CONSIGLIO D'EUROPA - COMITATO DEI MINISTRI

RACCOMANDAZIONE N. R (85) 20
DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI
RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI A CARATTERE PERSONALE UTILIZZATI AL FINE DI DIRECT MARKETING
(adottata dal Comitato dei Ministri il 25 ottobre 1985)
(Traduzione non ufficiale)

 

Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15 (b) dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;

Convinto che è auspicabile l'applicazione dei principi di base della Convenzione per la protezione delle persone riguardo al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale tenendo conto delle esigenze proprie di alcuni settori di attività;

Cosciente della necessità di proteggere la vita privata degli individui di fronte al crescente utilizzo dell'informatica nella gestione del "direct marketing";

Persuaso che l'utilizzo dei dati a carattere personale è essenziale per sostenere e sviluppare il "direct marketing";

Prendendo atto del fatto che i codici professionali tesi a difendere i diritti e gli interessi degli individui si sviluppano nell'ambito del "direct marketing";

Considerando che conviene favorire l'elaborazione di regole per questo settore, ricavandole dal diritto e dalla deontologia,

Raccomanda ai Governi degli Stati membri:

- di tenere conto, nel loro diritto e normative interne, circa l'utilizzo dei dati a carattere personale ai fini del "direct marketing", delle linee direttrici enunciati nell'Allegato alla presente Raccomandazione;

- di assicurare una larga diffusione della presente Raccomandazione e di favorire la presa di coscienza e l'informazione sulla protezione dei dati.



(1) Al momento dell'adozione di questa Raccomandazione, il Delegato del regno Unito, in applicazione dell'articolo 10.2.c del Regolamento interno della riunione dei Delegati dei Ministri, ha sollevato riserva circa la possibilità che il suo Governo possa accettare la prima frase del paragrafo 2.4, la seconda frase del paragrafo 3.1 ed il paragrafo 3.3 dell'Allegato alla Raccomandazione.



ALLEGATO ALLA RACCOMANDAZIONE N. R (85) 20

Linee direttive

1. Campo di applicazione e definizioni
1.1. I principi contenuti nel presente Allegato si applicano all'utilizzo di dati a carattere personale che siano oggetto di trattamento automatizzato al fine di "direct marketing".

1.2. Ai fini della presente Raccomandazione:

- Per "dati personali", si devono intendere tutte le informazione concernenti una persona fisica identificata o identificabile (persona interessata). Una persona fisica non deve essere considerata come "identificabile" se questa identificazione necessita di lunghi tempi, di costi e attività non ragionevoli.

- Per "direct marketing", si deve intendere il complesso delle attività e dei servizi ausiliari a quelli che permettono di offrire prodotti e servizi o di trasmettere una serie di messaggi pubblicitari a segmenti di popolazione per mezzo della posta, del telefono o di altri mezzi, diretti a fornire informazione o alfine di sollecitare una reazione da parte della persona interessata.


2. Raccolta di dati a fini di "direct marketing"

2.1. Ogni persona, al momento della stesura di liste di marketing ed in particolare, di liste di nomi e di indirizzi per uso specifico di marketing, dovrà poter utilizzare i dati provenienti da precedenti relazioni con i propri clienti e da donatori reali o potenziali.

2.2. Nel rispetto dei limiti previsti dal diritto interno, ogni persona dovrà poter raccogliere dati a carattere personale al fine di "direct marketing" raccogliendo i dati dagli schedari accessibili al pubblico o da altre pubblicazioni.

2.3. La raccolta di particolari nomi e di indirizzi di altri soggetti allo scopo di incrementare liste di "direct marketing" non dovrà essere ammesso, se non nel rispetto delle appropriate garanzie destinate a proteggere la vita privata dell'interessato.

La legislazione interna potrà vietare queste pratiche o regolamentarle con norme più restrittive.

2.4. La raccolta di dati presso un soggetto per motivi diversi dalle normali relazioni con i propri clienti e donatori potranno essere autorizzate a fini di "direct marketing" soltanto se siano stati esplicitamente indicati i fini della raccolta di tali dati.
Non dovrà essere permessa la raccolta di dati tramite l'uso di mezzi ingannevoli.

2.5. Quando la legislazione interna lo permette, i dati a carattere personale che rientrano nelle categorie particolari previste dall'articolo 6 della Convenzione per la protezione delle persone con riguardo al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale non dovranno poter essere raccolti ed utilizzati ai fini di "direct marketing" se non a fronte di adeguate garanzie previste dal diritto interno e, all'occorrenza, con il consenso espresso della persona interessata.


3. Messa a disposizione diterzi delle liste

3.1. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2.5, le liste di marketing potranno essere messe a disposizione di terzi al fine di "direct marketing" purchè la persona interessata sia stata informata, direttamente o con altri mezzi, al momento della raccolta od in altro momento, in ordine alla possibilità di trasmissione dei dati a terzi ed, al proposito, non abbia sollevato obiezioni.
In mancanza del consenso della persona interessata, le liste non dovranno contenere informazioni che possano arrecare attentato alla sua vita privata.

3.2. La messa a disposizione di liste di marketing a terzi al fine di "direct marketing" dovrà essere oggetto di un contratto che definisca le condizioni del loro utilizzo.

3.3. Al fine di facilitare alla persona interessata l'esercizio del diritto previsto al capitolo 4, i responsabili degli archivi di marketing dovranno tenere un registro di tutti gli utilizzatori delle liste.


4. Diritti della personainteressata

4.1. Ogni persona, secondo il caso, dovrà poter:

i. rifiutare che i dati che la riguardano siano registrati sulle liste di marketing; o
ii. rifiutare che i dati contenuti in tali liste siano trasmessi a terzi; o
iii. a domanda e senza altre condizioni, far cancellare od eliminare tali dati da tutte o da alcune liste di marketing conservate per gli utilizzatori.

Inoltre, ogni persona dovrà poter accedere e far rettificare i dati che la riguardano che siano all'interno di una lista o di un archivio di "direct marketing".

4.2. Dovranno essere prese misure appropriate al fine di permettere alla persona interessata di esercitare i suoi diritti in virtù del paragrafo 4.1, nonchè di identificare il responsabile dell'archivio di marketing.
Il responsabile dell'archivio dovrà essere obbligato a prendere tutte le misure necessarie per notificare agli utilizzatori registrati in virtù del paragrafo 3.3, che la persona interessata ha esercitato i diritti previsti al paragrafo 4.1 affinchè le necessarie modifiche siano apportate alle liste.


5. Presentazione dei messaggi e dei materiali di marketing

I prodotti ed i servizi offerti, così come i messaggi trasmessi, dovranno assumere una forma appropriata affinchè la vita privata dei destinatari non subisca alcun danno.


6. Sicurezza dei dati

Al momento della realizzazione degli archivi a carattere personale a fini di "direct marketing", dovranno essere adottate tutte le adeguate misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, tenendo conto delle esigenze di questo settore.
I responsabili degli archivi ed il personale che interviene nel trattamento dei dati dovranno essere tenuti informati di queste misure e della necessità del loro rispetto.


7. Misure relative all'applicazione della Raccomandazione

7.1. Lo sviluppo di codici di autoregolamentazione dovrà essere incoraggiato nel settore del "direct marketing" al fine di favorire la soluzione dei problemi relativi alle garanzie previste dalla presente Raccomandazione ed, in particolare, l'eliminazione dei nomi dalle liste di marketing.

7.2. Misure appropriate dovranno essere adottate al fine di assicurare che i servizi di compilazione e selezione di liste si adeguino alle disposizioni della presente Raccomandazione.

7.3. Una informazione appropriata in ordine garanzie previste dalla presente Raccomandazione dovrà essere fornita alle persone interessate.