CONSIGLIO D'EUROPA - COMITATO DEI MINISTRI

RACCOMANDAZIONE N. R (89) 2
DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI
RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI A CARATTERE PERSONALE UTILIZZATI AI FINI DELL'OCCUPAZIONE
(adottata dal Comitato dei Ministri il 18/1/1989)
(Traduzione non ufficiale) (1)

 

Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;

Cosciente dell'utilizzo crescente dell'informatica nelle relazioni tra datori di lavoro e lavoratori e dei vantaggi ne derivano;

Stimando, tuttavia, che l'utilizzo di metodi di trattamento informatico dei dati per gli impiegati dovrà essere governato con una serie di principi per ridurre al minimo i rischi che, eventualmente, tali metodi possano presentare per i diritti e le libertà fondamentali degli impiegati ed, in particolare, al loro diritto al rispetto della vita privata;

Avendo cognizione delle disposizioni della Convenzione per la protezione delle persone riguardo al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981 e tenuto conto della necessità di adattare queste disposizioni alle esigenze proprie del settore dell'occupazione;

Riconoscendo comunque che, al momento dell'elaborazione dei principi per il settore dell'occupazione, si dovrà tenere conto sia degli interessi individuali, che di quelli dell'intera collettività;

Cosciente delle differenti tradizioni esistenti tra gli Stati membri e che, per quanto riguarda la regolamentazione dei diversi aspetti delle relazioni datori di lavoro-lavoratori, la regolamentazione per via legislativa costituisce solo uno dei metodi utilizzati;

Ricordando, in questo contesto, l'articolo 6 della Carta sociale europea del 18 ottobre 1961,

Raccomanda ai Governi degli Stati membri:

- di assicurare che i principi contenuti nella presente Raccomandazione si riflettano nella emanazione di leggi nazionali sulla protezione dei dati nel settore dell'occupazione, così come negli altri strumenti primari di regolamentazione circa l'utilizzo di dati a carattere personale ai fini dell'occupazione;

- di assicurare, a questo fine, che la Raccomandazione sia portata all'attenzione delle autorità preposte, dal diritto nazionale in materia di protezione dei dati, al controllo dell'applicazione di questa legge;

- di promuovere l'accettazione e l'applicazione dei principi contenuti nella presente Raccomandazione, assicurandone una larga diffusione agli organismi rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.



1. Al momento dell'adozione di questa Raccomandazione, il Delegato d'Irlanda, in applicazione dell'articolo 10.2.c del Regolamento interno della riunione dei Delegati dei Ministri, ha riservato il diritto del suo Governo di limitare il campo di applicazione di questa Raccomandazione unicamente ai dati automatizzati e di escludere dal suo campo di applicazione i lavoratori di famiglia e le imprese familiari dove il personale si limita ai membri della famiglia.



1. Campo di applicazione e definizioni

1.1. I principi contenuti nella presente Raccomandazione si applicano alla raccolta ed all'utilizzo di dati a carattere personale a fini di occupazione nei settori pubblico e privato.

Questi principi si applicano ai dati trattati automaticamente, così come alle altre informazioni sui dipendenti conservate dai datori di lavoro, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie per rendere intelligibili i dati trattati automaticamente.

Un trattamento di dati non dovrà mai essere effettuato manualmente da un datore di lavoro allo scopo di eludere le disposizioni di questa Raccomandazione.

1.2. Nonostante il principio enunciato al secondo comma del paragrafo 1.1, uno Stato membro può estendere i principi enunciati nella presente Raccomandazione anche ai trattamenti manuali.

1.3. Ai fini della presente Raccomandazione:

- L'espressione per "dati personali", si intendono tutti i dati concernenti una persona fisica identificata o identificabile. Una persona fisica non deve essere considerata come "identificabile" se questa identificazione necessita di lunghi tempi, di costi e attività non ragionevoli.

- L'espressione "ai fini di occupazione", riguarda i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro relativi all'assunzione dei lavoratori, all'esecuzione del contratto di lavoro, alla gestione, ivi compresi gli obblighi derivanti dalla legge o dai contratti collettivi, quali la pianificazione e l'organizzazione del lavoro.

1.4. Fatte salve le disposizioni nazionali contrarie, i principi della presente Raccomandazione si applicano, nei casi appropriati, alle attività delle agenzie per il lavoro, nei settori pubblico e privato, che raccolgono ed utilizzano dati a carattere personale al fine di permettere l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra le persone iscritte nelle liste di collocamento e gli eventuali datori di lavoro.

1.5. La presente Raccomandazione non si applica, nell'ambito delle misure necessarie alla protezione della sicurezza dello Stato, della sicurezza pubblica e della repressione delle infrazioni penali, alle informazioni confidenziali raccolte o conservate dal datore di lavoro a fini di occupazione di persone assunte o addestrate per un lavoro concernente detto ambito.


2. Rispetto della vita privata e della dignità umana dei lavoratori

Il rispetto della vita privata e della dignità umana dei lavoratori, con particolare riferimento alle relazioni sociali ed individuali sul luogo di lavoro, dovrà essere garantito, al momento della raccolta e dell'utilizzazione di dati a carattere personale a fini di occupazione.


3. Informazione e consultazione dei lavoratori

3.1. Conformemente alla legislazione ed alle norme nazionali, nonchè alle disposizioni contenute, eventualmente, nei contratti collettivi, i datori di lavoro dovranno informare, preventivamente, i loro lavoratori od i relativi rappresentanti, circa l'introduzione o la modifica di un sistema automatizzato per la raccolta e l'utilizzazione dei dati a carattere personale che riguardano i lavoratori.

Questo principio si applica egualmente nel caso di introduzione o di modificazione di procedimenti tecnici destinati a controllare i movimenti o la produttività dei lavoratori.

3.2. Quando la procedura di consultazione di cui al paragrafo 3.1 riveli una possibilità di rischio per il diritto al rispetto della vita privata e della dignità umana dei lavoratori, dovrà essere ricercato l'accordo dei lavoratori o dei loro rappresentanti prima dell'introduzione o della modifica di tali sistemi o procedimenti, a meno che altre garanzie specifiche non siano previste dalla legislazione nazionale.


4. Raccolta dei dati

4.1. In linea di massima, i dati a carattere personale dovranno essere raccolti dal lavoratore interessato. Quando fosse necessario consultare fonti esterne ai rapporti di lavoro, la persona interessata dovrà essere informata.

4.2. I dati a carattere personale raccolti dai datori di lavoro a fini di occupazione dovranno essere pertinenti e non eccessivi, tenuto conto del tipo di lavoro così come delle necessità crescenti di informazioni da parte del datore di lavoro.

4.3. Nel corso di una procedura di selezione del personale, i dati raccolti sui candidati dovranno essere limitati a quelli che sono necessari per valutare l'attitudine degli eventuali candidati e delle loro prospettive di carriera.
Nel corso di una tale procedura, dovranno essere raccolti unicamente i dati a carattere personale dell'individuo interessato.

Salvo quanto prescritto da eventuali disposizioni interne, è vietato consultate altre fonti se la persona interessata non abbia dato il proprio consenso, o non sia stata preventivamente informata di questa possibilità.

4.4. Non dovrà essere fatto ricorso a test, ad analisi e ad analoghe procedure destinate a valutare il carattere o la personalità di una persona, senza il suo consenso, fatte salve le garanzie specifiche previste dal diritto interno.
La persona interessata, se lo desidera, dovrà poter conoscere i risultati di questi test.


5. Registrazione dei dati

5.1. La registrazione di dati a carattere personale è possibile soltanto se i dati sono stati raccolti nel rispetto delle regole definite al paragrafo 4 e se la registrazione viene fatta ai fini di occupazione.

5.2. I dati registrati dovranno essere esatti, aggiornati se necessario, e riprodurre fedelmente la situazione del lavoratore.
Essi non dovranno essere registrati o codificati in modo da poter arrecare rischi ai diritti del lavoratore e permettere di individuarlo o di stabilirne il profilo, senza che egli ne sia a conoscenza.

5.3. Quando vengono registrati dati di valutazione della produttività o della potenzialità del lavoratore, essi dovranno essere fondati su valutazioni giuste e leali; la loro formulazione non dovrà mai essere offensiva.


6. Utilizzazione interna dei dati

6.1. I dati a carattere personale raccolti a fini di impiego, non dovranno essere utilizzati dal datore di lavoro per finalità diverse.

6.2. Quando alcuni dati debbano essere utilizzati per un uso diverso da quello per il quale sono stati raccolti, dovranno essere prese misure appropriate per evitare che questi dati siano mal interpretati e per assicurare che non vengano utilizzati in maniera incompatibile con lo scopo iniziale.
Nel caso di decisione importante che riguardi il lavoratore, fondata sui dati così utilizzati, egli ne dovrà essere informato.

6.3. Le disposizioni di cui al paragrafo 6.2 si applicano anche alle operazioni di interconnessione e raffronto tra archivi contenenti dati a carattere personale raccolti e registrati a fini di impiego.


7. Comunicazione di dati ai rappresentanti dei lavoratori

Conformemente alla legislazione, agli usi nazionali ed ai contratti collettivi, i dati a carattere personale possono essere comunicati ai rappresentanti dei lavoratori, nella misura in cui tali dati siano necessari per permettere a questi ultimi di svolgere le loro funzioni di rappresentanza degli interessi dei lavoratori.


8. Comunicazione di dati all'esterno

8.1. I dati a carattere personale raccolti ai fini dell'occupazione non dovranno essere comunicati ad organismi pubblici per le loro necessità ufficiali, se non nei limiti degli obblighi previsti a carico dei datori di lavoro o conformemente alle disposizioni di diritto interno.

8.2. Non dovrà essere effettuata la comunicazione di dati a carattere personale ad organismi pubblici per fini diversi dall'esercizio delle loro funzioni istituzionali, o ad altre parti diverse da organismi pubblici, ivi comprese le società di uno stesso gruppo, se non:

    a. quando la comunicazione sia necessaria per fini non incompatibili con le finalità di raccolta ed i lavoratori o i loro rappresentanti ne siano stati informati; o
    b. con il consenso espresso e chiaro del lavoratore; o
    c. se la comunicazione è autorizzata dal diritto interno.

9. Flusso di dati transfrontaliero

La comunicazione transfrontaliera di dati a carattere personale raccolti e registrati ai fini di occupazione dovrà essere regolata dai principi enunciati ai paragrafi 6 e 8.


10. Categorie particolari di dati

10.1. I dati a carattere personale idonei a rivelare la razza, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altre convinzioni, i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali, visto l'articolo 6 della Convenzione per la protezione delle persone riguardo al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, non dovranno essere raccolti e registrati se non in casi particolari, nei limiti previsti dal diritto interno ed a fronte di adeguate e documentate garanzie.

In assenza di tali garanzie, tali dati non dovranno essere raccolti e registrati se non con il consenso espresso e chiaro del lavoratore.

10.2. Un lavoratore o un candidato ad un lavoro non può essere interrogato circa il suo stato di salute ed essere oggetto di un esame medico, se non ai seguenti fini:

    a. determinare la sua attitudine ad un lavoro immediato o futuro;
    b. coprire le necessità della medicina preventiva;
    c. ottenere assistenze sociali.

10.3. I dati sulla salute non possono essere raccolti presso fonti diverse dallo stesso lavoratore, senza il suo consenso espresso e chiaro, o nel rispetto delle disposizioni del diritto interno.

10.4. I dati sulla salute coperti dal segreto medico dovranno essere trattati soltanto da personale vincolato alla regola del segreto medico.

Queste informazioni non dovranno essere comunicate ai servizi del personale se non ove ciò si rendesse indispensabile per l'esercizio di funzioni di tale ufficio previste dal diritto interno.

10.5. I dati sulla salute coperti dal segreto medico dovranno essere registrati separatamente dalle altre categorie di dati conservate dal datore di lavoro.

Dovranno essere prese misure di sicurezza, per evitare che persone estranee al servizi sanitario possano avere accesso a tali dati.

10.6. Il diritto di accesso della persona riguardo ai propri dati sanitari non dovrà mai essere sottoposto a restrizioni, a meno che, l'accesso a tali dati non possa portare grave nocumento alla persona interessata; in questo caso, i dati potranno essergli comunicati tramite un medico di sua fiducia.


11. Pubblicità relativa a dati a carattere personale

11.1. Le informazioni sui dati a carattere personale conservate dal datore di lavoro dovranno essere messe a disposizione del lavoratore interessato, sia direttamente, sia per il tramite di suoi rappresentanti, o essere portati a sua conoscenza con altri mezzi appropriati.

Queste informazioni dovranno specificare le finalità principali dei dati, la tipologia di dati registrati, le categorie di persone o di organismi ai quali i dati sono regolarmente comunicati, nonchè le finalità e la base giuridica di questa comunicazione.

11.2. Le informazioni dovranno comunque far menzione dei diritti del lavoratore nei riguardi dei suoi dati, come previsto dal paragrafo 12 della presente Raccomandazione, così come delle modalità di esercizio del diritto d'accesso.


12. Diritto d'accesso e di rettifica

12.1. Tutti i lavoratori dovranno poter accedere, su richiesta, ai dati a carattere personale che li riguardano, in possesso del loro datore di lavoro ed ottenere, all'occorrenza, la rettifica o la cancellazione di tali dati quando essi fossero posseduti contravvenendo ai principi stabiliti dalla presente Raccomandazione.

Quando si tratta di dati eccedenti, ogni lavoratore avrà il diritto, secondo le previsioni del diritto interno, di contestare tali eccedenze.

12.2. Nel caso di una indagine interna effettuata dal datore di lavoro, l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 12.1, può essere differito al momento della conclusione dell'indagine stessa, qualora l'esercizio di tale diritto rischi di nuocere al risultato dell'inchiesta.

12.3. Quando una decisione derivante da un trattamento automatizzato di dati posseduti dal datore di lavoro fosse contraria ad un lavoratore, questi dovrà avere il diritto di assicurarsi che i dati in questione siano stati trattati in modo lecito.

12.4. Salvo quanto stabilito dalle disposizioni nazionali, il lavoratore potrà designare una persona di sua fiducia per assisterlo al momento dell'esercizio del diritto di accesso o per esercitare in suo nome tale diritto.

12.5. Per i casi di rifiuto, al lavoratore, del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, così come della possibilità di pretendere la rettifica o la cancellazione di alcuni dati, il diritto interno dovrà prevedere uno specifico strumento di ricorso.


13. Sicurezza dei dati

13.1. I datori di lavoro o le aziende presso le quali i dati sono trattati per conto dello stesso, dovranno mettere in opera appropriate misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati a carattere personale registrati ai fini dell'occupazione, contro ogni accesso, utilizzo, comunicazione o modifica non autorizzati.

13.2. Il personale di servizio così come tutti coloro che intervengono nel trattamento dei dati dovranno essere tenuti informati di queste misure e della necessità del loro rispetto.


14. Conservazione dei dati

14.1. Un datore di lavoro non dovrà conservare dati a carattere personale per un periodo superiore a quello giustificato dalle finalità di cui al paragrafo 1.3, a meno ciò non sia giustificato da ragioni di interesse di un lavoratore impiegato o di un precedente lavoratore.

14.2. I dati a carattere personale forniti in occasione di operazioni di selezione dovranno, in linea di principio essere cancellati dal momento in cui diviene chiaro che l'offerta d'impiego non avrà seguito alcuno.

14.3. Quando alcuni dati vengono conservati in vista di una ulteriore domanda di assunzione, essi dovranno essere cancellati su richiesta del candidato interessato.

Quando, per sostenere eventuali azioni legali, è necessario conservare i dati forniti in occasione di una candidatura, questi dati dovranno essere conservati per un periodo ragionevole.