CONSIGLIO D'EUROPA - COMITATO DEI MINISTRI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10
DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI
RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE A TERZE PERSONE DI DATI A CARATTERE PERSONALE DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI
(adottata dal Comitato dei Ministri il 9/9/1991) (1)
(Traduzione non ufficiale)

 

Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15 (b) dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;

Evidenziando che l'informatica ha permesso agli organismi pubblici di registrare dati negli archivi elettronici, ivi compresi quei dati a carattere personale, collegati alle funzioni svolte in fase di esercizio;

Cosciente del fatto che le nuove tecniche di registrazione automatizzata di tali dati facilitano molto l'accesso di terze persone ai dati stessi, contribuendo in tal modo ad una circolazione più ampia dell'infrmazione in seno alla società; che il Comitato dei Ministri ha incoraggiato con la Raccomandazione n. R(81) 19 l'accesso all'informazione detenuta dalle autorità pubbliche, così come con la Dichiarazione del 29 aprile 1982, sulla libertà di espressione e di informazione;

Stimando, tuttavia, che l'automazione della raccolta e registrazione di dati implichi per gli organismi pubblici la necessità di prendere in considerazione il suo impatto sui dati a carattere personale o su gli archivi che contengono tali dati a carattere personale raccolti e registrati dagli organismi pubblic per l'esercizio delle loro funzioni;

Sottolineando in particolare che l'automazione degli archivi contenenti dati a carattere personale ha aumentato il rischio d'ingerenza nella vita privata, dato che permette un maggiore accesso, tramite mezzi telematici, ai dati a carattere personale contenuti negli archivi detenuti dagli organismi pubblici, così come una comunicazione di tali dati a carattere personale o di tali archivi a terze persone;

A questo riguardo, si evidenzia la crescente tendenza del settore privato a sfruttare, a fini commerciali, i dati a carattere personale o gli archivi contenenti dati a carattere personale detenuti dagli organismi pubblici, così come l'apparizione di iniziative di organismi pubblici tendenti a comunicare, tramite mezzi elettronici, i dati a carattere personale o gli archivi di dati a carattere personale a terze persone, con una logica commerciale.

Determinata, in conseguenza, a promuovere i principi della Convenzione per la protezione delle persone riguardo al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, alfine di assicurare che la comunicazione di dati a carattere personale o archivi contenenti dati a carattere personale da organismi pubblici a terze persone, in particolare tramite mezzi elettronici, posi su fondamenti giuridici e dia garanzie alla persona interessata;

Sottolineando, in particolare, che i principi di protezione dei dati dovranno riflettersi nel nuovo contesto informatico che caratterizza ormai la comunicazione di dati a carattere personale o di archivi contenenti dati a carattere personale a terze persone, secondo i dispositivi giuridici che gestiscono l'accessibilità a terze persone a dati a carattere personale o ad archivi contenenti dati a carattere personale.


Raccomanda ai Governi degli Stati membri:

i. di tenere conto dei principi contenuti nell'Allegato alla presente Raccomandazione ogni volta che dati a carattere personale o archivi contenenti dati a carattere personale raccolti e registrati da organismi pubblici possano essere accessibili a terze persone;

ii. di tenere debito conto dei principi contenuti nell'allegato alla presente Raccomandazione nel loro diritto interno e nelle normative riguardanti l'automazione e la comunicazione a terze persone, tramite mezzi elettronici, di dati a carattere personale o di archivi contenenti dati a carattere personale;

iii. di assicurare una larga diffusione della presente Raccomandazione presso gli organismi pubblici;

iv. di portare i principi contenuti nell'allegato alla presente Raccomandazione, all'attenzione delle autorità costituite in virtù di una legislazione interna sulla protezione dei dati o sull'accesso all'informazione del settore pubblico.


(1) Strasburgo, 1981. Serie dei trattati europei n. 108 (di seguito definita la Convenzione n. 107).


ALLEGATO ALLA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10


1. Campo di applicazione e definizioni

1.1. I principi enunciati nel presente allegato si applicano al trattamento automatizzato di dati a carattere personale connesso con gli organismi pubblici e può essere oggetto di comunicazione a terze persone.

1.2. Gli Stati membri possono estendere il campo di applicazione della presente Raccomandazione in modo da includere i dati relativi a gruppi, a compagnie, ad associazioni, etc., dotati o meno di personalità giuridica, così come i dati a carattere personale sotto forma non automatizzata.

Ai fini della presente Raccomandazione:

1.3.

    - l'espressione "dati personali", definisce ogni informazione concernente una persona identificata o identificabile (persona interessata): una persona fisica non deve essere considerata come "identificabile" se questa identificazione necessita di lunghi tempi, di costi e attività non ragionevoli.
    - l'espressione "organismi pubblici" definisce ogni amministrazione, istituzione, impresa o altra entità che eserciti funzioni di servizio pubblico o di pubblico interesse con i privilegi del potere pubblico.
    Il diritto interno può allargare la portata dell'espressione "organismi pubblici".
    - l'espressione "archivi accessibili a terze persone" definisce gli archivi detenuti dagli organismi pubblici e contenenti dati a carattere personale che possono essere comunicati al pubblico o a terze persone, che abbiano un interesse particolare e che siano conformi alla legislazione generale sull'accesso all'informazione del settore pubblico o sulla libertà d'informazione, alle disposizioni costituzionali così come alle leggi specifiche, ai regolamenti o alla giurisprudenza che autorizza le terze persone ad avere accesso alle informazioni detenute da organismi pubblici, ivi compreso a mezzo di una pubblicazione ufficiale;
    - l'espressione "comunicazione" definisce il fatto di rendere accessibili dati a carattere personale, in particolare autorizzando la loro consultazione, la loro trasmissione, la loro diffusione o la loro messa a disposizione, qualunque siano i mezzi o i supporti utilizzati;
    - l'espressione "terze persone" definisce ogni persona fisica o morale alla quale siano comunicati dati a carattere personale da organismi pubblici, ad esclusione di altri organismi pubblici.
    Il diritto interno può allargare la portata dell'espressione "terze persone".

2. Rispetto della vita privata e principi di protezione dei dati

2.1. La comunicazione a terze persone da parte di organismi pubblici di dati a carattere personale o di archivi contenenti dati a carattere personale, in particolare tramite mezzi elettronici, dovrà essere accompagnato da salvaguardie e garanzie indirizzate ad assicurare che non venga indebitamente toccata la vita privata della persona interessata.

In particolare, la comunicazione di dati a carattere personaleo di archivi contenenti dati a carattere personale a terze persone, non dovrà avvenire che se:

    a. lo preveda una legge specifica; o
    b. il pubblico vi abbia accesso in virtù di una disposizione giuridica che gestisca l'accesso all'informazione del settore pubblico; o
    c. la comunicazione sia conforme alla legislazione interna sulla protezione dei dati; o
    d. la persona interessata abbia dato il suo consenso espresso e chiaro.

2.2. A meno che il diritto interno non organizzi salvaguardie e garanzie appropriate in favore della persona interessata, i dati a carattere personale o gli archivi contenenti dati a carattere personale non potranno essere comunicati a terze persone a fini non compatibili con quelli per i quali i dati sono stati raccolti.

2.3. La legislazione interna sulla protezione dei dati dovrà applicarsi al trattamento di dati a carattere personale fatta da una terza persona che li abbia ricevuti da organismi pubblici.


3 Dati sensibili

3.1. I dati a carattere personale rientranti in una delle categorie di dati sensibili, di cui all'art. 6 della Convenzione n. 108, non dovranno essere registrati in un archivio od in una parte di archivio generalmente accessibili da terze persone.

Ogni eccezione a questo principio dovrà essere rigorosamente prevista dalla legge ed accompagnata da appropriate garanzie a favore della persona interessata.

3.2. Le disposizioni di cui al punto 3.1 non dovranno pregiudicare la possibilità di registrare in archivi accessibili a terze persone alcune categorie di dati -che in altre circostanze potrebbero essere considerati come sensibili- relativi ala vita pubblica delle persone quando tali persone svolgano una attività significativa di dominio pubblico e, di fatto, rendano i loro dati accessibili a terze persone.


4. Dati generalmente accessibili

4.1. In conformità al diritto e alle normative interne, dovranno essere indicate le finalità per le quali i dati vengono raccolti e trattati negli archivi accessibili a terze persone, così come l'interesse pubblico per il quale è giustificata la loro accessibilità.

4.2. In conformità al diritto e alle normative interne, la persona interessata dovrà essere informata, prima della raccolta, del carattere obbligatorio o facoltativo di tale raccolta, dei fondamenti giuridici e delle finalità della raccolta stessa e del trattamento dei dati a carattere personale, così come dell'interesse pubblico che giustifica la loro accessibilità.

4.3. Gli organismi pubblici dovranno poter evitare che vengano comunicati a terze persone i dati a carattere personale registrati in un archivio accessibile al pubblico e relativi a persone la cui sicurezza e vita privata siano particolarmente minacciati.


5. Accesso e comunicazione di dati personali tramite mezzi elettronici

5.1. Il trattamento automatico di dati a carattere personale contenuti in archivi accessibili a terze persone dovrà essere realizzato in conformità al diritto interno.

    - Dovranno essere fissate le condizioni che regolano la comunicazione e l'accesso ai dati e, in particolare, curare la comunicazione automatica e la consultazione in linea di tali dati.

5.2. Al momento della comunicazione automatica, dovranno essere messi in atto mezzi tecnici per limitare la portata delle interrogazioni e delle ricerche elettroniche, al fine di prevenire ogni interconnessione telefonica o consultazione non autorizzata di dati a carattere personale o di archivi contenenti tali dati.


6. Trattamento da parte di terze persone di dati a carattere personale provenienti da archivi accessibili a terze persone

6.1 Quando la persona interessata sia giuridicamente tenuta a fornire i dati per la registrazione in un archivio accessibile a terze persone, il trattamento dei dati da parte di terze pzersone dovrà essere assoggettato al consenso espresso e chiaro della persona interessata, cioè essere conforme alle prescrizioni della legge.

Quando il consenso è richiesto, la persona interessata dovrà poterlo ritirare in ogni momento.

6.2. Se la registrazione di dati in un archivio accessibile a terze persone è facoltativa, la persona interessata dovrà, prima o al momento della raccolta, essere informata dei suoi diritti:

    a. di non far registrare i suoi dati nell'archivio accessibile a terze persone, o
    b. di farli registrare nell'archivio e farli comunicare, senza che tali dati possano essere trattati da terze persone, o
    c. di opporsi a che i suoi dati continuino a essere trattati da terze persone, o
    d. di farli cancellare in qualsiasi momento.

6.3. Se una terza persona crea archivi contenenti dati a carattere personale ripresi da archivi accessibili a terze persone, tali archivi dovranno essere sottomessi alle regole della legislazione interna sulla protezione dei dati, ivi compresi i diritti della persona interessata.

In particolare, la persona interessata dovrà poter conoscere l'esistenza e le finalità del nuovo archivio, ed il suo diritto di di far cancellare i suoi dati dall'archivio in questione.


7. Unione - messa in relazione di archivi

Salvo che il diritto interno lo permetta e fornisca appropriate garanzie, devono essere vietate la messa in relazione - in particolare, per connessione, fusione o interconnessione telefonica - di dati a carattere personale ripresi da archivi contenenti dati a carattere personale accessibili a terze persone, in vista di creare nuovi archivi, così che la messa in relazione o l'unione di archivi o di dati detenuti da terze persone con uno o più archivi detenuti da organismi pubblici, in vista di arricchire gli archivi o i dati esistenti.


8. Flusso trasfrontaliero di dati

8.1 I principi di questa Raccomandazione sono applicabili alla comunicazione trasfrontaliera di dati a carattere personale raccolti da organismi pubblici, che potrebbero essere comunicati a terze persone.

8.2. La comunicazione trasfrontaliera di dati a carattere personale a terze persone residenti negli Stati che hanno ratificato la Convenzione n. 108, e quindi dispongono di una legislazione sulla protezione dei dati, non dovrà essere sottoposta a condizioni particolaridi protezione della vita privata.

8.3. Quando è assicurato il rispetto dei principi della protezione equivalente, non dovranno esservi limitazioni nella comunicazione transfrontaliera di dati a carattere personale a terze persone residenti in uno Stato che non ha ratificato la Convenzione n. 108, ma beneficia di disposizioni giuridiche conformi ai principi della detta Convenzione e della presente Raccomandazione.

8.4. A meno che il diritto interno disponga altrimenti, la comunicazione trasfrontaliera di dati a carattere personale a terze persone, residenti in uno Stato che non abbia disposizioni giuridiche conformi alla Convenzione n. 108 e alla presente Raccomandazione, non dovrà avvenire, a meno che:

    a. non vengano prese le misure necessarie, ivi compresa la natura contrattuale, il rispetto dei principi della Convenzione e di questa Raccomandazione e la persona interessata abbia la possibilità di opporsi alla comunicazione, o
    b. la persona interessata abbia dato il suo consenso scritto, espresso e chiaro, e che possa ritirarlo in ogni momento.

8.5. Dovranno essere prese misure atte ad evitare che dati a carattere personale o archivi contenenti dati a carattere personale possano essere fatti oggetto di una comunicazione trasfrontaliera automatica a terze persone, all'insaputa della persona interessata.


9. Coordinamento - cooperazione

Quando una legislazione generale che regola l'accesso all'informazione del settore pubblico prevede l'instaurazione di un organo di controllo per mettere in opera una tale legislazione e quando esiste anche una legislazione generale sulla protezione dei dati che ha creato un' autorità distinta, responsabile della messa in opera di quest'altra legislazione, le rispettive autorità dovranno accordarsi per facilitare lo scambio di informazioni circa le condizioni che regolano la comunicazione di dati a carattere personale che provengono da archivi accessibili a terze persone.