(adottata dal Comitato
dei Ministri il 18/1/1989)
(Traduzione non ufficiale) (1)
Il Comitato dei Ministri, in
virtù dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,
Considerando che scopo del
Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più
stretta fra i suoi membri;
Cosciente dell'utilizzo crescente
dell'informatica nelle relazioni tra datori di lavoro e lavoratori
e dei vantaggi ne derivano;
Stimando, tuttavia, che l'utilizzo
di metodi di trattamento informatico dei dati per gli impiegati
dovrà essere governato con una serie di principi per ridurre
al minimo i rischi che, eventualmente, tali metodi possano presentare
per i diritti e le libertà fondamentali degli impiegati
ed, in particolare, al loro diritto al rispetto della vita privata;
Avendo cognizione delle disposizioni
della Convenzione per la protezione delle persone riguardo al
trattamento automatizzato dei dati a carattere personale del 28
gennaio 1981 e tenuto conto della necessità di adattare
queste disposizioni alle esigenze proprie del settore dell'occupazione;
Riconoscendo comunque che,
al momento dell'elaborazione dei principi per il settore dell'occupazione,
si dovrà tenere conto sia degli interessi individuali,
che di quelli dell'intera collettività;
Cosciente delle differenti
tradizioni esistenti tra gli Stati membri e che, per quanto riguarda
la regolamentazione dei diversi aspetti delle relazioni datori
di lavoro-lavoratori, la regolamentazione per via legislativa
costituisce solo uno dei metodi utilizzati;
Ricordando, in questo contesto,
l'articolo 6 della Carta sociale europea del 18 ottobre 1961,
Raccomanda ai Governi degli Stati membri:
- di assicurare che i principi
contenuti nella presente Raccomandazione si riflettano nella emanazione
di leggi nazionali sulla protezione dei dati nel settore dell'occupazione,
così come negli altri strumenti primari di regolamentazione
circa l'utilizzo di dati a carattere personale ai fini dell'occupazione;
- di assicurare, a questo fine,
che la Raccomandazione sia portata all'attenzione delle autorità
preposte, dal diritto nazionale in materia di protezione dei dati,
al controllo dell'applicazione di questa legge;
- di promuovere l'accettazione
e l'applicazione dei principi contenuti nella presente Raccomandazione,
assicurandone una larga diffusione agli organismi rappresentanti
dei datori di lavoro e dei lavoratori.
1. Al momento dell'adozione
di questa Raccomandazione, il Delegato d'Irlanda, in applicazione
dell'articolo 10.2.c del Regolamento interno della riunione dei
Delegati dei Ministri, ha riservato il diritto del suo Governo
di limitare il campo di applicazione di questa Raccomandazione
unicamente ai dati automatizzati e di escludere dal suo campo
di applicazione i lavoratori di famiglia e le imprese familiari
dove il personale si limita ai membri della famiglia.
1. Campo di applicazione e definizioni
1.1. I principi contenuti nella
presente Raccomandazione si applicano alla raccolta ed all'utilizzo
di dati a carattere personale a fini di occupazione nei settori
pubblico e privato.
Questi principi si applicano
ai dati trattati automaticamente, così come alle altre
informazioni sui dipendenti conservate dai datori di lavoro, nella
misura in cui tali informazioni siano necessarie per rendere intelligibili
i dati trattati automaticamente.
Un trattamento di dati non
dovrà mai essere effettuato manualmente da un datore di
lavoro allo scopo di eludere le disposizioni di questa Raccomandazione.
1.2. Nonostante il principio
enunciato al secondo comma del paragrafo 1.1, uno Stato membro
può estendere i principi enunciati nella presente Raccomandazione
anche ai trattamenti manuali.
1.3. Ai fini della presente
Raccomandazione:
- L'espressione per "dati
personali", si intendono tutti i dati concernenti una persona
fisica identificata o identificabile. Una persona fisica non deve
essere considerata come "identificabile" se questa identificazione
necessita di lunghi tempi, di costi e attività non ragionevoli.
- L'espressione "ai fini
di occupazione", riguarda i rapporti tra lavoratori e datori
di lavoro relativi all'assunzione dei lavoratori, all'esecuzione
del contratto di lavoro, alla gestione, ivi compresi gli obblighi
derivanti dalla legge o dai contratti collettivi, quali la pianificazione
e l'organizzazione del lavoro.
1.4. Fatte salve le disposizioni
nazionali contrarie, i principi della presente Raccomandazione
si applicano, nei casi appropriati, alle attività delle
agenzie per il lavoro, nei settori pubblico e privato, che raccolgono
ed utilizzano dati a carattere personale al fine di permettere
l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra le persone iscritte
nelle liste di collocamento e gli eventuali datori di lavoro.
1.5. La presente Raccomandazione
non si applica, nell'ambito delle misure necessarie alla protezione
della sicurezza dello Stato, della sicurezza pubblica e della
repressione delle infrazioni penali, alle informazioni confidenziali
raccolte o conservate dal datore di lavoro a fini di occupazione
di persone assunte o addestrate per un lavoro concernente
detto ambito.
2. Rispetto della vita privata e della dignità umana dei lavoratori
Il rispetto della vita privata
e della dignità umana dei lavoratori, con particolare riferimento
alle relazioni sociali ed individuali sul luogo di lavoro, dovrà
essere garantito, al momento della raccolta e dell'utilizzazione
di dati a carattere personale a fini di occupazione.
3. Informazione e consultazione dei lavoratori
3.1. Conformemente alla legislazione
ed alle norme nazionali, nonchè alle disposizioni contenute,
eventualmente, nei contratti collettivi, i datori di lavoro dovranno
informare, preventivamente, i loro lavoratori od i relativi rappresentanti,
circa l'introduzione o la modifica di un sistema automatizzato
per la raccolta e l'utilizzazione dei dati a carattere personale
che riguardano i lavoratori.
Questo principio si applica
egualmente nel caso di introduzione o di modificazione di procedimenti
tecnici destinati a controllare i movimenti o la produttività
dei lavoratori.
3.2. Quando la procedura di
consultazione di cui al paragrafo 3.1 riveli una possibilità
di rischio per il diritto al rispetto della vita privata e della
dignità umana dei lavoratori, dovrà essere ricercato
l'accordo dei lavoratori o dei loro rappresentanti prima dell'introduzione
o della modifica di tali sistemi o procedimenti, a meno che altre
garanzie specifiche non siano previste dalla legislazione nazionale.
4. Raccolta dei dati
4.1. In linea di massima, i
dati a carattere personale dovranno essere raccolti dal lavoratore
interessato. Quando fosse necessario consultare fonti esterne
ai rapporti di lavoro, la persona interessata dovrà essere
informata.
4.2. I dati a carattere personale
raccolti dai datori di lavoro a fini di occupazione dovranno essere
pertinenti e non eccessivi, tenuto conto del tipo di lavoro così
come delle necessità crescenti di informazioni da parte
del datore di lavoro.
4.3. Nel corso di una procedura
di selezione del personale, i dati raccolti sui candidati dovranno
essere limitati a quelli che sono necessari per valutare l'attitudine
degli eventuali candidati e delle loro prospettive di carriera.
Nel corso di una tale procedura,
dovranno essere raccolti unicamente i dati a carattere personale
dell'individuo interessato.
Salvo quanto prescritto da
eventuali disposizioni interne, è vietato consultate altre
fonti se la persona interessata non abbia dato il proprio consenso,
o non sia stata preventivamente informata di questa possibilità.
4.4. Non dovrà essere
fatto ricorso a test, ad analisi e ad analoghe procedure destinate
a valutare il carattere o la personalità di una persona,
senza il suo consenso, fatte salve le garanzie specifiche previste
dal diritto interno.
La persona interessata, se
lo desidera, dovrà poter conoscere i risultati di questi
test.
5. Registrazione dei dati
5.1. La registrazione di dati
a carattere personale è possibile soltanto se i dati sono
stati raccolti nel rispetto delle regole definite al paragrafo
4 e se la registrazione viene fatta ai fini di occupazione.
5.2. I dati registrati dovranno
essere esatti, aggiornati se necessario, e riprodurre fedelmente
la situazione del lavoratore.
Essi non dovranno essere registrati
o codificati in modo da poter arrecare rischi ai diritti del lavoratore
e permettere di individuarlo o di stabilirne il profilo, senza
che egli ne sia a conoscenza.
5.3. Quando vengono registrati
dati di valutazione della produttività o della potenzialità
del lavoratore, essi dovranno essere fondati su valutazioni giuste
e leali; la loro formulazione non dovrà mai essere offensiva.
6. Utilizzazione interna dei dati
6.1. I dati a carattere personale
raccolti a fini di impiego, non dovranno essere utilizzati dal
datore di lavoro per finalità diverse.
6.2. Quando alcuni dati debbano
essere utilizzati per un uso diverso da quello per il quale sono
stati raccolti, dovranno essere prese misure appropriate per evitare
che questi dati siano mal interpretati e per assicurare che non
vengano utilizzati in maniera incompatibile con lo scopo iniziale.
Nel caso di decisione importante
che riguardi il lavoratore, fondata sui dati così utilizzati,
egli ne dovrà essere informato.
6.3. Le disposizioni di cui
al paragrafo 6.2 si applicano anche alle operazioni di interconnessione
e raffronto tra archivi contenenti dati a carattere personale
raccolti e registrati a fini di impiego.
7. Comunicazione di dati ai rappresentanti dei lavoratori
Conformemente alla legislazione,
agli usi nazionali ed ai contratti collettivi, i dati a carattere
personale possono essere comunicati ai rappresentanti dei lavoratori,
nella misura in cui tali dati siano necessari per permettere a
questi ultimi di svolgere le loro funzioni di rappresentanza degli
interessi dei lavoratori.
8. Comunicazione di dati all'esterno
8.1. I dati a carattere personale
raccolti ai fini dell'occupazione non dovranno essere comunicati
ad organismi pubblici per le loro necessità ufficiali,
se non nei limiti degli obblighi previsti a carico dei datori
di lavoro o conformemente alle disposizioni di diritto interno.
8.2. Non dovrà essere
effettuata la comunicazione di dati a carattere personale ad organismi
pubblici per fini diversi dall'esercizio delle loro funzioni istituzionali,
o ad altre parti diverse da organismi pubblici, ivi comprese le
società di uno stesso gruppo, se non:
a. quando la comunicazione
sia necessaria per fini non incompatibili con le finalità
di raccolta ed i lavoratori o i loro rappresentanti ne siano stati
informati; o
b. con il consenso espresso
e chiaro del lavoratore; o
c. se la comunicazione è
autorizzata dal diritto interno.
9. Flusso di dati transfrontaliero
La comunicazione transfrontaliera
di dati a carattere personale raccolti e registrati ai fini di
occupazione dovrà essere regolata dai principi enunciati
ai paragrafi 6 e 8.
10. Categorie particolari di dati
10.1. I dati a carattere personale
idonei a rivelare la razza, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o altre convinzioni, i dati relativi alla vita sessuale
o a condanne penali, visto l'articolo 6 della Convenzione per
la protezione delle persone riguardo al trattamento automatizzato
di dati a carattere personale, non dovranno essere raccolti e
registrati se non in casi particolari, nei limiti previsti dal
diritto interno ed a fronte di adeguate e documentate garanzie.
In assenza di tali garanzie,
tali dati non dovranno essere raccolti e registrati se non con
il consenso espresso e chiaro del lavoratore.
10.2. Un lavoratore o un candidato
ad un lavoro non può essere interrogato circa il suo stato
di salute ed essere oggetto di un esame medico, se non ai seguenti
fini:
a. determinare la sua attitudine ad un lavoro immediato o futuro;
b. coprire le necessità della medicina preventiva;
c. ottenere assistenze sociali.
10.3. I dati sulla salute non
possono essere raccolti presso fonti diverse dallo stesso lavoratore,
senza il suo consenso espresso e chiaro, o nel rispetto delle
disposizioni del diritto interno.
10.4. I dati sulla salute coperti
dal segreto medico dovranno essere trattati soltanto da personale
vincolato alla regola del segreto medico.
Queste informazioni non dovranno
essere comunicate ai servizi del personale se non ove ciò
si rendesse indispensabile per l'esercizio di funzioni di tale
ufficio previste dal diritto interno.
10.5. I dati sulla salute coperti
dal segreto medico dovranno essere registrati separatamente dalle
altre categorie di dati conservate dal datore di lavoro.
Dovranno essere prese misure
di sicurezza, per evitare che persone estranee al servizi sanitario
possano avere accesso a tali dati.
10.6. Il diritto di accesso
della persona riguardo ai propri dati sanitari non dovrà
mai essere sottoposto a restrizioni, a meno che, l'accesso a tali
dati non possa portare grave nocumento alla persona interessata;
in questo caso, i dati potranno essergli comunicati tramite un
medico di sua fiducia.
11. Pubblicità relativa
a dati a carattere personale
11.1. Le informazioni sui dati
a carattere personale conservate dal datore di lavoro dovranno
essere messe a disposizione del lavoratore interessato, sia direttamente,
sia per il tramite di suoi rappresentanti, o essere portati a
sua conoscenza con altri mezzi appropriati.
Queste informazioni dovranno
specificare le finalità principali dei dati, la tipologia
di dati registrati, le categorie di persone o di organismi ai
quali i dati sono regolarmente comunicati, nonchè le finalità
e la base giuridica di questa comunicazione.
11.2. Le informazioni dovranno
comunque far menzione dei diritti del lavoratore nei riguardi
dei suoi dati, come previsto dal paragrafo 12 della presente Raccomandazione,
così come delle modalità di esercizio del diritto
d'accesso.
12. Diritto d'accesso e di rettifica
12.1. Tutti i lavoratori dovranno
poter accedere, su richiesta, ai dati a carattere personale che
li riguardano, in possesso del loro datore di lavoro ed ottenere,
all'occorrenza, la rettifica o la cancellazione di tali dati quando
essi fossero posseduti contravvenendo ai principi stabiliti dalla
presente Raccomandazione.
Quando si tratta di dati eccedenti,
ogni lavoratore avrà il diritto, secondo le previsioni
del diritto interno, di contestare tali eccedenze.
12.2. Nel caso di una indagine
interna effettuata dal datore di lavoro, l'esercizio dei diritti
di cui al paragrafo 12.1, può essere differito al momento
della conclusione dell'indagine stessa, qualora l'esercizio di
tale diritto rischi di nuocere al risultato dell'inchiesta.
12.3. Quando una decisione
derivante da un trattamento automatizzato di dati posseduti dal
datore di lavoro fosse contraria ad un lavoratore, questi dovrà
avere il diritto di assicurarsi che i dati in questione siano
stati trattati in modo lecito.
12.4. Salvo quanto stabilito
dalle disposizioni nazionali, il lavoratore potrà designare
una persona di sua fiducia per assisterlo al momento dell'esercizio
del diritto di accesso o per esercitare in suo nome tale diritto.
12.5. Per i casi di rifiuto,
al lavoratore, del diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
così come della possibilità di pretendere la rettifica
o la cancellazione di alcuni dati, il diritto interno dovrà
prevedere uno specifico strumento di ricorso.
13. Sicurezza dei dati
13.1. I datori di lavoro o le
aziende presso le quali i dati sono trattati per conto dello stesso,
dovranno mettere in opera appropriate misure tecniche ed organizzative
per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati a carattere
personale registrati ai fini dell'occupazione, contro ogni accesso,
utilizzo, comunicazione o modifica non autorizzati.
13.2. Il personale di servizio
così come tutti coloro che intervengono nel trattamento
dei dati dovranno essere tenuti informati di queste misure e della
necessità del loro rispetto.
14. Conservazione dei dati
14.1. Un datore di lavoro non
dovrà conservare dati a carattere personale per un periodo
superiore a quello giustificato dalle finalità di cui al
paragrafo 1.3, a meno ciò non sia giustificato da ragioni
di interesse di un lavoratore impiegato o di un precedente lavoratore.
14.2. I dati a carattere personale
forniti in occasione di operazioni di selezione dovranno, in linea
di principio essere cancellati dal momento in cui diviene chiaro
che l'offerta d'impiego non avrà seguito alcuno.
14.3. Quando alcuni dati vengono
conservati in vista di una ulteriore domanda di assunzione, essi
dovranno essere cancellati su richiesta del candidato interessato.
Quando, per sostenere eventuali
azioni legali, è necessario conservare i dati forniti in
occasione di una candidatura, questi dati dovranno essere conservati
per un periodo ragionevole.