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CONSIGLIO D'EUROPA - COMITATO DEI MINISTRI
RACCOMANDAZIONE N. R (95) 4
DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI
RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI A CARATTERE PERSONALE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI TELEFONICI
(adottata dal Comitato
dei Ministri il 7/2/95)
(Traduzione non ufficiale)
Il Comitato dei Ministri, in
virtù dell'articolo 15 (b) dello Statuto del Consiglio
d'Europa,
Considerando che scopo del
Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più
stretta fra i suoi membri;
Cosciente dell'utilizzazione
crescente dell'informatica nella gestione dei servizi di telecomunicazione
e dei vantaggi che gli utenti ricavano dagli sviluppi tecnologici,
in particolare nella gestione dei servizi telefonici;
Nello spirito di favorire,
in questo contesto, l'evoluzione della numerizzazione delle reti
ed i conseguenti vantaggi che questa comporta per gli utenti dei
servizi di telecomunicazione;
Stimando, tuttavia, che lo
sviluppo tecnologico nella gestione delle telecomunicazioni, in
particolare dei servizi telefonici, può comportare possibili
rischi per la vita privata dell'utente così come possibili
ostacoli alla sua libertà di comunicazione;
Riferendosi a questo proposito
ad alcune nuove caratteristiche particolari della gestione dei
servizi telefonici, quali, ad esempio l'identificazione del numero
chiamante, il servizio di trasferimento di chiamata ed i telefoni
mobili, così come i dispositivi di ricerca delle chiamate
dolose e gli automatismi di chiamata;
Mettendo, inoltre, in evidenza
i rischi per la vita privata e la libertà di comunicazione
collegati all'ottenimento di fatture telefoniche con il dettaglio
dei numeri chiamati;
Riconoscendo che le disposizioni
della Convenzione per la protezione delle persone riguardo al
trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (Strasburgo,
1981, STE n. 108) si applicano alle attività di trattamento
automatizzato dei dati fatte dai gestori di rete e da tutte le
altre persone che forniscono servizi di telecomunicazione;
Stimando tuttavia opportuno
precisare le disposizioni generali della convenzione per adeguarle
alla raccolta ed al trattamento dei dati a carattere personale
fatti dai gestori di rete e da tutte le altre persone che forniscono
servizi di telecomunicazione;
Evidenziando, da ultimo, che
i nuovi sviluppi intervenuti nei servizi di telecomunicazione
sono soggetti al rispetto del diritto alla vita privata ed al
segreto della corrispondenza, così come garantito dall'articolo
8 della Convenzione europea per i Diritti dell'Uomo,
Raccomanda ai Governi degli
Stati membri:
- di tenere conto, nel loro
diritto e norme interne, dei principi enunciati nell'Allegato
alla presente Raccomandazione;
- di portare questa Raccomandazione
a conoscenza di tutte le autorità che partecipano alla
messa in opera di una politica nazionale di protezione dei dati
o delle telecomunicazioni;
- di assicurare che le disposizioni
della Raccomandazione siano portate all'attenzione dei gestori
di rete, dei fornitori di servizi di telecomunicazione, dei produttori
di attrezzature ed apparecchiature per la comunicazione, degli
organismi che utilizzano le telecomunicazioni per il "direct
marketing", così come degli organi rappresentanti
e delle organizzazioni dei consumatori;
- di promuovere le disposizioni
della Raccomandazione in seno ai diversi organi internazionali
che trattano di telecomunicazioni.
ALLEGATO ALLA RACCOMANDAZIONE N. R (95) 4
1. Campo di applicazione e definizioni
1.1. I principi enunciati nella
presente Raccomandazione si applicano ai gestori di rete ed ai
fornitori di servizi che, nello svolgimento delle loro funzioni
raccolgono e trattano dati a carattere personale.
1.2. Questi principi si applicano
ai dati a carattere personale che sono oggetto di un trattamento
automatizzato.
Gli Stati membri possono estendere
i principi enunciati nella presente Raccomandazione ai dati a
carattere personale che sono oggetto di trattamento manuale.
1.3. Gli Stati membri possono
estendere i principi enunciati nella presente Raccomandazione
alla raccolta ed al trattamento di dati a carattere personale
relativi a persone giuridiche.
1.4. Ai fini della presente Raccomandazione:
- l'espressione "dati
a carattere personale", significa ogni informazione riguardante
una persona identificata o identificabile (persona interessata).
Una persona fisica non deve essere considerata come "identificabile"
se questa identificazione necessita di lunghi tempi, di costi
e attività non ragionevoli;
- l'espressione "servizi
di telecomunicazioni" riguarda le diverse prestazioni offerte
attraverso il collegamento alle reti di telecomunicazione che
permette agli utenti di comunicare tra loro o di corrispondere
attraverso messaggio vocale, testo, immagine o attraverso trasmissione
di dati;
- l'espressione "gestori
di rete" riguarda ogni entità pubblica o privata che
rende disponibile l'utilizzo di una rete di telecomunicazione;
- l'espressione "fornitori
di servizi" riguarda ogni entità pubblica o privata
che fornisce e gestisce servizi di telecomunicazione utilizzando
sia una rete messa a disposizione dal gestore, sia una rete proprietaria.
2. Rispetto della vita privata
2.1. I servizi di telecomunicazione
ed, in particolare, i servizi telefonici in corso di sviluppo,
dovranno essere offerti nel rispetto della vita privata degli
utenti, del segreto della corrispondenza e della libertà
di comunicazione.
2.2. I gestori di rete ed i
fornitori di servizi e di attrezzature e d apparecchiature per
la telecomunicazione dovranno trarre profitto dalla tecnologia
dell'informazione per fabbricare e sviluppare reti, accessori
e apparecchiature, che rispettino la vita privata degli utenti.
Dovranno essere messi a disposizione
dispositivi di accesso anonimo alla rete ed ai servizi di telecomunicazione.
2.3. A meno che ciò
non sia autorizzato per ragioni tecniche di registrazione o di
trasmissione di messaggi, per altre ragioni legittime o per l'esecuzione
di un contratto di servizi concordato con l'utente, ogni intercettazione
del contenuto della comunicazione sia da parte dei gestori di
rete, sia da parte dei fornitori di servizi dovrà essere
vietata.
In deroga al principio 4.2.,
i dati relativi a messaggi raccolti al momento di una tale intercettazione,
non dovranno essere comunicati a terzi.
2.4. Non ci può essere
ingerenza delle autorità pubbliche nel contenuto di una
comunicazione, ivi compresa l'utilizzazione di tavoli d'ascolto
o di altri mezzi di sorveglianza o di intercettazione delle comunicazioni,
salvo che tale possibilità sia prevista dalla legge e costituisca
una misura compatibile con i principi di convivenza democratica
necessaria:
a. alla protezione della sicurezza
dello Stato, alla sicurezza pubblica, agli interessi monetari
dello Stato o alla repressione delle infrazioni penali;
b. alla protezione della persona
interessata e dei diritti e delle libertà degli altri cittadini.
2.5. In caso di ingerenza delle
autorità pubbliche nel contenuto di una comunicazione,
il diritto interno dovrà regolamentare:
a. l'esercizio dei diritti
d'accesso e di rettifica della persona interessata;
b. i casi in cui le autorità
pubbliche competenti potranno legittimamente rifiutare di dare
informazioni alla persona interessata o rinviarne l'ottenimento;
c. la conservazione o distruzione
di questi dati.
Quando un gestore di rete o
un fornitore di servizi è incaricato da un'autorità
pubblica di effettuare una intercettazione, i dati raccolti potranno
essere comunicati soltanto all'organo autorizzazione ad effettuare
tale intercettazione.
2.6. Il diritto interno dovrà
determinare le condizioni e le garanzie verso le quali i gestori
di rete sono autorizzati ad utilizzare i mezzi tecnici per localizzare
l'origine delle chiamate dolose o abusive.
3. Raccolta e trattamento dei dati
3.1. La raccolta e il trattamento
di dati a carattere personale nella gestione delle telecomunicazioni
dovranno essere effettuati e sviluppati nel quadro di una politica
di protezione dei dati, tenendo conto delle disposizioni enunciate
nella Convenzione per la protezione delle persone riguardo al
trattamento automatizzato dei dati a carattere personale ed in
particolare del delle specifiche finalità da questa perseguite.
Senza pregiudizio agli altri
principi contenuti nella presente Raccomandazione, i dati a carattere
personale dovranno essere raccolti e trattati dai gestori di rete
e fornitori di servizi soltanto per le finalità connesse
al collegamento alla rete o alla fornitura di un particolare servizio
di telecomunicazioni, alle esigenze di fatturazione e di verifica
del pagamento, per assicurare l'adeguamento tecnico ottimale e
lo sviluppo della rete e del servizio.
3.2. I gestori di rete e i
fornitori di servizi dovranno informare in modo appropriato gli
abbonati ai servizi di telecomunicazione circa le categorie di
dati a carattere personale raccolte e trattate che li riguardano,
del fondamento giuridico della raccolta, delle finalità
per le quali essi sono stati raccolti e trattati, dell'utilizzo
che ne viene fatto e della durata di conservazione.
4. Comunicazione di dati
4.1. I dati a carattere personale
raccolti e trattati dai gestori di rete o fornitori di servizi
non dovranno essere comunicati, a meno che l'abbonato interessato
non abbia dato per iscritto il suo consenso espresso e chiaro
e che l'informazione comunicata non permetta di identificare gli
abbonati chiamati.
L'abbonato può ritirare
il suo consenso in ogni momento ma non in modo retroattivo.
4.2. I dati a carattere personale
raccolti e trattati dai gestori di rete o fornitori di servizi
possono essere comunicati alle autorità pubbliche se questa
comunicazione è prevista dalla legge e costituisca una
misura compatibile con i principi di convivenza democratica necessaria:
a. alla protezione della sicurezza
dello Stato, alla sicurezza pubblica, agli interessi monetari
dello Stato o alla repressione delle infrazioni penali;
b. alla protezione della persona
interessata e dei diritti e delle libertà degli altri cittadini.
4.3. In caso di comunicazione
di dati a carattere personale ad autorità pubbliche, il
diritto interno dovrà regolamentare:
a. l'esercizio dei diritti
d'accesso e di rettifica da parte della persona interessata;
b. i casi in cui le autorità
pubbliche competenti potranno legittimamente rifiutare di dare
informazioni alla persona interessata o rinviarne l'ottenimento;
c. la conservazione o la distruzione
di questi dati.
4.4. Gli elenchi degli abbonati
che contengono dati a carattere personale non possono essere comunicati
dai gestori di rete e fornitori di servizi a terzi, a meno di
una delle seguenti condizioni:
a. l'abbonato ha dato per iscritto
il suo consenso espresso e chiaro; o
b. l'abbonato informato della
comunicazione considerata, non sollevi obiezioni; o
c. l'autorità incaricata
della protezione dei dati ha autorizzato la comunicazione; o
d. la comunicazione è
prevista dal diritto interno.
L'abbonato può ritirare
il suo consenso in ogni momento ma non in modo retroattivo.
4.5. La comunicazione di dati
a carattere personale tra gestori di rete e fornitori di servizi
è permessa quando questa comunicazione risulti necessaria
per fini operativi e di fatturazione.
5. Diritti di accesso e di rettifica
5.1. Ogni abbonato potrà
ottenere, su domanda e ad intervalli ragionevoli e senza rinvii
o spese eccessive, tutti i dati che lo riguardano raccolti e trattati
dai gestori di rete o dai fornitori di servizi, e farli rettificare
o cancellare quando questi siano inesatti, non pertinenti o eccessivi,
o quando siano stati conservati per un periodo eccessivo.
5.2. Il soddisfacimento delle
richieste formulate in virtù del punto 5.1., può
essere rifiutato, ridotto o differito, se la legge lo permette
e costituisca una misura compatibile con i principi di convivenza
democratica necessaria:
a. alla protezione della sicurezza
dello Stato, alla sicurezza pubblica, agli interessi monetari
dello Stato o alla repressione delle infrazioni penali;
b. alla protezione della persona
interessata e dei diritti di delle libertà dei cittadini.
6. Sicurezza
6.1. I gestori di rete e i
fornitori di servizi dovranno prendere tutte le precauzioni tecniche
ed organizzative appropriate per assicurare la sicurezza fisica
e logica della rete, dei servizi e dei dati che essi raccolgono
e trattano ed impedire ogni ingerenza o intercettazione non autorizzata
delle comunicazioni.
6.2. Gli abbonati ai servizi
di telecomunicazione dovranno essere informati dei rischi di violazione
della sicurezza delle reti e del modo in cui possono limitare
i rischi di sicurezza dei loro messaggi.
7. Applicazione dei principi
a. Annuari
7.1. Gli abbonati dovranno
poter rifiutare, a titolo gratuito e senza motivazione, che i
loro dati a carattere personale figurino in un annuario.
Tuttavia, quando il diritto
interno esige che certi dati siano inclusi in un annuario, l'abbonato
potrà far cancellare i suoi dati a fronte di una adeguata
motivazione.
Quando il diritto interno esige
da un abbonato di sostenere un onere finanziario affinchè
i suoi dati non siano inclusi in un annuario, detto onere dovrà
essere di ammontare ragionevole e non dovrà in alcun caso
essere dissuasivo all'esercizio di tale diritto.
7.2. Qualora un abbonato richieda
l'inserimento di utenti co-utilizzatori del suo numero in un annuario,
dovrà ottenere preventivamente il consenso dei medesimi.
7.3. Salvo il caso in cui l'abbonato
stesso desideri includere dati supplementari che lo riguardino,
i dati a carattere personale contenuti in un annuario dovranno
essere limitati quelli strettamente necessari per la sua identificazione
ragionevole ed impedire confusione tra differenti abbonati che
figurino nel medesimo annuario.
7.4. Per le operazioni di consultazione
di un annuario elettronico, dovranno essere applicati mezzi tecnici
per prevenire gli abusi ed, in particolare, la possibilità
di copie telematiche non autorizzate.
Dovrà essere vietata
l'interconnessione di dati contenuti in un annuario elettronico
con altri dati o altri schedari, a meno che il diritto interno
lo permetta o se ciò è necessario ai gestori di
rete o ai fornitori di servizi per fini operativi.
7.5. I dati contenuti in un
annuario possono essere utilizzati dai gestori di rete o fornitori
di servizi per fini di gestione di un servizio di un servizio
di informazioni basato su domande specifiche.
Ogni informazione dovrà
essere limitata alla comunicazione di dati figurante nell'annuario.
Misure specifiche dovranno essere predisposte per reprimere gli
eventuali abusi.
Il servizio di informazioni
non dovrà fornire dati relativi ad abbonati non figuranti
nell'annuario, senza il loro consento scritto e chiaro.
7.6. L'utilizzo dei dati figuranti
nell'annuario è una integrazione ai principi espressi nella
Raccomandazione n. R (91) 10 sulla comunicazione a terze persone
di dati a carattere personale conservati da organismi pubblici.
b. Utilizzo di dati a fini di "direct marketing"
7.7. I principi della Raccomandazione
n. R (85) 20 sulla protezione dei dati personali utilizzati a
fini di "direct marketing" si applicano all'utilizzo
da parte di terzi dei dati degli abbonati per finalità
di "direct marketing".
7.8. Il diritto interno dovrà
stabilire le garanzie appropriate e determinare le condizioni
perchè i dati degli abbonati possano essere utilizzati
dai gestori di rete, i fornitori di servizi e da terzi a fini
di "direct marketing" tramite telefono od altri mezzi
telematici.
7.9. Dovrà essere incoraggiata
l'elaborazione di codici deontologici per assicurare che l'utilizzo
pratico non causi problemi agli abbonati.
In particolare, il diritto
interno o i codici deontologici dovranno definire gli orari nei
quali può essere effettuata la vendita per telefono, la
natura dei messaggi ed il modo in cui debbono essere trasmessi.
7.10. Il "direct marketing"
per telefono o attraverso altri strumenti telematici non può
essere praticato nei riguardi di un abbonato che ha espresso il
desiderio di non ricevere messaggi pubblicitari.
A tal fine sarà opportuno
sviluppare strumenti appropriati per identificare gli abbonati
che non desiderino essere oggetto di messaggi pubblicitari per
telefono.
7.11. Gli automatismi di chiamata
miranti a trasmettere messaggi pre-registrati di natura pubblicitaria
non possono essere trasmessi che ad abbbonati che abbiano dato
il loro consenso espresso e chiaro ai fornitori di questo servizio.
L'abbonato può ritirare
il suo consenso in ogni momento.
c. Fatturazione dettagliata
7.12. I gestori di rete ed
i fornitori di servizi potranno mettere a disposizione di un abbonato
la documentazione del traffico con rivelazione dei numeri chiamati
soltanto su richiesta dell'abbonato. A tal fine si dovrà
tener conto della vita privata dei co-utilizzatori e dei corrispondenti.
7.13. I dati necessari alla
fatturazione non dovranno essere conservati dai gestori di rete
o dai fornitori di servizi per un periodo superiore al termine
necessario al pagamento, pur tenendo conto dell'eventuale necessità
di conservare i dati per un periodo ragionevole in vista di reclami
legati alla fatturazione o se disposizioni di legge esigono la
conservazione per termini maggiori.
d. Telefonia interna
7.14. I soggetti utilizzatori
di apparecchi telefonici interni, dovranno essere preventivamente
informati, con mezzi appropriati, del fatto che i dati risultanti
dall'utilizzo del telefono interno sono raccolti e trattati dal
titolare della linea. I dati dovranno essere cancellati immediatamente
dopo il pagamento della fattura.
7.15. I principi enunciati
nella Raccomandazione n. R (89) 2 sulla protezione dei dati a
carattere personale utilizzati a fini di impiego, si applicano
anche all'utilizzo di apparecchiature di autocommutazione telefonica
nei luoghi di lavoro.
e. Identificazione del numero chiamante
7.16. L'introduzione della
caratteristica tecnica che permette di visualizzare il numero
di telefono di una chiamata in arrivo sul terminale dell'abbonato
chiamato, dovrà essere accompagnata da una specifica informazione
indirizzata a tutti gli abbonati, che evidenzi la disponibilità
di tale caratteristica da parte di alcuni abbonati e che, in tal
modo, è possibile che il loro numero di telefono sia rivelato
all'abbonato chiamato.
L'introduzione di detta caratteristica
dovrà essere accompagnata dalla possibilità per
l'abbonato chiamante di sopprimere, in modo semplice, la visualizzazione
del suo numero di telefono sul terminale dell'abbonato chiamato.
7.17. Il diritto interno dovrà
determinare i casi e le garanzie in cui i gestori di rete potranno
rifiutare di accettare le richieste degli abbonati di soppressione
della visualizzazione del loro numero sullo schermo del terminale
del chiamato.
f. Trasferimento di chiamata
7.18. Sarebbe conveniente individuare
la possibilità di meccanismi che permettano ad un terzo
abbonato l'annullamento di un trasferimento di chiamata, in caso
di disaccordo.
7.19. Quando, in accordo con
le disposizioni del punto 2.4., relativo all'intercettazione delle
comunicazioni, la sorveglianza o l'intercettazione delle chiamate
entranti e uscenti di un abbonato è autorizzata, le misure
di sorveglianza o di intercettazione non dovranno estendersi a
tutte le chiamate entranti sul terminale del terzo abbonato, ma
unicamente a quelle che sono oggetto del trasferimento.
g. Telefonia mobile
7.20. Per quanto riguarda la
fornitura e lo sviluppo di un servizio di telefonia mobile, i
gestori di rete ed i fornitori di servizi dovranno informare gli
abbonati sui rischi che possa essere compromesso la riservatezza
della comunicazione nell'uso delle reti di telefoni mobili, in
particolare, nei casi di assenza di strumenti di cifratura delle
comunicazioni radio.
Dovranno essere messi a punto
strumenti tecnici che permettano agli abbonati alle reti di telefoni
mobili la cifratura delle loro comunicazioni o offrendo garanzie
equivalenti.
7.21. Dovrà essere assicurato
che la fatturazione di un telefono mobile non esiga la registrazione
di dati rivelanti la localizzazione troppo precisa dell'abbonato
o della parte chiamata al momento del suo utilizzo.
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