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CONSIGLIO D'EUROPA - COMITATO DEI MINISTRI
RACCOMANDAZIONE N. R (97) 18
DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI
RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RACCOLTI E TRATTATI PER SCOPI STATISTICI
(adottata dal comitato dei ministri il 30 settembre 1997)
(Traduzione non ufficiale)
Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15 (b)
dello Statuto del Consiglio d'Europa,
Considerando che, scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare
una unione più stretta fra i suoi membri;
Consapevole della necessità di statistiche affidabili per l'analisi e la
conoscenza della società contemporanea da parte dei settori
privato e pubblico, così come per la definizione di strategie pratiche di comportamento relative a tutti gli aspetti della vita quotidiana;
Riconoscendo che la produzione di statistiche affidabili dipende in
gran parte dalla raccolta di informazioni quanto più possibile
analitiche, nonché dal trattamento di tali informazioni con tecniche
di elaborazione automatica sempre più efficaci;
Consapevole del fatto che tali informazioni possono riguardare soggetti
identificati o identificabili ("dati personali");
Consapevole dell'esigenza di mettere a punto metodologie che consentano di
garantire l'anonimato degli interessati;
Tenuto conto delle preoccupazioni evidenziate dalla comunità
internazionale degli statistici circa la protezione dei dati personali, e della definizione di raccomandazioni internazionali sulla deontologia della professione;
Considerando, inoltre, i principi di base della statistica
ufficiale adottati dalla comunità internazionale nell'ambito delle Nazioni Unite;
Rilevando la crescente definizione di standard giuridici, nazionali e
internazionali, sia nel settore della statistica che in quello della
protezione dei dati personali;
Riferendosi, nella fattispecie, ai principi generali in materia di
protezione dei dati definiti dalla Convenzione per la protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali
(Strasburgo 1981, ETS n. 108);
Richiamandosi, inoltre, alle deroghe previste a favore delle attività statistiche circa l'esercizio da parte degli interessati di alcuni diritti previsti dalla convenzione;
Rilevando che deroghe di questo tipo sono previste anche in diversi
Stati membri nell'ambito della legislazione in vigore o in via di
definizione sulla protezione dei dati personali;
Considerando che si dovrebbe giungere a un compromesso fra le esigenze della ricerca e della statistica, da un lato, e la necessaria tutela del singolo, soprattutto nei trattamenti automatizzati di dati personali, dall'altro;
Consapevole dell'esigenza di definire procedure specifiche per
contemperare gli interessi delle varie parti in causa;
Consapevole che i progressi compiuti nella metodologia
statistica e lo sviluppo avvenuto nelle tecnologie
dell'informazione dopo il 1983 hanno reso necessario rivedere varie
parti della Raccomandazione R (83)10 sulla protezione dei dati
personali utilizzati per scopi di ricerca scientifica e di statistica;
Raccomanda ai Governi degli Stati membri:
1. di prendere misure atte ad assicurare che i principi contenuti
nell'Appendice alla presente raccomandazione siano riportati nella
legislazione e nelle norme nazionali;
2. di garantire un'ampia diffusione dei principi contenuti
nell'Appendice alla presente raccomandazione fra i singoli, le
pubbliche autorità e gli enti che partecipano alla raccolta e al
trattamento di dati personali per scopi statistici, sia nel settore
pubblico che privato, così come fra le autorità garanti della
protezione dei dati personali;
3. di invitare i singoli, le pubbliche autorità e gli enti di cui
sopra, ove non vi abbiano già provveduto, a introdurre codici
deontologici basati sull'Appendice alla presente raccomandazione;
Decide che la presente Raccomandazione sostituisca la Raccomandazione
n. R (83)10 sulla protezione dei dati personali utilizzati per scopi
di ricerca scientifica e di statistica, nella parte in cui
quest'ultima Raccomandazione tratta della raccolta e del trattamento
automatizzato di dati personali per scopi statistici.
ALLEGATO ALLA RACCOMANDAZIONE N. R (97)18
1. Definizioni
Ai fini della presente Raccomandazione:
- per "dati personali" si intende ogni informazione relativa ad una
persona identificata o identificabile ("interessato"). Una persona non
si considera "identificabile" se tale identificazione richiede tempi e
risorse umane irragionevoli. Qualora una persona non sia
identificabile, i dati vengono detti anonimi;
- per "dati identificativi" si intendono quei dati personali che
permettono l'identificazione diretta dell'interessato e sono necessari
per la raccolta, la verifica e il confronto dei dati, ma non vengono
successivamente utilizzati per ricavare risultati statistici;
- per "dati sensibili" si intendono i dati personali che rivelino
l'origine razziale, le opinioni politiche, religiose o di altra natura,
nonché i dati personali relativi alla salute, alla vita sessuale o a
condanne penali, ed altri dati definiti sensibili dalla legislazione
interna;
- per "trattamento" si intende qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, effettuate in tutto o in parte con l'aiuto di procedimenti
automatizzati e applicate a dati personali, quali la registrazione, la
conservazione, l'adattamento o l'alterazione, l'estrazione, la
consultazione, l'utilizzazione, la comunicazione, la comparazione o
l'interconnessione e la cancellazione o distruzione;
- "comunicazione" si riferisce all'atto di rendere dati personali
accessibili a terzi, indipendentemente dallo strumento o dai supporti
utilizzati;
- "per scopi statistici" si riferisce a qualsiasi operazione di raccolta
e trattamento di dati personali necessari per indagini statistiche o
per la produzione di risultati statistici. Tali operazioni escludono
qualsiasi utilizzo delle informazioni ottenute per prendere decisioni o
provvedimenti relativi a un determinato individuo;
- per "risultati statistici" si intendono informazioni ottenute
attraverso il trattamento di dati personali per caratterizzare un
fenomeno collettivo in rapporto ad una popolazione presa in esame;
- per "titolare" si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica o qualsiasi altro ente che, da solo o in collaborazione con
altri, definisce le finalità e gli strumenti - e in particolare
l'organizzazione - della raccolta e del trattamento di dati personali.
2. Ambito di applicazione
2.1. La presente raccomandazione si applica alla raccolta e al
trattamento automatizzato di dati personali per scopi statistici.
Essa si applica anche ai risultati statistici, nella misura in cui essi
consentano l'identificazione degli interessati.
2.2. Gli Stati membri sono invitati ad estendere l'applicazione della
raccomandazione al trattamento non automatizzato di dati personali per
scopi statistici.
2.3. Nessun dato personale deve essere sottoposto a trattamento non
automatizzato al fine di evitare le disposizioni della presente
raccomandazione.
2.4. Gli Stati membri possono inoltre estendere l'applicazione dei
principi stabiliti nella presente raccomandazione alla raccolta ed al
trattamento di dati relativi a gruppi di persone, associazioni,
fondazioni, società, società per azioni ed ogni altro ente costituito
direttamente o indirettamente da persone fisiche, dotato o meno di
personalità giuridica.
3. Rispetto della riservatezza
3.1. Si deve garantire il rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, e in particolare del diritto alla riservatezza, all'atto
della raccolta e del trattamento di dati personali per scopi
statistici, e:
a. qualora tali dati vengano conservati per un utilizzo successivo;
b. qualora si dia diffusione di risultati statistici;
c. qualora sia necessario modificare dati personali per meglio
garantire la rappresentatività di rilevazioni statistiche ovvero per ragioni di segretezza.
3.2. Chiunque sia a conoscenza di dati personali per il fatto di aver
partecipato ad attività statistiche è soggetto al segreto professionale
secondo la legislazione o la prassi interne.
3.3. I dati personali raccolti e trattati per scopi statistici devono
essere resi anonimi non appena cessino di essere necessari in forma
identificabile.
4. Condizioni generali di legittimità della raccolta e del trattamento per scopi statistici.
Scopi
4.1. I dati personali raccolti e trattati per scopi statistici devono
servire unicamente a tali scopi. Non devono essere utilizzati per
prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né
per integrare o correggere archivi contenenti dati personali che siano
trattati per scopi non di natura statistica.
4.2. Il trattamento per scopi statistici di dati personali raccolti per
scopi non di natura statistica non è incompatibile con la o le finalità
per la quale/le quali i dati sono stati inizialmente raccolti purché
siano previste adeguate garanzie, finalizzate in particolare ad
impedire che i dati vengano utilizzati a sostegno di decisioni o
provvedimenti relativi all'interessato.
Legittimità
4.3. La raccolta e il trattamento di dati personali per scopi
statistici sono consentiti se:
a. sono previsti per legge;
ovvero,
b. sono consentiti dalla legge, e:
i. l'interessato o il suo legale rappresentante ha dato il consenso
secondo il principio 6;
ovvero,
ii. l'interessato è stato informato della raccolta o del trattamento
dei propri dati e non vi si è opposto, nella misura in cui il
trattamento non riguarda dati sensibili;
ovvero,
iii. se le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine
sono tali da consentire ad un soggetto di replicare a nome e per conto
di altri in conformità al principio 6 e nella misura in cui non esista
palesemente alcun rischio di violare la riservatezza di tali altri, e
in particolare qualora il trattamento non riguardi dati sensibili.
4.4. Al fine di evitare che gli stessi dati vengano raccolti una
seconda volta, i dati personali raccolti per scopi non di natura
statistica possono essere sottoposti a trattamento anche per scopi
statistici qualora ciò risulti necessario:
a. per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o
nell'esercizio di poteri ufficiali;
b. per il perseguimento degli interessi legittimi del titolare, a meno
che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato prevalgano
rispetto a tali interessi.
I dati raccolti per uno scopo statistico possono essere trattati anche
per altri scopi statistici nelle circostanze di cui sopra.
4.5. La raccolta su base obbligatoria di dati personali ai fini del
loro trattamento per scopi statistici è consentita solo se ciò è
previsto dal diritto interno.
4.6. E' consentito effettuare il confronto o l'interconnessione di dati
personali o di insiemi di dati personali per scopi statistici se il
diritto interno offre garanzie atte ad impedirne il trattamento e la
comunicazione per scopi non di natura statistica.
Proporzionalità
4.7. Possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali che
sono necessari per il raggiungimento degli scopi statistici. In
particolare, la raccolta e il trattamento di dati identificativi sono
consentiti solo se ciò risulta necessario.
Dati sensibili
4.8. Qualora si debba effettuare il trattamento di dati sensibili per
scopi statistici, la raccolta di tali dati dovrebbe avvenire in modo da
non rendere identificabili gli interessati.
Qualora il trattamento di dati sensibili per specifici e legittimi
scopi statistici richieda l'identificazione degli interessati, devono
essere previste garanzie adeguate dal diritto interno, fra cui misure
specificamente finalizzate a mantenere separati i dati identificativi
fin dal momento della raccolta, a meno che ciò risulti manifestamente irragionevole o impraticabile.
5. Informazioni
Raccolta primaria
5.1. Qualora si raccolgano dati personali per scopi statistici, i soggetti presso i quali i dati sono raccolti devono essere informati di quanto segue:
a. la natura obbligatoria o opzionale della risposta e l'eventuale fondamento giuridico della raccolta;
b. la o le finalità della raccolta e del trattamento;
c. nome e qualifica della persona o dell'ente incaricati della raccolta e/o del trattamento;
d. il fatto che i dati verranno mantenuti segreti e saranno utilizzati esclusivamente per scopi statistici;
e. la possibilità di ottenere su richiesta informazioni ulteriori.
Su richiesta e/o con le modalità e gli strumenti previsti dal diritto interno, gli interessati devono essere informati anche di quanto segue:
f. le modalità stabilite per il rifiuto o il ritiro del consenso, in caso di indagini opzionali, e, in caso di indagini obbligatorie, le eventuali sanzioni che ciò comporterebbe;
g. se del caso, le condizioni per l'esercizio del diritto di accesso e di rettifica;
h. le categorie di persone o enti ai quali possono essere comunicati i dati personali;
i. le garanzie atte ad assicurare segretezza e protezione dei dati personali;
j. le categorie di dati raccolti e sottoposti a trattamento.
5.2. Qualora i dati non siano raccolti direttamente presso gli
interessati, questi ultimi devono essere informati dell'esistenza della
raccolta a meno che ciò risulti palesemente irragionevole o
impraticabile. Gli interessati devono avere la possibilità di ottenere
informazioni adeguate sugli elementi di cui al punto 5.1.
5.3. Le persone presso le quali i dati sono raccolti, indipendentemente
dal fatto che esse siano gli interessati o meno, devono essere
informate non oltre il momento della raccolta. Natura ed entità delle informazioni devono essere adeguate e adatte alle circostanze.
Qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo
legittimo dell'indagine, in rapporto all'argomento o alla natura di
quest'ultima, è possibile rimandare la comunicazione della totalità o di parte delle informazioni.
In casi del genere, le informazioni devono essere fornite non appena cessino di esistere i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò risulti palesemente irragionevole o impraticabile.
In tali circostanze, qualora i dati siano stati raccolti presso l'interessato, si dovrebbe fornire l'informazione di cui sopra in un momento successivo.
Raccolta secondaria
5.4. Il trattamento o la comunicazione per scopi statistici di dati
personali raccolti per scopi non di natura statistica devono essere
adeguatamente pubblicizzati. Gli interessati devono avere la
possibilità di ottenere in modo opportuno le informazioni di cui al punto 5.1., a meno che:
a. fornire tali informazioni sia impossibile o comporti uno sforzo
sproporzionato;
ovvero,
b. il trattamento o la comunicazione dei dati per scopi statistici
siano previsti espressamente dal diritto interno.
Nei casi di cui ai punti a. e b. devono essere previste adeguate
garanzie.
Incapacità giuridica
5.5. In caso di incapacità giuridica dell'interessato, il quale non sia
in grado di decidere liberamente, e qualora il diritto interno non
consenta all'interessato di agire per proprio conto, le informazioni
devono essere fornite alla persona cui viene riconosciuto
giuridicamente il diritto di agire nell'interesse dell'incapace.
Se un incapace è in grado di comprendere, dovrebbe ricevere le
informazioni di cui sopra prima della raccolta o del trattamento dei
dati che lo riguardano.
6. Consenso
6.1. Qualora sia richiesto il consenso dell'interessato, esso deve
essere libero, informato e inequivocabile.
L'interessato deve avere la possibilità di ritirare il proprio consenso ad una singola indagine, nella misura in cui i dati identificativi non siano stati separati dagli altri oggetto della raccolta, così come previsto dal Principio 8, ovvero di sospendere in ogni momento e in
modo non retroattivo la propria collaborazione ad un'indagine condotta
lungo un determinato arco di tempo.
6.2. Qualora sia necessario il consenso dell'interessato per la
raccolta o il trattamento di dati sensibili, esso deve essere
esplicito, libero ed informato. L'obiettivo legittimo dell'indagine non
può far venire meno l'obbligo di ottenere tale consenso, salva
l'esistenza di un interesse pubblico rilevante che giustifichi tale
eccezione.
6.3. Qualora si intenda procedere al trattamento per scopi statistici
dei dati personali di un soggetto giuridicamente incapace che non sia
in grado di decidere liberamente, e il diritto interno non consenta
all'interessato di agire per proprio conto, occorre avere il consenso
della persona cui viene riconosciuto giuridicamente il diritto di agire
nell'interesse dell'incapace ovvero quello di un'autorità, una persona fisica o un ente previsti dalla legge.
Se, ai sensi del Principio 5.5., un soggetto giuridicamente incapace è stato informato dell'intenzione di procedere alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, si dovrebbe tener
conto dei suoi desideri - salvo diversa disposizione del diritto
interno.
6.4. Il rifiuto di rispondere non deve essere penalizzato, salva
l'esistenza di sanzioni previste dal diritto interno.
7. Diritto di accesso e di rettifica
7.1. Chiunque può ottenere i dati personali che lo riguardano dei quali è in possesso il titolare e, se del caso, farli correggere.
7.2. Tuttavia, se non sussiste manifestamente alcun rischio di una
violazione della riservatezza dell'interessato, tale diritto può essere limitato in conformità al diritto interno purché il trattamento dei dati personali sia effettuato esclusivamente per scopi statistici e siano previste misure specifiche atte ad impedire l'identificazione da parte di terzi sulla base di singoli dati o di risultati statistici.
8. Anonimizzazione dei dati
8.1. I dati personali raccolti per scopi statistici devono essere resi
anonimi subito dopo la conclusione delle operazioni di raccolta,
verifica o confronto, a meno che:
a. i dati identificativi continuino ad essere necessari per scopi
statistici e siano state adottate le misure di cui al punto 10.1;
ovvero,
b. la natura stessa del trattamento statistico imponga di dare inizio
ad altre operazioni di trattamento prima di rendere anonimi i dati,
nella misura in cui siano in atto le garanzie di cui ai punti 15.1-15.3 .
9. Raccolta primaria di dati personali per scopi statistici
9.1. La raccolta di dati personali deve avvenire in modo corretto,
particolarmente per quanto riguarda l'informativa ai singoli e la
facoltà di replica di questi ultimi.
9.2. I dati personali devono essere raccolti presso l'interessato
ovvero, a seconda della natura dell'indagine, possono essere raccolti
presso un suo familiare. La raccolta di dati personali esclusivamente
presso un soggetto diverso dall'interessato o presso un familiare di
questi, ovvero presso persone giuridiche quali società o servizi
pubblici, è consentita solo se prevista dal diritto interno e con
l'osservanza di garanzie adeguate, o se non sussiste manifestamente
alcun rischio di violare i diritti e le libertà fondamentali degli
interessati.
9.3. La raccolta per scopi statistici di dati personali senza
interviste dirette non deve comprendere dati identificativi né
riconnettersi a dati identificativi, a meno che il diritto interno non
preveda garanzie adeguate e:
a. stabilisca che la raccolta debba comprendere dati identificativi,
ovvero,
b. consenta il collegamento fra i dati raccolti e dati identificativi
per la definizione di campioni.
9.4. I dati relativi a soggetti che non abbiano risposto ai quesiti
posti e che siano pertinenti in rapporto alla pianificazione o allo
svolgimento dell'indagine, ovvero le informazioni sui motivi di tale
mancata risposta, possono essere utilizzati solo per garantire la
rappresentatività dell'indagine stessa.
9.5. Se la raccolta di dati personali richiede l'utilizzo di
intervistatori o altre persone che dovranno avere conoscenza diretta
delle risposte fornite, occorre particolare attenzione nella selezione
di tale personale e nella definizione dell'organizzazione e delle
metodiche utilizzate per l'indagine, in modo da garantire il rispetto
degli obiettivi dell'indagine stessa, la segretezza dei dati e la
tutela della riservatezza.
9.6. Il titolare deve prendere misure adeguate per consentire agli
intervistati di accertarsi che il soggetto il quale effettua la
raccolta dei dati sia a ciò abilitato.
10. Dati identificativi
10.1. Qualora si raccolgano e si trattino dati identificativi per scopi
statistici, tali dati devono essere tenuti distinti e conservati
separatamente dagli altri dati personali, a meno che ciò risulti
manifestamente irragionevole o impraticabile.
10.2. Tuttavia, è possibile utilizzare dati identificativi al fine di
creare un archivio di indirizzi per scopi statistici qualora ciò sia
previsto dal diritto interno, se l'interessato ne è stato informato e
non vi si è opposto, ovvero se i dati provengono da un archivio
accessibile al pubblico.
11. Conservazione dei dati
11.1. I dati personali raccolti e trattati per scopi statistici devono
essere distrutti o cancellati una volta che non siano più necessari per tali scopi, a meno che siano stati trasformati in forma anonima o che
il diritto interno preveda la loro conservazione per scopi di archivio
nel rispetto di garanzie adeguate.
In particolare, i dati identificativi devono essere distrutti o
cancellati non appena cessino di essere necessari:
a. per la raccolta, la verifica e il confronto dei dati,
ovvero,
b. per garantire la rappresentatività dell'indagine,
ovvero,
c. per ripetere l'indagine sulle stesse persone.
12. Comunicazione
12.1. I dati personali raccolti per scopi statistici non devono essere
comunicati per scopi non di natura statistica.
12.2. I dati personali sottoposti a trattamento per uno scopo
statistico determinato possono essere comunicati per altri scopi
statistici nella misura in cui questi ultimi siano specifici e di
durata limitata .
12.3. Salvo l'esistenza di garanzie previste dal diritto interno in
materia di comunicazione, ogni comunicazione ai sensi del punto 12.2
deve essere oggetto di un documento in cui si stabiliscano per iscritto
i diritti e i doveri delle parti in causa. Qualora tali dati vengano
comunicati, il titolare deve, in particolare,:
a. prevedere che il terzo possa comunicare i dati soltanto con il
consenso espresso del titolare in questione;
b. prevedere che il terzo prenda le misure di sicurezza opportune, ai
sensi dei punti da 15.1 a 15.3 della presente raccomandazione;
c. garantire che la pubblicazione di risultati statistici ottenuti dal
terzo sia conforme al punto 14 della presente raccomandazione.
12.4. Inoltre, la comunicazione di dati sensibili è ammessa solo se prevista per legge, ovvero se gli interessati o i rispettivi legali
rappresentanti hanno dato il proprio consenso espresso, purché il diritto interno non vieti la prestazione di tale consenso.
13. Flussi di dati transfrontiera
13.1 I principi della presente raccomandazione si applicano alla
comunicazione transfrontiera di dati personali per scopi statistici.
13.2 La comunicazione transfrontiera di dati personali per scopi
statistici effettuata verso uno Stato che abbia ratificato la
Convenzione n. 108 e il cui sistema giuridico offra una protezione
almeno equivalente non dovrebbe essere soggetta a condizioni speciali
relativamente alla tutela della riservatezza e ai diritti e alle
libertà fondamentali delle persone.
13.3 Non dovrebbe sussistere alcun limite alla comunicazione
transfrontiera di dati personali per scopi statistici effettuata verso
uno Stato che non ha ratificato la Convenzione n. 108, ma garantisce un
livello di protezione conforme ai principi di tale Convenzione e della
presente raccomandazione.
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