(adottata dal Comitato dei Ministri il 25 ottobre
1985)
(Traduzione non ufficiale)
Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo
15 (b) dello Statuto del Consiglio d'Europa,
Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;
Convinto che è auspicabile
l'applicazione dei principi di base della Convenzione per la protezione
delle persone riguardo al trattamento automatizzato dei dati a
carattere personale tenendo conto delle esigenze proprie di alcuni
settori di attività;
Cosciente della necessità
di proteggere la vita privata degli individui di fronte al crescente
utilizzo dell'informatica nella gestione del "direct marketing";
Persuaso che l'utilizzo dei
dati a carattere personale è essenziale per sostenere e
sviluppare il "direct marketing";
Prendendo atto del fatto che
i codici professionali tesi a difendere i diritti e gli interessi
degli individui si sviluppano nell'ambito del "direct marketing";
Considerando che conviene favorire
l'elaborazione di regole per questo settore, ricavandole dal diritto
e dalla deontologia,
Raccomanda ai Governi degli Stati membri:
- di tenere conto, nel loro diritto e normative interne, circa l'utilizzo dei dati a carattere
personale ai fini del "direct marketing", delle linee
direttrici enunciati nell'Allegato alla presente Raccomandazione;
- di assicurare una larga diffusione della presente Raccomandazione e di favorire la presa di coscienza
e l'informazione sulla protezione dei dati.
(1) Al momento dell'adozione
di questa Raccomandazione, il Delegato del regno Unito, in applicazione
dell'articolo 10.2.c del Regolamento interno della riunione
dei Delegati dei Ministri, ha sollevato riserva circa la possibilità
che il suo Governo possa accettare la prima frase del paragrafo
2.4, la seconda frase del paragrafo 3.1 ed il paragrafo 3.3 dell'Allegato
alla Raccomandazione.
ALLEGATO ALLA RACCOMANDAZIONE
N. R (85) 20
Linee direttive
1. Campo di applicazione e definizioni
1.1. I principi contenuti nel
presente Allegato si applicano all'utilizzo di dati a carattere
personale che siano oggetto di trattamento automatizzato al fine
di "direct marketing".
1.2. Ai fini della presente
Raccomandazione:
- Per "dati personali",
si devono intendere tutte le informazione concernenti una persona
fisica identificata o identificabile (persona interessata). Una
persona fisica non deve essere considerata come "identificabile"
se questa identificazione necessita di lunghi tempi, di costi
e attività non ragionevoli.
- Per "direct marketing",
si deve intendere il complesso delle attività e dei servizi
ausiliari a quelli che permettono di offrire prodotti e servizi
o di trasmettere una serie di messaggi pubblicitari a segmenti
di popolazione per mezzo della posta, del telefono o di altri
mezzi, diretti a fornire informazione o alfine di sollecitare
una reazione da parte della persona interessata.
2. Raccolta di dati a fini di "direct marketing"
2.1. Ogni persona, al momento
della stesura di liste di marketing ed in particolare, di liste
di nomi e di indirizzi per uso specifico di marketing, dovrà
poter utilizzare i dati provenienti da precedenti relazioni con
i propri clienti e da donatori reali o potenziali.
2.2. Nel rispetto dei limiti
previsti dal diritto interno, ogni persona dovrà poter
raccogliere dati a carattere personale al fine di "direct
marketing" raccogliendo i dati dagli schedari accessibili
al pubblico o da altre pubblicazioni.
2.3. La raccolta di particolari
nomi e di indirizzi di altri soggetti allo scopo di incrementare
liste di "direct marketing" non dovrà essere
ammesso, se non nel rispetto delle appropriate garanzie destinate
a proteggere la vita privata dell'interessato.
La legislazione interna potrà
vietare queste pratiche o regolamentarle con norme più
restrittive.
2.4. La raccolta di dati presso
un soggetto per motivi diversi dalle normali relazioni con i propri
clienti e donatori potranno essere autorizzate a fini di "direct
marketing" soltanto se siano stati esplicitamente indicati
i fini della raccolta di tali dati.
Non dovrà essere permessa
la raccolta di dati tramite l'uso di mezzi ingannevoli.
2.5. Quando la legislazione interna
lo permette, i dati a carattere personale che rientrano nelle
categorie particolari previste dall'articolo 6 della Convenzione
per la protezione delle persone con riguardo al trattamento automatizzato
dei dati a carattere personale non dovranno poter essere raccolti
ed utilizzati ai fini di "direct marketing" se non a
fronte di adeguate garanzie previste dal diritto interno e, all'occorrenza,
con il consenso espresso della persona interessata.
3. Messa a disposizione diterzi delle liste
3.1. In deroga alle disposizioni
del paragrafo 2.5, le liste di marketing potranno essere messe
a disposizione di terzi al fine di "direct marketing"
purchè la persona interessata sia stata informata, direttamente
o con altri mezzi, al momento della raccolta od in altro momento,
in ordine alla possibilità di trasmissione dei dati a terzi
ed, al proposito, non abbia sollevato obiezioni.
In mancanza del consenso della
persona interessata, le liste non dovranno contenere informazioni
che possano arrecare attentato alla sua vita privata.
3.2. La messa a disposizione
di liste di marketing a terzi al fine di "direct marketing"
dovrà essere oggetto di un contratto che definisca le condizioni
del loro utilizzo.
3.3. Al fine di facilitare alla
persona interessata l'esercizio del diritto previsto al capitolo
4, i responsabili degli archivi di marketing dovranno tenere un
registro di tutti gli utilizzatori delle liste.
4. Diritti della personainteressata
4.1. Ogni persona, secondo il
caso, dovrà poter:
i. rifiutare che i dati che la riguardano siano registrati sulle liste di marketing; o
ii. rifiutare che i dati contenuti in tali liste siano trasmessi a terzi; o
iii. a domanda e senza altre condizioni, far cancellare od eliminare tali dati da tutte o da
alcune liste di marketing conservate per gli utilizzatori.
Inoltre, ogni persona dovrà
poter accedere e far rettificare i dati che la riguardano che
siano all'interno di una lista o di un archivio di "direct
marketing".
4.2. Dovranno essere prese misure
appropriate al fine di permettere alla persona interessata di
esercitare i suoi diritti in virtù del paragrafo 4.1, nonchè
di identificare il responsabile dell'archivio di marketing.
Il responsabile dell'archivio
dovrà essere obbligato a prendere tutte le misure necessarie
per notificare agli utilizzatori registrati in virtù del
paragrafo 3.3, che la persona interessata ha esercitato i diritti
previsti al paragrafo 4.1 affinchè le necessarie modifiche
siano apportate alle liste.
5. Presentazione dei messaggi e dei materiali di marketing
I prodotti ed i servizi offerti,
così come i messaggi trasmessi, dovranno assumere una forma
appropriata affinchè la vita privata dei destinatari non
subisca alcun danno.
6. Sicurezza dei dati
Al momento della realizzazione
degli archivi a carattere personale a fini di "direct marketing",
dovranno essere adottate tutte le adeguate misure tecniche e organizzative
atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, tenendo
conto delle esigenze di questo settore.
I responsabili degli archivi
ed il personale che interviene nel trattamento dei dati dovranno
essere tenuti informati di queste misure e della necessità
del loro rispetto.
7. Misure relative all'applicazione della Raccomandazione
7.1. Lo sviluppo di codici di
autoregolamentazione dovrà essere incoraggiato nel settore
del "direct marketing" al fine di favorire la soluzione
dei problemi relativi alle garanzie previste dalla presente Raccomandazione
ed, in particolare, l'eliminazione dei nomi dalle liste di marketing.
7.2. Misure appropriate dovranno
essere adottate al fine di assicurare che i servizi di compilazione
e selezione di liste si adeguino alle disposizioni della presente
Raccomandazione.
7.3. Una informazione appropriata
in ordine garanzie previste dalla presente Raccomandazione dovrà
essere fornita alle persone interessate.