura di quest'ultima, è possibile rimandare la comunicazione della totalità o di parte delle informazioni.
In casi del genere, le informazioni devono essere fornite non appena cessino di esistere i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò risulti palesemente irragionevole o impraticabile.
In tali circostanze, qualora i dati siano stati raccolti presso l'interessato, si dovrebbe fornire l'informazione di cui sopra in un momento successivo.

Raccolta secondaria

5.4. Il trattamento o la comunicazione per scopi statistici di dati personali raccolti per scopi non di natura statistica devono essere adeguatamente pubblicizzati.
Gli interessati devono avere la possibilità di ottenere in modo opportuno le informazioni di cui al punto 5.1., a meno che:

    a. fornire tali informazioni sia impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato;

    ovvero,

    b. il trattamento o la comunicazione dei dati per scopi statistici siano previsti espressamente dal diritto interno.

Nei casi di cui ai punti a. e b. devono essere previste adeguate garanzie.

Incapacità giuridica

5.5. In caso di incapacità giuridica dell'interessato, il quale non sia in grado di decidere liberamente, e qualora il diritto interno non consenta all'interessato di agire per proprio conto, le informazioni devono essere fornite alla persona cui viene riconosciuto giuridicamente il diritto di agire nell'interesse dell'incapace.
Se un incapace è in grado di comprendere, dovrebbe ricevere le informazioni di cui sopra prima della raccolta o del trattamento dei dati che lo riguardano.


6. Consenso

6.1. Qualora sia richiesto il consenso dell'interessato, esso deve essere libero, informato e inequivocabile.
L'interessato deve avere la possibilità di ritirare il proprio consenso ad una singola indagine, nella misura in cui i dati identificativi non siano stati separati dagli altri oggetto della raccolta, così come previsto dal Principio 8, ovvero di sospendere in ogni momento e in modo non retroattivo la propria collaborazione ad un'indagine condotta lungo un determinato arco di tempo.

6.2. Qualora sia necessario il consenso dell'interessato per la raccolta o il trattamento di dati sensibili, esso deve essere esplicito, libero ed informato.
L'obiettivo legittimo dell'indagine non può far venire meno l'obbligo di ottenere tale consenso, salva l'esistenza di un interesse pubblico rilevante che giustifichi tale eccezione.

6.3. Qualora si intenda procedere al trattamento per scopi statistici dei dati personali di un soggetto giuridicamente incapace che non sia in grado di decidere liberamente, e il diritto interno non consenta all'interessato di agire per proprio conto, occorre avere il consenso della persona cui viene riconosciuto giuridicamente il diritto di agire nell'interesse dell'incapace ovvero quello di un'autorità, una persona fisica o un ente previsti dalla legge.
Se, ai sensi del Principio 5.5., un soggetto giuridicamente incapace è stato informato dell'intenzione di procedere alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, si dovrebbe tener conto dei suoi desideri - salvo diversa disposizione del diritto interno.

6.4. Il rifiuto di rispondere non deve essere penalizzato, salva l'esistenza di sanzioni previste dal diritto interno.


7. Diritto di accesso e di rettifica

7.1. Chiunque può ottenere i dati personali che lo riguardano dei quali è in possesso il titolare e, se del caso, farli correggere.

7.2. Tuttavia, se non sussiste manifestamente alcun rischio di una violazione della riservatezza dell'interessato, tale diritto può essere limitato in conformità al diritto interno purché il trattamento dei dati personali sia effettuato esclusivamente per scopi statistici e siano previste misure specifiche atte ad impedire l'identificazione da parte di terzi sulla base di singoli dati o di risultati statistici.


8. Anonimizzazione dei dati

8.1. I dati personali raccolti per scopi statistici devono essere resi anonimi subito dopo la conclusione delle operazioni di raccolta, verifica o confronto, a meno che:

    a. i dati identificativi continuino ad essere necessari per scopi statistici e siano state adottate le misure di cui al punto 10.1;

    ovvero,

    b. la natura stessa del trattamento statistico imponga di dare inizio ad altre operazioni di trattamento prima di rendere anonimi i dati, nella misura in cui siano in atto le garanzie di cui ai punti 15.1-15.3 .

9. Raccolta primaria di dati personali per scopi statistici

9.1. La raccolta di dati personali deve avvenire in modo corretto, particolarmente per quanto riguarda l'informativa ai singoli e la facoltà di replica di questi ultimi.

9.2. I dati personali devono essere raccolti presso l'interessato ovvero, a seconda della natura dell'indagine, possono essere raccolti presso un suo familiare.
La raccolta di dati personali esclusivamente presso un soggetto diverso dall'interessato o presso un familiare di questi, ovvero presso persone giuridiche quali società o servizi pubblici, è consentita solo se prevista dal diritto interno e con l'osservanza di garanzie adeguate, o se non sussiste manifestamente alcun rischio di violare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

9.3. La raccolta per scopi statistici di dati personali senza interviste dirette non deve comprendere dati identificativi né riconnettersi a dati identificativi, a meno che il diritto interno non preveda garanzie adeguate e:

    a. stabilisca che la raccolta debba comprendere dati identificativi,

    ovvero,

    b. consenta il collegamento fra i dati raccolti e dati identificativi per la definizione di campioni.

9.4. I dati relativi a soggetti che non abbiano risposto ai quesiti posti e che siano pertinenti in rapporto alla pianificazione o allo svolgimento dell'indagine, ovvero le informazioni sui motivi di tale mancata risposta, possono essere utilizzati solo per garantire la rappresentatività dell'indagine stessa.

9.5. Se la raccolta di dati personali richiede l'utilizzo di intervistatori o altre persone che dovranno avere conoscenza diretta delle risposte fornite, occorre particolare attenzione nella selezione di tale personale e nella definizione dell'organizzazione e delle metodiche utilizzate per l'indagine, in modo da garantire il rispetto degli obiettivi dell'indagine stessa, la segretezza dei dati e la tutela della riservatezza.

9.6. Il titolare deve prendere misure adeguate per consentire agli intervistati di accertarsi che il soggetto il quale effettua la raccolta dei dati sia a ciò abilitato.


10. Dati identificativi

10.1. Qualora si raccolgano e si trattino dati identificativi per scopi statistici, tali dati devono essere tenuti distinti e conservati separatamente dagli altri dati personali, a meno che ciò risulti manifestamente irragionevole o impraticabile.

10.2. Tuttavia, è possibile utilizzare dati identificativi al fine di creare un archivio di indirizzi per scopi statistici qualora ciò sia previsto dal diritto interno, se l'interessato ne è stato informato e non vi si è opposto, ovvero se i dati provengono da un archivio accessibile al pubblico.


11. Conservazione dei dati

11.1. I dati personali raccolti e trattati per scopi statistici devono essere distrutti o cancellati una volta che non siano più necessari per tali scopi, a meno che siano stati trasformati in forma anonima o che il diritto interno preveda la loro conservazione per scopi di archivio nel rispetto di garanzie adeguate.

In particolare, i dati identificativi devono essere distrutti o cancellati non appena cessino di essere necessari:

    a. per la raccolta, la verifica e il confronto dei dati,

    ovvero,

    b. per garantire la rappresentatività dell'indagine,

    ovvero,

    c. per ripetere l'indagine sulle stesse persone.

12. Comunicazione

12.1. I dati personali raccolti per scopi statistici non devono essere comunicati per scopi non di natura statistica.

12.2. I dati personali sottoposti a trattamento per uno scopo statistico determinato possono essere comunicati per altri scopi statistici nella misura in cui questi ultimi siano specifici e di durata limitata .

12.3. Salvo l'esistenza di garanzie previste dal diritto interno in materia di comunicazione, ogni comunicazione ai sensi del punto 12.2 deve essere oggetto di un documento in cui si stabiliscano per iscritto i diritti e i doveri delle parti in causa. Qualora tali dati vengano comunicati, il titolare deve, in particolare,:

    a. prevedere che il terzo possa comunicare i dati soltanto con il consenso espresso del titolare in questione;

    b. prevedere che il terzo prenda le misure di sicurezza opportune, ai sensi dei punti da 15.1 a 15.3 della presente raccomandazione;

    c. garantire che la pubblicazione di risultati statistici ottenuti dal terzo sia conforme al punto 14 della presente raccomandazione.

12.4. Inoltre, la comunicazione di dati sensibili è ammessa solo se prevista per legge, ovvero se gli interessati o i rispettivi legali rappresentanti hanno dato il proprio consenso espresso, purché il diritto interno non vieti la prestazione di tale consenso.


13. Flussi di dati transfrontiera

13.1 I principi della presente raccomandazione si applicano alla comunicazione transfrontiera di dati personali per scopi statistici.

13.2 La comunicazione transfrontiera di dati personali per scopi statistici effettuata verso uno Stato che abbia ratificato la Convenzione n. 108 e il cui sistema giuridico offra una protezione almeno equivalente non dovrebbe essere soggetta a condizioni speciali relativamente alla tutela della riservatezza e ai diritti e alle libertà fondamentali delle persone.

13.3 Non dovrebbe sussistere alcun limite alla comunicazione transfrontiera di dati personali per scopi statistici effettuata verso uno Stato che non ha ratificato la Convenzione n. 108, ma garantisce un livello di protezione conforme ai principi di tale Convenzione e della presente raccomandazione.